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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19819/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 16.09.2021, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 01.05.2021 dal Tribunale di Roma - con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa- ordinava il dissequestro e la restituzione all'imputato della somma di euro 455,00 e confermava nel resto. 2.Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto.

2. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale ha richiamato la tipologia della sostanza stupefacente e le modalità della condotta, così che la pena irrogata in misura inferiore alla media edittale, è stata ritenuta adeguata al caso concreto e non suscettibile di riduzione.

Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], Gastor1reazza _ [OSCURATO:PERSONA] 1 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 16.09.2021, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 01.05.2021 dal Tribunale di Roma - con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa- ordinava il dissequestro e la restituzione all'imputato della somma di euro 455,00 e confermava nel resto. 2.Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto. 2. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale ha richiamato la tipologia della sostanza stupefacente e le modalità della condotta, così che la pena irrogata in misura inferiore alla media edittale, è stata ritenuta adeguata al caso concreto e non suscettibile di riduzione. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290). 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], Gastor1reazza _ [OSCURATO:PERSONA] 1 9
Sentenza Cassazione n. 19819/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris