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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 11020/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA]) Rilevato che i motivi di censura dedotti appaiono generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità del delitto di evasione, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 1-2 motiv.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gennaio 2024 Il consig,J4ei etensore Il Pre9ldente Or an V II ni - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAuxy:!_1. -"RIA 15 MAP 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA]) Rilevato che i motivi di censura dedotti appaiono generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità del delitto di evasione, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 1-2 motiv.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consig,J4ei etensore Il Pre9ldente Or an V II ni - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAuxy:!_1. -"RIA 15 MAP 2
Sentenza Cassazione n. 11020/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris