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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13062/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 luglio 1994; avverso la sentenza dell'Il giugno 2024 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo sotto il profilo sanzionatorio), ha ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 110, 493-ter cod. pen. (capo B).

2. Il ricorso si compone di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto il profilo del vizio di motivazione; il primo afferente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse, sostiene la difesa, senza tener conto delle plurime evidenze indicate con l'atto di appello, ed il secondo all'invocata sostituzione della pena detentiva irrogata con quella della detenzione domiciliare, ancora una volta negata nonostante la risalenza nel tempo del reato contestato, le condizioni personali e familiari dell'imputato e il limitato bagaglio educativo, la puntuale osservanza delle prescrizioni connesse all'espiazione di altra pena (sostitutiva), irrogata in precedenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. In linea di principio, la commisurazione della pena e la disciplina fondamentale dettata dagli artt. 132 e 133 cod. pen. rappresentano il nucleo centrale del tema della discrezionalità penale riconosciuta al giudice, in rapporto alla peculiarità del caso concreto e alla personalità dell'autore; esso stesso funzionale alla determinazione di un trattamento sanzionatorio che sia proporzionato ed individualizzante, in un assetto che sia compatibile con le finalità proprie della pena e, in particolar modo, con la sua finalità rieducativa; funzione, quest'ultima, che costituisce «patrimonio della cultura giuridica europea, in particolar modo per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra» (Corte cost., sent. n. 313 del 1990).

In questo contesto, le circostanze attenuanti generiche rappresentano lo strumento attraverso il quale il giudice, nella sua valutazione discrezionale, tiene conto della concretezza della vicenda, incidendo con un intervento correttivo sulla determinazione della pena, rendendo, di fatto, quest'ultima rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e, così, adeguando la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio.Tali circostanze, in sé, tuttavia, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, dei quali il giudice di merito deve dar conto enunciando le ragioni che pone a fondamento della sua decisione.

Un onere argomentativo, tuttavia, che è congruo e non contraddittorio anche quando il giudice si limita a prendere in esame, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., l'elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), senza la stretta necessità della contestazione o dell'invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

Ebbene sul presupposto logico per cui la motivazione va valutata nella sua unitarietà e la giustificazione di ciascun punto della decisione ben può essere logicamente contenuta e indirettamente svolta nelle considerazioni offerte rispetto ad altra questione (Sez. 5, n. 24241 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 228107), la mancanza di elementi favorevolmente valutabili, specificamente fondante il rigetto delle attenuanti, è dato argomentativo che va letto unitamente alle circostanze evidenziate con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena e, quindi, ai numerosi precedenti penali, anche specifici, e al connesso giudizio prognostico (negativo) in ordine alla futura condotta dell'imputato.

In termini, peraltro, del tutto sovrapponibili con quanto già evidenziato nella sentenza di primo grado (la cui motivazione, sussistendo una comune matrice argomentativa, ben può integrare quella offerta in secondo grado), dove, accanto ai plurimi precedenti penali, si è valorizzata la mancanza del benché minimo ristoro offerto alla persona offesa e, seppur con riferimento all'applicazione della recidiva, la particolare pericolosità sociale manifestata dall'imputato (attraverso la rapida successione dei vari reati, commessi a distanza di pochi mesi dalla cessazione della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto e dopo precedenti espiazioni di pene detentive).

La motivazione esiste, non è né manifestamente illogica, né contraddittoria e, quanto tale, insindacabile in questa sede.

3. Ugualmente infondato il secondo motivo di censura.

Va premesso che l'art. 58 della legge n. 689 del 1981 struttura l'esercizio del potere di sostituzione riservando al giudice del merito un duplice apprezzamento: uno, preliminare, in ordine all'an della sostituzione (consistente nella valutazione prognostica del 3rispetto delle prescrizioni imposte) e uno, successivo ed eventuale, in ordine al quomodo, e, quindi, alla pena sostitutiva da applicare (in ragione delle concrete esigenze rieducative e specialpreventive).

Valutazione che, esercitata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è insindacabile in sede di legittimità ove logicamente e coerentemente motivata (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031).

Per quel che rileva in questa sede, la decisione preliminare, sull'an ("può applicare le pene sostitutive"), si sostanzia in un giudizio di congruità della pena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa del condannato e alla parallela esigenza di prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati.

E, sotto tale profilo, se è pur vero che la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rappresentano solo i criteri attraverso cui operare la valutazione, il giudice ben può fondare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348).

Ed è quanto in concreto accaduto: la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena irrogata con la detenzione domiciliare richiamando il pregresso giudizio di pericolosità sociale operato a carico dell'imputato e, quindi, i numerosi precedenti penali, anche specifici, analiticamente valutati nel loro progressivo manifestarsi (in rapida successione, a distanza di pochi mesi dalla cessazione della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto e dopo precedenti espiazioni di pene detentive), formulando, alla luce di essi, un negativo giudizio prognostico di adesione agli obblighi che derivano dall'applicazione dell'invocata sanzione sostitutiva.

Ancora una volta la motivazione esiste, non è manifestamente illogica, né contraddittoria e, pertanto, insindacabile in questa sede.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CniQ re estensore 4w 0oz —0‹ CISitt- Wi_cr) w l(7— )cr 0 O fai ci A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 luglio 1994; avverso la sentenza dell'Il giugno 2024 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo sotto il profilo sanzionatorio), ha ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 110, 493-ter cod. pen. (capo B). 2. Il ricorso si compone di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto il profilo del vizio di motivazione; il primo afferente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse, sostiene la difesa, senza tener conto delle plurime evidenze indicate con l'atto di appello, ed il secondo all'invocata sostituzione della pena detentiva irrogata con quella della detenzione domiciliare, ancora una volta negata nonostante la risalenza nel tempo del reato contestato, le condizioni personali e familiari dell'imputato e il limitato bagaglio educativo, la puntuale osservanza delle prescrizioni connesse all'espiazione di altra pena (sostitutiva), irrogata in precedenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. In linea di principio, la commisurazione della pena e la disciplina fondamentale dettata dagli artt. 132 e 133 cod. pen. rappresentano il nucleo centrale del tema della discrezionalità penale riconosciuta al giudice, in rapporto alla peculiarità del caso concreto e alla personalità dell'autore; esso stesso funzionale alla determinazione di un trattamento sanzionatorio che sia proporzionato ed individualizzante, in un assetto che sia compatibile con le finalità proprie della pena e, in particolar modo, con la sua finalità rieducativa; funzione, quest'ultima, che costituisce «patrimonio della cultura giuridica europea, in particolar modo per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra» (Corte cost., sent. n. 313 del 1990). In questo contesto, le circostanze attenuanti generiche rappresentano lo strumento attraverso il quale il giudice, nella sua valutazione discrezionale, tiene conto della concretezza della vicenda, incidendo con un intervento correttivo sulla determinazione della pena, rendendo, di fatto, quest'ultima rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e, così, adeguando la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio.Tali circostanze, in sé, tuttavia, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, dei quali il giudice di merito deve dar conto enunciando le ragioni che pone a fondamento della sua decisione. Un onere argomentativo, tuttavia, che è congruo e non contraddittorio anche quando il giudice si limita a prendere in esame, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., l'elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), senza la stretta necessità della contestazione o dell'invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Ebbene sul presupposto logico per cui la motivazione va valutata nella sua unitarietà e la giustificazione di ciascun punto della decisione ben può essere logicamente contenuta e indirettamente svolta nelle considerazioni offerte rispetto ad altra questione (Sez. 5, n. 24241 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 228107), la mancanza di elementi favorevolmente valutabili, specificamente fondante il rigetto delle attenuanti, è dato argomentativo che va letto unitamente alle circostanze evidenziate con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena e, quindi, ai numerosi precedenti penali, anche specifici, e al connesso giudizio prognostico (negativo) in ordine alla futura condotta dell'imputato. In termini, peraltro, del tutto sovrapponibili con quanto già evidenziato nella sentenza di primo grado (la cui motivazione, sussistendo una comune matrice argomentativa, ben può integrare quella offerta in secondo grado), dove, accanto ai plurimi precedenti penali, si è valorizzata la mancanza del benché minimo ristoro offerto alla persona offesa e, seppur con riferimento all'applicazione della recidiva, la particolare pericolosità sociale manifestata dall'imputato (attraverso la rapida successione dei vari reati, commessi a distanza di pochi mesi dalla cessazione della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto e dopo precedenti espiazioni di pene detentive). La motivazione esiste, non è né manifestamente illogica, né contraddittoria e, quanto tale, insindacabile in questa sede. 3. Ugualmente infondato il secondo motivo di censura. Va premesso che l'art. 58 della legge n. 689 del 1981 struttura l'esercizio del potere di sostituzione riservando al giudice del merito un duplice apprezzamento: uno, preliminare, in ordine all'an della sostituzione (consistente nella valutazione prognostica del 3rispetto delle prescrizioni imposte) e uno, successivo ed eventuale, in ordine al quomodo, e, quindi, alla pena sostitutiva da applicare (in ragione delle concrete esigenze rieducative e specialpreventive). Valutazione che, esercitata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è insindacabile in sede di legittimità ove logicamente e coerentemente motivata (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031). Per quel che rileva in questa sede, la decisione preliminare, sull'an ("può applicare le pene sostitutive"), si sostanzia in un giudizio di congruità della pena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa del condannato e alla parallela esigenza di prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati. E, sotto tale profilo, se è pur vero che la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rappresentano solo i criteri attraverso cui operare la valutazione, il giudice ben può fondare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348). Ed è quanto in concreto accaduto: la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena irrogata con la detenzione domiciliare richiamando il pregresso giudizio di pericolosità sociale operato a carico dell'imputato e, quindi, i numerosi precedenti penali, anche specifici, analiticamente valutati nel loro progressivo manifestarsi (in rapida successione, a distanza di pochi mesi dalla cessazione della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto e dopo precedenti espiazioni di pene detentive), formulando, alla luce di essi, un negativo giudizio prognostico di adesione agli obblighi che derivano dall'applicazione dell'invocata sanzione sostitutiva. Ancora una volta la motivazione esiste, non è manifestamente illogica, né contraddittoria e, pertanto, insindacabile in questa sede. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CniQ re estensore 4w 0oz —0‹ CISitt- Wi_cr) w l(7— )cr 0 O fai ci A
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