CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23694/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 582 c.p. per aver aggredito [OSCURATO:PERSONA], colpendolo ripetutamente e cagionandogli lesioni personali considerate guaribili in giorni trentacinque, ritenuta la recidiva ex art. 99 c.p.; - rilevato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, per avere i giudici di merito ritenuto integrata la contestata recidiva reiterata infraquinquennale specifica e mancato di concedere, invece, le circostanze attenuanti generiche; - ritenuto che le doglianze del ricorrente, con le quali si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono prive di specificità - perché meramente reiterative di identiche doglianze già proposte con i motivi di gravame e già disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua argomentazione in punto di fatto - e oltremodo generiche, in quanto non scandite da critica analisi delle statuizioni poste a fondamento della sentenza impugnata; che le doglianze con le quali si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha genericamente motivato nel confermare la sussistenza della contestata circostanza aggravante della recidiva sono da ritenersi manifestamente infondate, a fronte di un motivo di appello sul punto oltremodo aspecifico e sommario, che legittimava la non considerazione del motivo da parte dei giudici d'appello, che comunque hanno ritenuto di dare risposta sufficiente alla doglianza sia pur generica; -considerato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamnnissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.