CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 24383/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34441/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio in Roma, Viale delleMilizie n. 9, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. –INTIMATA- avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., previa revoca dell’ingiunzione, ha Oggetto: disciplinare professionisti condannato l’opponente al pagamento del minor importo di €. 9118,00, quale compenso per il patrocinio d e ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sei contenziosi civili, dando rilievo a ll’avvenuta transazione di talune controversie oltre che al numero e a ll’importanz a delle questioni trattate. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. è rimasta intimata. 2. Il p r imo motivo di ricorso deduce la vio lazione dell’art. 112 c.p.c.. Il Tribunale non avrebbe statuito sulla domanda di pagamento del compenso per la difesa della società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensidell’art. 360 n. 5c.p.c., per non aver il Tribunale esaminato gli elementi volti a comprovare l’esistenza del credito professionale per la difesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è fondato, il secondo è assorbito. L’ordinanza elenca a pagg. 3 e ss. i singoli contenziosi curati dal ricorrente nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., indicando per ciascuno gli importi liquidatia titolo di compenso. Nulla ha disposto per le prestazioni relative al contenzioso con il Rozzi e la stessa somma complessiva riconosciuta al difensore è pari alla sommatoria dei corrispettivi liquidati per le restanti cause, a conferma dell’omissione di pronuncia su parte della domanda. 3. Il terzo motivo denuncia la violazion e degli artt. 2333 c.c., 4 L. 794/1942, 4 del D.M. 55/2014 e 37/2014, 113 e 132 n. 4 c.p.c. per aver la pronuncia liquidato, per taluni contenziosi, i compensi minimi solo a causa dell’avvenuta transazione delle liti. Il quarto motivo denuncia l’omessa o apparente motivazione, sostenendo che il Tribunale abbia liquidato i minimi tabellari senza dar contodelle ragioni della decisione. Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 2333 c.c., 4 L. 794/1942, 4 del D.M. 55/2014 e 37/2014, 113 e 132 n. 4 c.p.c., contestando al giudice di merito di aver liquidato somme inferiori ai minimi tabellari. Itre motivi sono infondati. Il Tribunale ha valutato in concreto l’impegno profuso , l ’ importa nza della causa e i risultati ottenuti e ha reputato congrua – con motivazione esaustiva -la liquidazione dei valori tabellari minimi per il numero e la natura delle questioni esaminate , per i risultati conseguiti (il rigetto di un’istanza di sequestro), valorizzando la definizione transattiva d i parte delle cause quale indice d ello svolgimento di un ’ attività processuale contenuta , ma non individuando nella transazione stessa un criterio legale vincolante per la scelta (tra il minimo ed il massimo) del parametro da adottare per la liquidazione, che – peraltro – è conforme agli importi minimi di cui al D.M. 55/2014. Va considerato che l’attività si era esaurita nel 2017 e quindi nel vigore del D.M. 55/2014 (cfr. sentenza, pagg. 3 e 4) , prima del l e modifiche adottate con D.M. 37/2018, con effetto dal 27.4.2018. La liquidazione del compenso era – quindi – rimessa al potere discrezionale riservato al giudice e, in quanto contenuta entro i valori tabellari, non richiedeva un’apposita motivazione e non è sottoposta al controllo di legittimità,dovendosi giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente detti importi, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass.19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). L’inderogabilità dei minimi, la cui violazione è dedotta con il quinto motivodi ricorso, opera, infine, per sole le attività esaurite nel vigore del D.M. 37/2018, non anche nel caso in discussione (Cass.9815/2023). 4. Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 88 e 91 c.p.c. per aver la pronuncia posto le spese del giudizio di opposizione a carico del ricorrente. Il motivo è assorbito.E’accolto il primo motivo di ricorso, con rigetto del terzo, del quarto e del quin to e con assorbimento del secondo e del sesto motivo. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] anche per la regol a zion e dell e spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo, il quarto ed il quinto e dichiara assorbiti il secondo ed il sesto motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema