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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 24383/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34441/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio in Roma, Viale delleMilizie n. 9, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. –INTIMATA- avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., previa revoca dell’ingiunzione, ha Oggetto: disciplinare professionisti condannato l’opponente al pagamento del minor importo di €. 9118,00, quale compenso per il patrocinio d e ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sei contenziosi civili, dando rilievo a ll’avvenuta transazione di talune controversie oltre che al numero e a ll’importanz a delle questioni trattate.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. è rimasta intimata.

2. Il p r imo motivo di ricorso deduce la vio lazione dell’art. 112 c.p.c..

Il Tribunale non avrebbe statuito sulla domanda di pagamento del compenso per la difesa della società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensidell’art. 360 n. 5c.p.c., per non aver il Tribunale esaminato gli elementi volti a comprovare l’esistenza del credito professionale per la difesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo è fondato, il secondo è assorbito.

L’ordinanza elenca a pagg. 3 e ss. i singoli contenziosi curati dal ricorrente nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., indicando per ciascuno gli importi liquidatia titolo di compenso.

Nulla ha disposto per le prestazioni relative al contenzioso con il Rozzi e la stessa somma complessiva riconosciuta al difensore è pari alla sommatoria dei corrispettivi liquidati per le restanti cause, a conferma dell’omissione di pronuncia su parte della domanda.

3. Il terzo motivo denuncia la violazion e degli artt. 2333 c.c., 4 L. 794/1942, 4 del D.M. 55/2014 e 37/2014, 113 e 132 n. 4 c.p.c. per aver la pronuncia liquidato, per taluni contenziosi, i compensi minimi solo a causa dell’avvenuta transazione delle liti.

Il quarto motivo denuncia l’omessa o apparente motivazione, sostenendo che il Tribunale abbia liquidato i minimi tabellari senza dar contodelle ragioni della decisione.

Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 2333 c.c., 4 L. 794/1942, 4 del D.M. 55/2014 e 37/2014, 113 e 132 n. 4 c.p.c., contestando al giudice di merito di aver liquidato somme inferiori ai minimi tabellari.

Itre motivi sono infondati.

Il Tribunale ha valutato in concreto l’impegno profuso , l ’ importa nza della causa e i risultati ottenuti e ha reputato congrua – con motivazione esaustiva -la liquidazione dei valori tabellari minimi per il numero e la natura delle questioni esaminate , per i risultati conseguiti (il rigetto di un’istanza di sequestro), valorizzando la definizione transattiva d i parte delle cause quale indice d ello svolgimento di un ’ attività processuale contenuta , ma non individuando nella transazione stessa un criterio legale vincolante per la scelta (tra il minimo ed il massimo) del parametro da adottare per la liquidazione, che – peraltro – è conforme agli importi minimi di cui al D.M. 55/2014.

Va considerato che l’attività si era esaurita nel 2017 e quindi nel vigore del D.M. 55/2014 (cfr. sentenza, pagg. 3 e 4) , prima del l e modifiche adottate con D.M. 37/2018, con effetto dal 27.4.2018.

La liquidazione del compenso era – quindi – rimessa al potere discrezionale riservato al giudice e, in quanto contenuta entro i valori tabellari, non richiedeva un’apposita motivazione e non è sottoposta al controllo di legittimità,dovendosi giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente detti importi, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass.19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020).

L’inderogabilità dei minimi, la cui violazione è dedotta con il quinto motivodi ricorso, opera, infine, per sole le attività esaurite nel vigore del D.M. 37/2018, non anche nel caso in discussione (Cass.9815/2023).

4. Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 88 e 91 c.p.c. per aver la pronuncia posto le spese del giudizio di opposizione a carico del ricorrente.

Il motivo è assorbito.E’accolto il primo motivo di ricorso, con rigetto del terzo, del quarto e del quin to e con assorbimento del secondo e del sesto motivo.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] anche per la regol a zion e dell e spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo, il quarto ed il quinto e dichiara assorbiti il secondo ed il sesto motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34441/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio in Roma, Viale delleMilizie n. 9, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. –INTIMATA- avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., previa revoca dell’ingiunzione, ha Oggetto: disciplinare professionisti condannato l’opponente al pagamento del minor importo di €. 9118,00, quale compenso per il patrocinio d e ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sei contenziosi civili, dando rilievo a ll’avvenuta transazione di talune controversie oltre che al numero e a ll’importanz a delle questioni trattate. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. è rimasta intimata. 2. Il p r imo motivo di ricorso deduce la vio lazione dell’art. 112 c.p.c.. Il Tribunale non avrebbe statuito sulla domanda di pagamento del compenso per la difesa della società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensidell’art. 360 n. 5c.p.c., per non aver il Tribunale esaminato gli elementi volti a comprovare l’esistenza del credito professionale per la difesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è fondato, il secondo è assorbito. L’ordinanza elenca a pagg. 3 e ss. i singoli contenziosi curati dal ricorrente nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., indicando per ciascuno gli importi liquidatia titolo di compenso. Nulla ha disposto per le prestazioni relative al contenzioso con il Rozzi e la stessa somma complessiva riconosciuta al difensore è pari alla sommatoria dei corrispettivi liquidati per le restanti cause, a conferma dell’omissione di pronuncia su parte della domanda. 3. Il terzo motivo denuncia la violazion e degli artt. 2333 c.c., 4 L. 794/1942, 4 del D.M. 55/2014 e 37/2014, 113 e 132 n. 4 c.p.c. per aver la pronuncia liquidato, per taluni contenziosi, i compensi minimi solo a causa dell’avvenuta transazione delle liti. Il quarto motivo denuncia l’omessa o apparente motivazione, sostenendo che il Tribunale abbia liquidato i minimi tabellari senza dar contodelle ragioni della decisione. Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 2333 c.c., 4 L. 794/1942, 4 del D.M. 55/2014 e 37/2014, 113 e 132 n. 4 c.p.c., contestando al giudice di merito di aver liquidato somme inferiori ai minimi tabellari. Itre motivi sono infondati. Il Tribunale ha valutato in concreto l’impegno profuso , l ’ importa nza della causa e i risultati ottenuti e ha reputato congrua – con motivazione esaustiva -la liquidazione dei valori tabellari minimi per il numero e la natura delle questioni esaminate , per i risultati conseguiti (il rigetto di un’istanza di sequestro), valorizzando la definizione transattiva d i parte delle cause quale indice d ello svolgimento di un ’ attività processuale contenuta , ma non individuando nella transazione stessa un criterio legale vincolante per la scelta (tra il minimo ed il massimo) del parametro da adottare per la liquidazione, che – peraltro – è conforme agli importi minimi di cui al D.M. 55/2014. Va considerato che l’attività si era esaurita nel 2017 e quindi nel vigore del D.M. 55/2014 (cfr. sentenza, pagg. 3 e 4) , prima del l e modifiche adottate con D.M. 37/2018, con effetto dal 27.4.2018. La liquidazione del compenso era – quindi – rimessa al potere discrezionale riservato al giudice e, in quanto contenuta entro i valori tabellari, non richiedeva un’apposita motivazione e non è sottoposta al controllo di legittimità,dovendosi giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente detti importi, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass.19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). L’inderogabilità dei minimi, la cui violazione è dedotta con il quinto motivodi ricorso, opera, infine, per sole le attività esaurite nel vigore del D.M. 37/2018, non anche nel caso in discussione (Cass.9815/2023). 4. Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 88 e 91 c.p.c. per aver la pronuncia posto le spese del giudizio di opposizione a carico del ricorrente. Il motivo è assorbito.E’accolto il primo motivo di ricorso, con rigetto del terzo, del quarto e del quin to e con assorbimento del secondo e del sesto motivo. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] anche per la regol a zion e dell e spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo, il quarto ed il quinto e dichiara assorbiti il secondo ed il sesto motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema