CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04036/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],H; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16 dicembre 2022 la Corte d'Appello di Torino ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 6 maggio 2022, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione contestata (detenzione illecita, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente di tipo hashish) perché il fatto non costituisce reato, revocando la confisca della somma di denaro e della bilancia in sequestro e confermando nel resto la sentenza. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, eccependo: a) l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità; b) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pronuncia di assoluzione. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Infatti, la sentenza impugnata, qualora pure fosse viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione ad un documento prodotto dalla difesa, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento (Fattispecie nella quale, tra gli altri elementi a carico, era stata valutata la falsità di un alibi, rivelatasi non determinante ai fini della dichiarazione di colpevolezza) (Sez. U., n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216249 - 01). La struttura argonnentativa della sentenza impugnata si poggia su un substrato argomentativo del tutto integro e impermeabile all'eventuale vizio processuale dedotto dalla parte ricorrente. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata offre motivazione congrua e priva di difetti logico-giuridici (p. 2- 3) 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il