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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 01468/2026

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7872-2024proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dapprima da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso e poi, a seguito del decesso di quest’ultima, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura depositatail 2/7/2025; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avversoil DECRETO del TRIBUNALE DI B ELLUNO, depositat o il 12/10/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 19/12/2025; Ric. 2024n. 7872 - Sez. 1 – CC del 1 9 dicembre 20 2 5 [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto reclamo, a norma dell’art. 26 l.fall., avverso il decreto pronunciato il 31/7/2023 dal giudice delegato alconcordato preventivo [OSCURATO:PERSONA] C. di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, chiedendone la riforma.

1.2. Il tribunale, conil decreto in epigrafe, ha respinto il reclamo.

1.3. La [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 28/3/2024, ha chiesto la cassazione del decreto, deducendone l’avvenuta comunicazione in data 17/10/2023.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] C. di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e concordato preventivo ha resistito con controricorso nel quale, dopo aver confermato che il decreto impugnato è stato comunicato in data 17/10/2023,ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il ricorso principale è inammissibile perché tardivo.

2.2. Il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, comincia, infatti, a decorrere, come può evincersi dalla norma contenuta nell’art. 26, comma 3°, in fine, l.fall.(richiamata in materia di concordato preventivo dall’art. 164 l.fall.), dal momento (oltre che della notificazione del decreto collegiale a cura della partevittoriosa, anche)della comunicazione (integrale: Cass. n. 8434 del 2012) del provvedimento alla parte soccombente ad opera della cancelleria( cfr., Cass. n. 23173 del 2020; Cass. n. 19941 del Ric. 2024n. 7872 - Sez. 1 – CC del 1 9 dicembre 20 2 5 2017; Cass. n.13565 del 2012; Cass. n. 12732 del 2011; Cass.n. 16755 del 2010).

2.3. Nel caso in esame, il decreto impugnato è stato comunicatoalla società reclamante in data 17 / 10 /20 23 .

2.4. Ne consegue che, in difetto di emergenze documentali che dimostrino inequivocamente la mancata allegazione dello stesso alla relativa comunicazione da parte della cancelleria, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, al momento della sua notifica (e cioè il 28/3/2024), era, per l’effetto, senz’altro scaduto.

Il ricorsoprincipale, quindi, è inammissibile.

Il ricorso incidentale condizionato è, per l’effetto, assorbito.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.200 , 00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2024n. 7872 - Sez. 1 – CC del 1 9 dicembre 20 2 5 versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7872-2024proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dapprima da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso e poi, a seguito del decesso di quest’ultima, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura depositatail 2/7/2025; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avversoil DECRETO del TRIBUNALE DI B ELLUNO, depositat o il 12/10/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 19/12/2025; Ric. 2024n. 7872 - Sez. 1 – CC del 1 9 dicembre 20 2 5 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto reclamo, a norma dell’art. 26 l.fall., avverso il decreto pronunciato il 31/7/2023 dal giudice delegato alconcordato preventivo [OSCURATO:PERSONA] C. di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, chiedendone la riforma. 1.2. Il tribunale, conil decreto in epigrafe, ha respinto il reclamo. 1.3. La [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 28/3/2024, ha chiesto la cassazione del decreto, deducendone l’avvenuta comunicazione in data 17/10/2023. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] C. di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e concordato preventivo ha resistito con controricorso nel quale, dopo aver confermato che il decreto impugnato è stato comunicato in data 17/10/2023,ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso principale è inammissibile perché tardivo. 2.2. Il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, comincia, infatti, a decorrere, come può evincersi dalla norma contenuta nell’art. 26, comma 3°, in fine, l.fall.(richiamata in materia di concordato preventivo dall’art. 164 l.fall.), dal momento (oltre che della notificazione del decreto collegiale a cura della partevittoriosa, anche)della comunicazione (integrale: Cass. n. 8434 del 2012) del provvedimento alla parte soccombente ad opera della cancelleria( cfr., Cass. n. 23173 del 2020; Cass. n. 19941 del Ric. 2024n. 7872 - Sez. 1 – CC del 1 9 dicembre 20 2 5 2017; Cass. n.13565 del 2012; Cass. n. 12732 del 2011; Cass.n. 16755 del 2010). 2.3. Nel caso in esame, il decreto impugnato è stato comunicatoalla società reclamante in data 17 / 10 /20 23 . 2.4. Ne consegue che, in difetto di emergenze documentali che dimostrino inequivocamente la mancata allegazione dello stesso alla relativa comunicazione da parte della cancelleria, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, al momento della sua notifica (e cioè il 28/3/2024), era, per l’effetto, senz’altro scaduto. Il ricorsoprincipale, quindi, è inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato è, per l’effetto, assorbito. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.200 , 00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2024n. 7872 - Sez. 1 – CC del 1 9 dicembre 20 2 5 versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, ne
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