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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 17471/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa lasua mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; Curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa intimate avverso la sentenza n. 6877/2019 della Corte di appello di Roma , pubblicata il 12 novembre2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.

In accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Roma dichiarò il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa con sentenza pubblicata il 26 luglio 2017.

2. Con sentenza pubblicata il 12 novembre 2019 la Corte di appello di Roma rigettò il reclamo proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] per la revoca delladichiarazionedi fallimento. 2.1 Questa, in sintesi, è, per quanto qui ancora interessa,la motivazione alla base di tale decisione: la reclamante deduce che il decreto ingiuntivodi pagamento, contenente l’accertamento del credito legittimante la [OSCURATO:SOCIETA]. a proporre istanza di fallimento, è invalido in ragione della inesistenza della relativa notificazione; il credito della banca nei confronti della reclamante è “definitivamente accertato”, non rilevando che costei prospettiuna futura richiesta di inefficacia, ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ., di tale decreto ingiuntivo“peraltro dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 29 settembre 2015”.

3. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativachiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivodi impugnazione.

4. Resiste con controricorsola [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e nell’interesse della sua mandante [OSCURATO:SOCIETA]., cessionariapro soluto d i crediti in blocco della [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto di contratto con tale banca stipulato il 20 dicembre 2017.

5. Le intimate curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:SOCIETA]non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la legittimazione della Monte dei paschi di Siena a richiedere il fallimento di essa ricorrente perché titolare di credito accertato con decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ., è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 145 e 644 cod. proc. civ. e dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ., “per la carenza assoluta- inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del ricorso di fallimento”, in quanto: alla luce del principio di diritto affermato da Cass.

S.U., n. 14916 del 2016in tema di inesistenza di notificazione di attiprocessuali, “ricorre l’ipotesi di radicale inesistenza della notificazione, così come può agevolmente rilevarsi dal semplice esame del ricorso e del decreto ingiuntivo”; il fatto che tale decreto sia stato dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione, ex art. 647 cod. proc. civ.,“concreta un’attività irrilevante che non può spiegare alcun effetto sanantedella inesistenza originaria della notificazione che travolge inevitabilmente lo stesso decreto e la sua giuridica validità ed esistenza”;è inoltre “pacifico”che [OSCURATO:SOCIETA] non ha notificato a essa ricorrente alcun precetto che avrebbe a lei consentito di proporre opposizione tardiva a tale decreto ingiuntivo avanti il giudice che l’atto emise ovvero avanti il giudice dell’esecuzione “deducendo vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo”.

2. Dal contenuto della sentenza impugnata risulta che la Monte dei Paschi di Sienas.p.a. ebbe a proporre istanza di fallimento della cooperativa ricorrente deducendo di essere a tanto legittimatadall’essere sua creditrice e che il proprio credito venne giudizialmente accertato dal Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo emesso il 20 gennaio 2015 e dichiarato esecutivo, per mancanza di opposizione della cooperativa (art. 647 cod. proc. civ.), il 29 settembre 2015.

Premesso che la ricorrente – che pure afferma che la notificazione di tale decreto è giuridicamente inesistente - non deduce di avere chiesto , dopo avere ricevuto la notificazione dell’istanza di fallimento di tale banca,al Tribunale di Roma la declaratoria di inefficacia(in tesi, in applicazione dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ.), del decreto ingiuntivoda tale giudice dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione (art. 644 cod. proc. civ.), la censura, per come proposta, è affatto aspecifica (con conseguente inammissibilità del motivo perviolazione dell’art. 366, primo comma. n. 6), cod. proc. civ.), in quanto la ricorrente non solo non riproduce nel ricorso la relazione di notificazione dell’atto in questione, ma neppure spiega in alcun modo per quale motivo la notificazione sarebbe giuridicamente inesistente; limitandosi solo a ricavare tale affermazione “ dal semplice esame del ricorso e del decreto ingiuntivo”.

3. In applicazione del principio di soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla sola società controricorrente le spese da questa anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese quanto alle parti intimateche non hanno svolto difese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese da costei anticipate nelpresente giudizio, liquidate: in euro duecento per esborsi ; ineuro settemila per compenso di avvocato, aumentati di spese forf etarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. nelle misure previste dalla legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 luglio 2022.

La presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa lasua mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; Curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa intimate avverso la sentenza n. 6877/2019 della Corte di appello di Roma , pubblicata il 12 novembre2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. In accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Roma dichiarò il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa con sentenza pubblicata il 26 luglio 2017. 2. Con sentenza pubblicata il 12 novembre 2019 la Corte di appello di Roma rigettò il reclamo proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] per la revoca delladichiarazionedi fallimento. 2.1 Questa, in sintesi, è, per quanto qui ancora interessa,la motivazione alla base di tale decisione: la reclamante deduce che il decreto ingiuntivodi pagamento, contenente l’accertamento del credito legittimante la [OSCURATO:SOCIETA]. a proporre istanza di fallimento, è invalido in ragione della inesistenza della relativa notificazione; il credito della banca nei confronti della reclamante è “definitivamente accertato”, non rilevando che costei prospettiuna futura richiesta di inefficacia, ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ., di tale decreto ingiuntivo“peraltro dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 29 settembre 2015”. 3. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativachiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivodi impugnazione. 4. Resiste con controricorsola [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e nell’interesse della sua mandante [OSCURATO:SOCIETA]., cessionariapro soluto d i crediti in blocco della [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto di contratto con tale banca stipulato il 20 dicembre 2017. 5. Le intimate curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:SOCIETA]non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la legittimazione della Monte dei paschi di Siena a richiedere il fallimento di essa ricorrente perché titolare di credito accertato con decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ., è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 145 e 644 cod. proc. civ. e dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ., “per la carenza assoluta- inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del ricorso di fallimento”, in quanto: alla luce del principio di diritto affermato da Cass. S.U., n. 14916 del 2016in tema di inesistenza di notificazione di attiprocessuali, “ricorre l’ipotesi di radicale inesistenza della notificazione, così come può agevolmente rilevarsi dal semplice esame del ricorso e del decreto ingiuntivo”; il fatto che tale decreto sia stato dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione, ex art. 647 cod. proc. civ.,“concreta un’attività irrilevante che non può spiegare alcun effetto sanantedella inesistenza originaria della notificazione che travolge inevitabilmente lo stesso decreto e la sua giuridica validità ed esistenza”;è inoltre “pacifico”che [OSCURATO:SOCIETA] non ha notificato a essa ricorrente alcun precetto che avrebbe a lei consentito di proporre opposizione tardiva a tale decreto ingiuntivo avanti il giudice che l’atto emise ovvero avanti il giudice dell’esecuzione “deducendo vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo”. 2. Dal contenuto della sentenza impugnata risulta che la Monte dei Paschi di Sienas.p.a. ebbe a proporre istanza di fallimento della cooperativa ricorrente deducendo di essere a tanto legittimatadall’essere sua creditrice e che il proprio credito venne giudizialmente accertato dal Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo emesso il 20 gennaio 2015 e dichiarato esecutivo, per mancanza di opposizione della cooperativa (art. 647 cod. proc. civ.), il 29 settembre 2015. Premesso che la ricorrente – che pure afferma che la notificazione di tale decreto è giuridicamente inesistente - non deduce di avere chiesto , dopo avere ricevuto la notificazione dell’istanza di fallimento di tale banca,al Tribunale di Roma la declaratoria di inefficacia(in tesi, in applicazione dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ.), del decreto ingiuntivoda tale giudice dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione (art. 644 cod. proc. civ.), la censura, per come proposta, è affatto aspecifica (con conseguente inammissibilità del motivo perviolazione dell’art. 366, primo comma. n. 6), cod. proc. civ.), in quanto la ricorrente non solo non riproduce nel ricorso la relazione di notificazione dell’atto in questione, ma neppure spiega in alcun modo per quale motivo la notificazione sarebbe giuridicamente inesistente; limitandosi solo a ricavare tale affermazione “ dal semplice esame del ricorso e del decreto ingiuntivo”. 3. In applicazione del principio di soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla sola società controricorrente le spese da questa anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese quanto alle parti intimateche non hanno svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese da costei anticipate nelpresente giudizio, liquidate: in euro duecento per esborsi ; ineuro settemila per compenso di avvocato, aumentati di spese forf etarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. nelle misure previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 luglio 2022. La presidente [OSCURATO:PERSONA]
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