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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28109/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato, escludendo le contestate aggravanti e confermando nel resto la decisione, la sentenza del Tribunale di Salerno del 9 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con strappo e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i primi due motivi del ricorso dell'imputato, che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in relazione all'omessa risposta alle doglianze contenute nell'appello e travisamento di prova, nonché violazione di legge unitamente a vizio di motivazione per quanto attiene alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nell'affermazione di responsabilità dell'imputato, sono generici perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che i motivi di ricorso terzo e quarto, che deducono,, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, correlato all'applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., e la conseguente violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena, sono manifestamente infondati poiché la configurazione della recidiva qualificata in capo al prevenuto è adeguatamente motivata nella sentenza di appello (vedasi pag. 7) e la quantificazione della pena risulta anch'essa adeguatamente motivata sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato, escludendo le contestate aggravanti e confermando nel resto la decisione, la sentenza del Tribunale di Salerno del 9 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con strappo e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i primi due motivi del ricorso dell'imputato, che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in relazione all'omessa risposta alle doglianze contenute nell'appello e travisamento di prova, nonché violazione di legge unitamente a vizio di motivazione per quanto attiene alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nell'affermazione di responsabilità dell'imputato, sono generici perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che i motivi di ricorso terzo e quarto, che deducono,, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, correlato all'applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., e la conseguente violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena, sono manifestamente infondati poiché la configurazione della recidiva qualificata in capo al prevenuto è adeguatamente motivata nella sentenza di appello (vedasi pag. 7) e la quantificazione della pena risulta anch'essa adeguatamente motivata sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 28109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris