CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 17377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 132/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dif es o dal l’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati– avverso la sentenza n. 535 /20 19 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il23/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia depositata il 23/8/2019 che ne disattese l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado del 23/12/2016, che ne aveva rigettato la domanda. Al ricorso è seguita “memoria” del ricorrente avente il seguente contenuto: Ribaditi e richiamati integralmente i tre motivi di ricorso per Cassazione proposti con il ricorso introduttivo, questo patrocinio non ritiene opportuno aggiungere ulteriori osservazioni rispetto a quanto già ampiamente argomentato. Pertanto, si confermano le conclusioni del ricorso principale e si confida affinché [OSCURATO:PERSONA].ma Corte Suprema di Cassazione voglia accoglierle Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio e [OSCURATO:PERSONA] restavano intimati. 2. Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità per il vizio genetico che l’affetta, il che esonera dall’esporre i motivi di censura. 2.1. Senza alcuna illustrazione della vicenda e sintesi dei fatti salienti, l’atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito e l’ “incollaggio” parzialedella sentenza d’appello, espone i motivi di ricorso. 2.2. Questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in funzione della comprensione dei motivi stessi, situazione questa del tutto coincidente con la mancanza di esposizione (S.U. n. 16628/2009, n. 19255/2010, n. 5698/2012; ex multis, per le sezioni semplici: Cass.nn. 15180/2010, 6279/2011, 17168/2012, Rv. 621813, 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 18020/2013, 26277/2013, 2575/2015, 18363/2015, 3385/2016, 24291/216, 2136/2017, 7025/2018, 10072/2018, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 1278/2020, 8826/2020, 10423/2020, 26837/2020). 3. Non vi è statuizione sulle spese non avendo gli intimati svolto difese. 4. Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1- bis dello