CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Milano, indicata in epigrafe, con la quale, all'esito del dibattimento e ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., ritenuto ingiustificato il rigetto della richiesta di applicazione della pena avanzata nella fase preliminare al dibattimento, ha applicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati previsti dall'art. 582 cod. pen. e dall'art. 4 I. 110/1975; Rilevato che è stato proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione; Considerato che tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta della parte hanno analoga natura ed esplicano i medesimi effetti; Considerato che l'impugnazione, con la quale il ricorrente lamenta l'affermazione di responsabilità e la determinazione del trattamento sanzionatorio, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il ottobre 2022 Il consig stensore [OSCURATO:PERSONA]