CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 41757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Terni nei confronti del ricorrente, ha confermato l'appellata sentenza limitatamente al capo A) dell'imputazione; ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 450 di multa e ha assolto l'imputato dalle residue imputazioni per non aver commesso il fatto. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato riservando i motivi al difensore nominato. 3. Il ricorso è inammissibile posto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. ha stabilito che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; tale regola, come affermato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello si applica indistintamente a tutti í ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella. 4. L'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura dì euro 4.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Roma, 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSIT