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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32043/2026

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o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., e ha ridotto la pena irrogata all'imputato, confermandone la condanna per tentato furto; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale, segnatamente in ragione della mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di valida querela - è manifestamente infondato, in quanto «il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 - dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342 - 01); 1ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., e ha ridotto la pena irrogata all'imputato, confermandone la condanna per tentato furto; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale, segnatamente in ragione della mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di valida querela - è manifestamente infondato, in quanto «il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 - dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342 - 01); 1ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32043/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris