CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 29/09/2015 della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno di reclusione (oltre pene accessorie e confisca per equivalente) irrogata con sentenza del 07/01/2020 del Tribunale di Milano, da lei impugnata, per il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto perché, quale amministratrice delegata della società «A.D. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.», al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto aveva indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2014, elementi passivi fittizi, avvalendosi della fattura n. 85 del 15/04/2014 emessa dalla società «MR [OSCURATO:PERSONA]» per operazioni oggettivamente inesistenti. 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta contraddittorietà della motivazione e la sua illogicità nonché l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie. Afferma, in primo luogo, l'effettiva esistenza del contratto preliminare di affitto stipulato con la società «MR Servizi» con decorrenza 01/04/2014. In particolare, la M.R Servizi, società che si occupava di lavorazioni editoriali, era la conduttrice di un capannone di proprietà di una società terza. Come risulta dalle prove testimoniali e dalla produzione documentale, la stessa era proprietaria del ramo d'azienda avente ad oggetto il processo produttivo di cellofanature e lavorazioni manuali. La società aveva inteso concedere in affitto, con decorrenza 01/04/2014, alla società A.D. [OSCURATO:PERSONA] tale ramo d'azienda, mediante la stipula di un contratto preliminare il cui canone era stato pattuito nella misura di 42.000,00 euro l'anno, oltre IVA, somma da corrispondere in dodici rate mensili. E' emerso che la M.R Servizi aveva emesso la fattura n. 85 oggetto di imputazione, fattura non reperita in contabilità, recante lo stesso numero di quella emessa dalla AD lo stesso giorno 15/04/2014 nei confronti della società 2EMME Srl dell'importo di euro 18,30. Di tale errore il legale rappresentante della AD, subentrato "medio tempore" all'imputata, era stato informato quando ormai la fattura "incriminata" era già stata indicata nella dichiarazione a fini IVA. Ma dell'esistenza di tale errore costituiscono prova la nota di credito emessa dalla MR Servizi e regolarmente registrata. Non è dato comprendere, si domanda la ricorrente, per quali ragioni il Giudice ritenga che non sia stata data una versione dei fatti alternativa altrettanto convincente. L'operazione contabilmente è corretta, afferma. Nel momento in cui ci si era accorti che la fattura n. 85 era stata erroneamente emessa con un numero progressivo già assegnato ad altra e diversa fattura, era stata emessa da MR una nota di credito per lo storno. Nel frattempo era stata avvisata A.D. che medio tempore aveva già contabilizzato la fattura spedita. Non è dato comprendere da dove si desuma l'intento illecito di evadere, mediante inserimento nella dichiarazione IVA elementi passivi fittizi, avvalendosi della fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, l'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2014. La Corte d'Appello - prosegue - avrebbe dovuto, a fronte di tale ricostruzione, valutare le testimonianze rese e la produzione documentale offerta dalla difesa. Dopodiché, verificato che effettivamente il rapporto contrattuale era in essere e che pertanto il pagamento era dovuto, rilevato che A.D regolarmente effettuava il pagamento in ossequio a tale contratto stipulato e considerato che la fattura originariamente emessa con il numero 85 era stata stornata con nota di credito e successivamente sostituita con la numero 138, per ragioni di errore di emissione, era necessario assolvere la ricorrente proprio perché l'operazione è oggettivamente esistente e la problematica relativa alla contestazione e all'indicazione nella dichiarazione IVA di elementi passivi fittizi, avvalendosi della fattura n. 85, non sussiste. Difetta in assoluto l'elemento soggettivo del reato, proprio perché si tratta di un mero errore di emissione della fattura numero 85 da parte di M.R. e successiva contabilizzazione in assoluta buona fede da parte di A.D. Manca del tutto l'elemento oggettivo del reato. Sono state anche svalutate le testimonianze rese dal commercialista e dal rag. Zanesi. Il primo aveva confermato di aver presentato ricorsi in Commissione Tributaria per gli anni 2012 e 2013 accolti dalla Commissione stessa che aveva confermato l'oggettiva esistenza del contratto al quale imputare la fatture. Il secondo aveva spiegato il meccanismo che consentiva la compensazione delle reciproche prestazioni tra le due società. Non si comprende come possa la Corte d'Appello affermare l'irrilevanza ai fini della specifica contestazione dell'esistenza di eventuali ed effettivi rapporti commerciali tra le parti. La motivazione è contraddittoria nel punto in cui afferma essere irrilevante ai fini della contestazione l'effettiva esistenza di rapporti commerciali, salvo poi ritenere che la fattura non possa giustificare l'esistenza del rapporto sotteso, data la non convergenza degli importi pattuiti. E' evidente che il ragionamento adottato sia contraddittorio ed illogico nel punto in cui si ritiene non sussistente il rapporto commerciale in essere sul semplice presupposto che non vi sarebbe convergenza tra gli importi fatturati e pattuiti. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio:3.1.da pag. 4 in poi il ricorso costituisce la pura e semplice trascrizione letterale dell'appello; 3.2.manca, all'evidenza, qualsiasi correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato; 3.3.secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 - 01); 3.4.è dunque inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42406 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 - 01; Sez. 6, n. 12 del 29/10(1996, dep. 1997, Rv. 206507 - 01); 3.5.restano, dunque, le considerazioni svolte dalla Corte di appello a confutazione della tesi difensiva dell'errore contabile e del tutto negletti dall'imputata (a partire dalla non convergenza tra la somma fatturata e quella dovuta in base al contratto preliminare di affitto). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Amme