CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 24516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure coercitive, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, emessa il 14 novembre 2022, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina impropria commesso ai danni del gestore di una attività commerciale, verso il quale, dopo aver commesso il furto forzando le macchinette automatiche di vendita di bevande, usava violenza speronando l'autovettura da lui guidata e che si era posta al suo inseguimento al fine di conseguire l'impunità. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione sui gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe acriticamente recepito le scelte della pubblica accusa ed il Tribunale, sul punto, non avrebbe offerto alcuna valida motivazione; 2) omessa valutazione del motivo di riesame relativo alla qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria, non essendo stata valorizzata la versione difensiva secondo la quale la persona offesa aveva per prima speronato l'auto condotta dal ricorrente allorquando aveva deciso di inseguirlo, travalicando le regole di prudenza stradale e costringendo l'indagato a delle manovre di difesa per timore della propria incolumità; 3) violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione sulle esigenze cautelari. Il pericolo di recidiva è stato desunto solo per l'esistenza di un precedente specifico a pena condizionalmente sospesa, circostanza che non poteva far ritenere concreta e attuale l'esigenza cautelare ed adeguata la massima misura custodiale applicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha motivato in ordine alla struttura dell'ordinanza genetica, evidenziando, anche trasfondendore alcuni significativi passaggi, che il Giudice per le indagini preliminari aveva recepito le richieste della pubblica accusa mostrando, tuttavia, di averle adeguatamente ed autonomamente valutate. Il controllo dell'ordinanza impositiva della misura da parte del Collegio dà ragione della correttezza della decisione assunta. 2. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ricostruito, cosi come il Giudice per le indagini preliminari, gli elementi di fatto, sconfessando la tesi difensiva pur presa in considerazione in forza di valutazioni prive di vizi logico-giuridici e per questo non rivedibili in questa sede. In particolare, le dichiarazioni della vittima erano state riscontrate dal comportamento tenuto dal ricorrente alla vista del posto di blocco, che era stato forzato e dalla ricostruzione dell'inseguimento, con le due auto che si erano anche affiancate in velocità dopo che il ricorrente aveva danneggiato l'autovettura della vittima, come dimostrato dalle fotografie agli atti. Le contrarie deduzioni difensive sono inerenti al merito del giudizio. 3. Il comportamento tenuto dall'indagato nei confronti della persona offesa e dei verbalizzanti, unito al precedente penale specifico, al suo riccnoscimento da parte della vittima come autore di altro furto ed alla mancanza di stabile attività lavorativa, hanno convinto il Tribunale della concretezza ed attualità della massima misura detentiva, riconoscendo una notevole capacità criminale del ricorrente ed una sua propensione a compiere delitti contro il patrimonio in maniera non occasionale, circostanze che rendono del tutto giustificata sia la ritenuta sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva che il giudizio di adeguatezza della misura, avendo anche il Tribunale valutato la non efficacia di misure meno gravi rispetto alla personalità del ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter d isp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 05.04.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rag ›w1lf‘ [OSCURATO:PERSONA]