CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona delDirettore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,– controricorrente/ricorrente incidentale –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 14 - n. 8003/2019, depositata il 22ottobre 2019;Numero registro generale 18546/2020Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 14413/2026Data pubblicazione 15/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 4 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agente della riscossione notificava, in data 30 agosto2016, alla società [OSCURATO:SOCIETA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.l’intimazione di pagamento n. 071-2016-9032268791-000,dell’importo complessivo di € 4.154.446,19, relativa almancato pagamento di n. 52 cartelle di pagamento e n. 11avvisi di addebito.2. La società contribuente impugnava, dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, l’intimazione dipagamento in questione, e n. 35 delle cartelle di pagamentopresupposte, deducendo la mancanza o l’illegittimità dellenotificazioni delle stesse.La C.T.P. adìta, con sentenza n. 12799/2017, depositata il 1°agosto 2017, ritenuta la validità e la regolarità dellenotificazioni degli atti in oggetto, dichiarava inammissibile ilricorso.3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA] del prof. [OSCURATO:PERSONA].r.l., la [OSCURATO:PERSONA] della Campania –sez. n. 14, con sentenza n. 8003/2019 pronunciata l’8 ottobre2019 e depositata in segreteria il 22 ottobre 2019, dichiaravail difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione allecartelle per le quali sussisteva la giurisdizione del giudiceordinario in quanto recanti pretese di natura contributiva, edaccoglieva parzialmente l’appello, limitatamente alla cartella dipagamento n. 071-2014-00686035, confermando nel restol’impugnata sentenza.R.G. N. 18546/2020 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18546/2020Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 14413/2026Data pubblicazione 15/05/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di tremotivi (ricorso notificato il 25 giugno 2020).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA], la quale propone altresì ricorso incidentale sullabase di un motivo.5. Con decreto del 14 febbraio 2025 è stata quindi fissata ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanzain camera di consiglio del 9 maggio 2025, ai sensi degli artt.375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.All’esito della camera di consiglio, questa Corte emettevaordinanza interlocutoria n. 25140, depositata il 13 settembre2025, con la quale veniva disposta l’acquisizione dei fascicolidei gradi di merito.Con successivo decreto presidenziale del 10 novembre 2025è stata quindi fissata nuovamente la discussione del ricorsodinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consigliodel 4 febbraio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuenteeccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 295c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che ella, facendo seguitoalla riserva già presente nel ricorso introduttivo, avevaproposto formale querela di falso, dinanzi al Tribunale di Roma,avverso gli allegati prodotti dall’agente della riscossione, epertanto la C.T.R. avrebbe dovuto sospendere il giudizio,R.G. N. 18546/2020 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18546/2020Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 14413/2026Data pubblicazione 15/05/2026vertendosi in ipotesi di sospensione necessaria ex art. 39 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546.1.2. Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’art.2719 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5),c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che la Corte regionaleaveva male esercitato il proprio prudente apprezzamento delleprove prodotte in copia fotostatica, avendo essatempestivamente disconosciuto la conformità all’originale dellecopie fotostatiche prodotte, nonché la sottoscrizione su dettidocumenti.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, la [OSCURATO:SOCIETA]eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 182c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Sostiene, in particolare, che la C.T.R. avrebbe erroneamenteconcesso all’Agente per la riscossione un termine, ai sensi delcitato art. 182 c.p.c., per sanare un presunto vizio della procuraconferita ad un avvocato del libero foro, nel mentre tale vizionon sarebbe stato sanabile.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione dell’art. 132,comma 1, n. 4), c.p.c., dell’art.118 disp. att. c.p.c. e dell’art.36, comma 2, n. 3), del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, che, con riferimento al capo dellasentenza che ha accolto l’appello, relativamente alla cartella dipagamento n. 071-2014-00686035-58, la motivazione dellastessa sentenza appariva insanabilmente contraddittoria, conR.G. N. 18546/2020 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18546/2020Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 14413/2026Data pubblicazione 15/05/2026riferimento alla ritenuta mancata prova della notificazione dellacartella stessa.3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte, con riferimentoal ricorso principale, osserva quanto segue.3.1. Il primo motivo è infondato.La società ricorrente lamenta la mancata sospensione delprocesso da parte della C.T.R., per avere ella presentatoquerela di falso avverso gli allegati, prodotti dall’Agente per lariscossione, attestanti l’avvenuta notificazione delle cartelle dipagamento presupposte rispetto all’intimazione di pagamentoimpugnata.Sul punto, va rilevato, tuttavia, che, in primo luogo, la C.T.R.– con valutazione di fatto insindacabile in questa sede – haaccertato, da un lato, che non era stata dimostrata la formale“pendenza” del procedimento di querela di falso, e, dall’altro,che, nel relativo atto di citazione non erano allegati gli estremidi alcun falso, riproducendosi esclusivamente le obiezionisollevate nel processo tributario.Orbene, come già affermato da questa Corte, «il giudicetributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicatodella decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quandonon si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi diaccertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e dicui egli non può conoscere neppure "incidenter tantum";tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, anche nelprocesso tributario il relativo giudice non deve semplicementeprenderne atto e sospendere il giudizio, ma è tenuto averificare la pertinenza di tale iniziativa processuale inR.G. N. 18546/2020 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18546/2020Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 14413/2026Data pubblicazione 15/05/2026relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai finidella decisione» (Cass. 30 novembre 2017, n. 28671; v. ancheCass. 3 aprile 2013, n. 8046).Nella fattispecie in esame, la Corte regionale hapuntualmente motivato in ordine alle ragioni che l’hannoindotta a ritenere insussistente la pregiudizialità tra i duegiudizi, stigmatizzando la riproposizione pedissequa, nelgiudizio di falso, delle censure già proposte in sede di giudiziotributario, senza alcuna specifica contestazione in ordine allesottoscrizioni sui referti di notifica.Consegue quindi l’infondatezza del motivo in oggetto.3.2. Anche il secondo motivo è infondato.Secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe erroneamenteutilizzato, a fini probatori, le copie fotostatiche delle relate dinotifica prodotte dall’Agente per la riscossione, nonostante ildisconoscimento della conformità all’originale, e dell’autenticitàdella sottoscrizione.Sul punto, va tuttavia rilevato che la C.T.R. ha esaminato taleaspetto, ritenendo il disconoscimento inidoneo ai fini dellavalidità probatoria dei documenti in questione, e ciò inapplicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo laquale non rilevano, in questi casi, contestazioni generiche oomnicomprensive, posto che «il disconoscimento delle copiefotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art.2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, lacontestazione della conformità delle stesse all'originale vengacompiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione cheevidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che siintende contestare, sia gli aspetti differenziali di quelloR.G. N. 18546/2020 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18546/2020Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 14413/2026Data pubblicazione 15/05/2026prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti néil ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni» (Cass. 18novembre 2024, n. 29658; Cass. 12 febbraio 2019, n. 4032).Va rilevato, peraltro, che l’art. 2719 c.c., il quale esige cheintervenga un espresso disconoscimento della conformità conl'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabiletanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità dellacopia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento dellaautenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe leipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con laconseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha perriconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quantonella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la partecomparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivocoalla prima udienza o nella prima risposta successiva alla suaproduzione» (Cass. 18 luglio 2024, n. 19850).Orbene, la C.T.R. ha ritenuto – anche in questo caso, conaccertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità – cheil disconoscimento effettuato non fosse specifico, né ha rilevatoalcuna presunta difformità delle copie fotostatiche depositaterispetto agli originali.3.3. Infondato, infine, è anche il terzo motivo.La ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. abbia concessoall’Agente per la riscossione un termine, ai sensi dell’art. 182c.p.c., per sanare un presunto vizio della procura conferita adun avvocato del libero foro.Sul punto, va rilevato che l’art. 182 c.p.c. è pacificamenteapplicabile anche al processo tributario (Cass. 11 marzo 2020,R.G. N. 18546/2020 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18546/2020Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 14413/2026Data pubblicazione 15/05/2026n. 6799; Cass. 4 luglio 2019, n. 17986), stante il richiamogenerale previste dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.3.4. Consegue quindi il rigetto integrale del ricorso principale.4. Venendo ora ad esaminare il ricorso incidentale, anch’essodeve ritenersi infondato.L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], invero, censura lasentenza impugnata per ritenuta contraddittorietà dellamotivazione, nella parte in cui ha escluso la provadell’avvenuta notificazione della cartella di pagamentopresupposta n. 071-2014-0068603558 (imposta di registro2010).Sul punto, va rilevato che, in virtù della nuova formulazionedell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduca inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, quali lamancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale, la motivazione apparente, lamanifesta ed irriducibile contraddittorietà e la motivazioneperplessa o incomprensibile (da ultimo Cass. 27 agosto 2024,n. 23156).Nel caso di specie, la C.T.R. ha ritenuto non provata lanotificazione della cartella in oggetto, in quanto, essendo stataeffettuata a mezzo p.e.c., ed avendo l’Agente per la riscossioneprodotto copia (cartacea) della ricevuta di consegna, in ognicaso, avendo il contribuente contestato l’avvenutanotificazione, sarebbe stata necessaria la produzione di unacopia con formale attestazione di conformità, o del file nativodigitale.R.G. N. 18546/2020 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18546/2020Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 14413/2026Data pubblicazione 15/05/2026La motivazione, sul punto, non appare né contraddittoria né,tanto meno, carente, avendo la C.T.R. ritenuto che lasufficienza, ai fini probatori, della copia cartacea dellaconsegna del messaggio PEC può avere rilevanza soltanto incaso di mancata contestazione da parte del destinatario dellanotificazione, e che, in caso contrario, tale prova non potevadirsi raggiunta.5. Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.Stante il rigetto sia del ricorso principale che del ricorsoincidentale, ricorrono giustificati motivi per compensareintegralmente tra le parti le spese del presente giudizio.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la societàVillalba del prof. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ricorrente principale,tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificatoprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Non ricorrono, invece, le condizioni per dichiarare l’Agenziadelle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] tenuta al medesimo pagamento,trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato ed ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, alla quale non si applica il D.P.R. 30maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.Compensa integralmente tra le parti le spese del presentegiudizio.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare la società [OSCURATO:SOCIETA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,ricorrente principale, tenuta al pagamento di un importo pariR.G. N. 18546/2020 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18546/2020Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 14413/2026Data pubblicazione 15/05/2026al contributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 18546/2020 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]