CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 ottobre 1981 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro il 15 marzo 2022, Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città il 2 febbraio 2022, come sostituita con successiva ordinanza, con cui nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizi della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'ipotesi accusatoria il ricorrente avrebbe fatto parte stabilmente di una società dedita alla ( commissione di reati relativi alla commercializzazione di carburante a tassazione agevolata. La partecipazione all'associazione dell'indagato sarebbe stata fondata sulla base solo del ruolo di socio e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., senza riscontrare in concreto il necessario fattivo inserimento nell'organizzazione criminale e senza verificare la consapevolezza dell'indagato di far parte di un'associazione; 2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge in ordine alle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente difetterebbe l'attualità del pericolo, poiché dalla motivazione dell'ordinanza gravata risulterebbe che l'indagato sarebbe stato compartecipe dei fatti imputatigli in quanto legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]: qualità che però avrebbe perso, poiché sarebbe uscito dalla compagine societaria, avrebbe cambiato lavoro e luogo di residenza, non avrebbe più contatti con gli altri soci, stante il deterioramento dei rapporti. 3. Il 2 ottobre 2022 è pervenuta memoria con cui il ricorrente ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata revocata la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicatagli, con rimessione in libertà, come da provvedimento allegato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. 2. Con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 28 luglio 2022 - allegata in copia dal difensore alla sua memoria - la misura cautelare, applicata al ricorrente, è stata revocata ed egli è stato rimesso in libertà. Dall'eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non potrebbe a lui derivare alcun effetto favorevole. 3. Questa Corte è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marina], Rv. 251694). Si è precisato (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397) che nessun rilievo può avere la circostanza che il provvedimento di revoca sia attualmente soggetto a gravame: eventuali doglianze, infatti, potranno e dovranno essere proposte nei confronti dell'ordinanza conclusiva di tale nuovo e diverso incidente cautelare, se e nella misura in cui essa risulti sfavorevole per le ragioni dell'indagato.4. In tema di regolamento di spese, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/9/2017, Reznnuves, Rv. 272308). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 ottobre 2