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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 31131/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 20/02/2024 del tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 20 febbraio 2024, il tribunale del riesame di Potenza, adito con atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale terza interessata avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il tribunale di Lagonegro aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un autocarro targato SA744456, in relazione all'art. 256 comma 1 del Dlgs. 152/06, rigettava l'istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, la violazione dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la res ed il reato, posto che in ordine al veicolo sequestrato, alla cui guida al momento dell'accertamento era il figlio Jonut, era sopravvenuta, seppur successivamente ai fatti, la dovuta comunicazione all'albo nazionale dei gestori ambientali, unico dato originariamente carente che aveva giustificato il sequestro.

Da quel momento, la res sarebbe divenuta suscettibile di usi leciti tali da far caducare ogni rischio di reiterazione del reato e ogni conseguenza dannosa o pericolosa dello stesso.

Il tribunale non avrebbe quindi fornito motivazione sul nesso di pertinenzialità tra la res e il pericolo di reiterazione del reato, a fronte del fatto per cui il veicolo non risulterebbe attualmente strumentale, in via potenziale, rispetto al reato ex art. 256 comma 1 del Dlgs. 152/06 in ordine al quale era stato disposto il sequestro.

Sarebbe poi eccentrica e presuntiva la previsione di una nuova riassunzione dello [OSCURATO:PERSONA], figlio della ricorrente, presso la ditta con cui lavorava al momento dei fatti, nel quadro di una nuova prospettiva di illiceità.

4. Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla scusabilità della ignoranza della legge penale e sulla oggettiva impossibilità da parte della Cociu e dello Ionut di verificare la regolare iscrizione dell'autoveicolo nell'elenco previsto per legge ad opera della impresa presso cui lavorava lo Jonut al momento del fatto, come tale deputata a tali incombenze.

Si rappresenta che solo in capo all'impresa di riferimento nel caso concreto sarebbe esistito un obbligo di comunicazione all'apposito albo nazionale gestori ambientali di ogni variazione rilevante, tra cui le modifiche alle dotazioni dei veicolo in uso alla società titolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.

Anche a volere aderire all'indirizzo per cui in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l'insussistenza del "funnus commissi delicti" e del "periculum in mora", posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato non ha interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene. (Sez. 3 - , Sentenza n. 10242 del 15/02/2024 Rv. 286039 - 01), deve rappresentarsi quanto segue.

Il tribunale ha evidenziato come sia solo sopravvenuta, rispetto ai fatti, la iscrizione del veicolo in questione, tra i mezzi in dotazione alla [OSCURATO:PERSONA], quale ditta presso cui lavorava, all'epoca della vicenda, il figlio della ricorrente, Jonut, ed inoltre emerge altresì la circostanza per cui, nelle more, dopo i fatti, è cessato il rapporto di lavoro tra lo Jonut e la predetta impresa oltre che il contratto di comodato d'uso del veicolo in questione, stipulato tra la istante Cociu e la Sider.

Consegue che al momento della decisione del tribunale non poteva che farsi riferimento a un veicolo non più riconducibile in alcun modo alla Sider, con ogni eventuale titolo abilitativo connesso alla stessa società.

In tale quadro, e posto che si contesta, a ben vedere, un trasporto senza titolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza che tale trasporto sia ricondotto, allo stato, anche alla società Sider, così che, piuttosto, si configura, anche alla luce del ricorso, un utilizzo del veicolo che veniva effettuato in proprio dal figlio della istante oltre che, a suo dire, da altri parenti, (e ciò anche in una prospettiva futura), appare coerente e ragionevole la tesi del tribunale della persistenza del periculum che la libera disponibilità dell'autocarro possa agevolare altre condotte della stessa specie, a fronte della rappresentata necessità, da parte della ricorrente, di affidarlo a componenti della sua famiglia, tra cui lo stesso Jonut, che, si ribadisce, non si ritiene, allo stato, che avesse operato esclusivamente nell'interesse della Sider e in ragione del rapporto di dipendenza.

Così che l'ipotesi di una futura nuova instaurazione di rapporti lavorativi con la Sider, da una parte, appare una considerazione aggiuntiva rispetto ad un quadro già solido in termini motivazionali, dall'altra, risulta essere una considerazione non estranea alla tesi principale del pericolo di reiterazione in sé, costituendo solo una possibile modalità concreta di esplicazione.

Riguardo alle ulteriori doglianze sulla scusabilità della ignoranza della legge è sufficiente ribadire che non emerge allo stato una contestazione di una condotta svolta dallo Jorghe come dipendente della Sider, così che si imponeva alla titolare del veicolo si consentire l'uso in materia di rifiuti del mezzo solo nel rispetto ineludibile delle norme.

Peraltro, esiste sul punto una risposta, atteso che il tribunale oltre ad evidenziare il persistente periculum ha premesso di condividere le considerazioni del giudice monocratico autore della ordinanza impugnata in quella sede, comprensive anche della esclusione, argomentata, della buona fede.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 20/02/2024 del tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 20 febbraio 2024, il tribunale del riesame di Potenza, adito con atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale terza interessata avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il tribunale di Lagonegro aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un autocarro targato SA744456, in relazione all'art. 256 comma 1 del Dlgs. 152/06, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, la violazione dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la res ed il reato, posto che in ordine al veicolo sequestrato, alla cui guida al momento dell'accertamento era il figlio Jonut, era sopravvenuta, seppur successivamente ai fatti, la dovuta comunicazione all'albo nazionale dei gestori ambientali, unico dato originariamente carente che aveva giustificato il sequestro. Da quel momento, la res sarebbe divenuta suscettibile di usi leciti tali da far caducare ogni rischio di reiterazione del reato e ogni conseguenza dannosa o pericolosa dello stesso. Il tribunale non avrebbe quindi fornito motivazione sul nesso di pertinenzialità tra la res e il pericolo di reiterazione del reato, a fronte del fatto per cui il veicolo non risulterebbe attualmente strumentale, in via potenziale, rispetto al reato ex art. 256 comma 1 del Dlgs. 152/06 in ordine al quale era stato disposto il sequestro. Sarebbe poi eccentrica e presuntiva la previsione di una nuova riassunzione dello [OSCURATO:PERSONA], figlio della ricorrente, presso la ditta con cui lavorava al momento dei fatti, nel quadro di una nuova prospettiva di illiceità. 4. Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla scusabilità della ignoranza della legge penale e sulla oggettiva impossibilità da parte della Cociu e dello Ionut di verificare la regolare iscrizione dell'autoveicolo nell'elenco previsto per legge ad opera della impresa presso cui lavorava lo Jonut al momento del fatto, come tale deputata a tali incombenze. Si rappresenta che solo in capo all'impresa di riferimento nel caso concreto sarebbe esistito un obbligo di comunicazione all'apposito albo nazionale gestori ambientali di ogni variazione rilevante, tra cui le modifiche alle dotazioni dei veicolo in uso alla società titolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. Anche a volere aderire all'indirizzo per cui in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l'insussistenza del "funnus commissi delicti" e del "periculum in mora", posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato non ha interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene. (Sez. 3 - , Sentenza n. 10242 del 15/02/2024 Rv. 286039 - 01), deve rappresentarsi quanto segue. Il tribunale ha evidenziato come sia solo sopravvenuta, rispetto ai fatti, la iscrizione del veicolo in questione, tra i mezzi in dotazione alla [OSCURATO:PERSONA], quale ditta presso cui lavorava, all'epoca della vicenda, il figlio della ricorrente, Jonut, ed inoltre emerge altresì la circostanza per cui, nelle more, dopo i fatti, è cessato il rapporto di lavoro tra lo Jonut e la predetta impresa oltre che il contratto di comodato d'uso del veicolo in questione, stipulato tra la istante Cociu e la Sider. Consegue che al momento della decisione del tribunale non poteva che farsi riferimento a un veicolo non più riconducibile in alcun modo alla Sider, con ogni eventuale titolo abilitativo connesso alla stessa società. In tale quadro, e posto che si contesta, a ben vedere, un trasporto senza titolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza che tale trasporto sia ricondotto, allo stato, anche alla società Sider, così che, piuttosto, si configura, anche alla luce del ricorso, un utilizzo del veicolo che veniva effettuato in proprio dal figlio della istante oltre che, a suo dire, da altri parenti, (e ciò anche in una prospettiva futura), appare coerente e ragionevole la tesi del tribunale della persistenza del periculum che la libera disponibilità dell'autocarro possa agevolare altre condotte della stessa specie, a fronte della rappresentata necessità, da parte della ricorrente, di affidarlo a componenti della sua famiglia, tra cui lo stesso Jonut, che, si ribadisce, non si ritiene, allo stato, che avesse operato esclusivamente nell'interesse della Sider e in ragione del rapporto di dipendenza. Così che l'ipotesi di una futura nuova instaurazione di rapporti lavorativi con la Sider, da una parte, appare una considerazione aggiuntiva rispetto ad un quadro già solido in termini motivazionali, dall'altra, risulta essere una considerazione non estranea alla tesi principale del pericolo di reiterazione in sé, costituendo solo una possibile modalità concreta di esplicazione. Riguardo alle ulteriori doglianze sulla scusabilità della ignoranza della legge è sufficiente ribadire che non emerge allo stato una contestazione di una condotta svolta dallo Jorghe come dipendente della Sider, così che si imponeva alla titolare del veicolo si consentire l'uso in materia di rifiuti del mezzo solo nel rispetto ineludibile delle norme. Peraltro, esiste sul punto una risposta, atteso che il tribunale oltre ad evidenziare il persistente periculum ha premesso di condividere le considerazioni del giudice monocratico autore della ordinanza impugnata in quella sede, comprensive anche della esclusione, argomentata, della buona fede. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so