CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo. Trattari di istanza motivata in ragione della ritenuta ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento ai reati di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen (capo RR), per il quale, dopo l'annullamento in sede di riesame, è stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile, e 110 cod. pen. e 12-quinques, d.l. n. 306 del 1992, conv. con modif. dalla I. n. 356 del 1992, capo SS, con riferimento al quale il richiedente è stato prosciolto per essersi il reato estinto per prescrizione. 2. Avverso l'ordinanza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio motivazionale cumulativo per aver la Corte territoriale escluso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione con riferimento al periodo di restrizione patito per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (capo RR), in merito al quale vi è stata assoluzione, in considerazione della dichiarazione di estinzione per prescrizione in appello, dopo una condanna in primo grado, per l'altro reato sotteso alla medesima ordinanza cautelare (fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12-quinquies dl. n. 306 del 1992, conv. con modif. dalla I. n. 356 del 1992 - capo SS -). 2.2 Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizio motivazionale congiunto per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente in capo al richiedente la condotta ostativa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. con riferimento all'intestazione fittizia ascrittagli al capo SS e in merito alla quale è intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione. 3. Hanno depositato conclusioni la Procura generale della Repubblica e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, è infondato. 2. Nella fattispecie in esame trova applicazione il consolidato principio sancito dalla Suprema Corte, che in questa sede si intende ribadire. 2.1. In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, difatti, ove il provvedimento restrittivo della libertà, come nella specie, sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (ex plurimis: Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi, non massimata; Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778; Sez. 4, n. 27466 del 26/03/2009, Marino, Rv. 245108; si vedano altresì Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855, Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264, nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia formale»: Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076). 2.2. Si versa in particolare in una situazione nella quale il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto (art. 156 cod. pen.) esercitabile anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l'art. 314, cod. proc. pen., subordina l'accoglibilità della domanda di riparazione. Qualora il richiedente avesse voluto perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l'ingiustizia della custodia cautelare. Nét una tale scelta avrebbe posto l'instante in una situazione d'irragionevole pregiudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l'utilità di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione. Trattasi, appunto e all'evidenza, di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assicurandosi il soddisfacimento di una delle dette, perciò stesso, debbasi rinunciare ingiustamente all'altra. Ove in presenza di rischio processuale l'imputato scientemente decida di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della 7— prescrizione, la rinuncia, conseguente, alla possibilità di ottenere pronuncia assolutoria di merito, condizione necessaria per domandare in seguito l'indennizzo per l'ingiusta detenzione, non appare sotto alcun profilo irragionevole, trattandosi, per l'appunto di un effetto per così dire indesiderato ampiamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla penale responsabilità (cfr., Sez. 4, n. 30404 del 2022 Maggi, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 5621/2014, Colucci, cit., in motivazione; si veda altresì, ex plurimis: Sez. 4, n. 2058/2018, Dogaru, cit., in motivazione). Al riguardo, si è altresì osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione (Sez. 4, n. 30404 del 2022 Maggi, cit., in motivazione; Sez. 4 n. 34661 del 2010, Maugeri, cit.). 2.3. Trattasi, peraltro, di interpretazione conforme all'intervento di Corte cost. n. 219 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va apprezzata in relazione alle sottese ragioni. Il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi. È stato in particolare evidenziato che non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della I. n. 81 del 1987 (di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione «ingiusta» che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello «fisiologico» della norma delegata. Con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha anzi voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi. Non è stato peraltro ritenuto dalla Consulta violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale. Né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 1966 (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, § 5, Convenzione E.D.U. (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel § 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai §§ 2, 3 e 4) valgono difatti a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia (in merito al rilievo nella fattispecie in esame delle ragioni sottese alla citata pronuncia della Consulta si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 2058 del 2018, Dogaru, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 5621 del 2014, Colucci, cit., in motivazione, nonché Sez. 4, n. 30404 del 2022 Maggi, cit., la quale chiarisce che, per medesimezza di ratio, i principi di cui innanzi operano anche nel caso in cui il proscioglimento per taluni reati, sottesi all'ordinanza cautelare, sia avvenuto con sentenza di non luogo a procedere, quindi in sede di udienza preliminare, in ragione dell'esplicito richiamo a tale tipologia di sentenza operato dall'art. 314, comma 3, cod. proc. pen, e a prescindere dalla circostanza che il proscioglimento nel merito, con riferimento agli altri reati sottesi all'ordinanza cautelare, sia avvenuto con sentenza emessa all'esito di giudizio celebrato in forza di rinvio a giudizio disposto nel corso dell'udienza preliminare). 3. Orbene, il ricorrente, senza il corredo di un'analisi avversativa, ignora la detta consolidata interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in una fattispecie per la quale non vi è stato accertamento della sussistenza di un'ipotesi di «ingiustizia formale» con riferimento al reato di interposizione fittizia (ci cui al capo SS), in merito al quale vi è stato proscioglimento per estinzione dovuta a prescrizione. Né è stato dal ricorrente dedotto che la detenzione in complesso patita abbia soverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il reato estinto. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non consegue invece la rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV.222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettini, in motivazione; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deqiso il 2 febbraio 2023 jr