CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG o tL S2-tìc,,ÌU udito il dìf sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con istanza depositata in data 14.3.2016, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, premesso di essere stato condannato con sentenza pronunciata in data 27.5.2011 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, irrevocabile dal 26.1.2016, alla pena di anni due e mesi due di reclusione (in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva) e di essere residente in Spagna, dove svolge(va) attività imprenditoriale, chiedeva al pubblico ministero incaricato dell'esecuzione di essere ammesso alla esecuzione della pena all'estero. 2. Con ordinanza depositata in data 19.6.2019 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava la inammissibilità della richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di ammissione alla detenzione domiciliare e respingeva l'ulteriore istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale (le istanze erano state presentate al Tribunale centrale penale di Madrid nell'ambito della procedura instaurata, a seguito dell'originaria istanza dell'Arrighi, per l'esecuzione della pena in Spagna). Il tribunale di sorveglianza osservava che la misura della pena da scontare era ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, la cui istanza era quindi inammissibile. La richiesta di affidamento al servizio sociale non poteva essere, invece, accolta risultando il condannato residente all'estero, dove effettivamente si trovava. Il giudice richiamava l'orientamento secondo il quale la misura richiesta è compatibile solo con la presenza e lo svolgimento della stessa nel territorio nazionale, ambito territoriale oltre il quale non può svolgersi la necessaria opera dell'Ufficio esecuzione penale esterna, deputato ai conseguenti controlli. 3.Questa Corte, investita dell'impugnazione avverso l'ordinanza suindicata, l'annullava osservando che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI, è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato d.lgs. (così massimata tale pronuncia di annullamento, Sez. 1 n. 20977 del 15/06/2020, Rv. 279338 - 01) e che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale deve essere assimilata alla categoria della "sanzione sostitutiva" descritta dall'art. 2, lett. e) del citato d.lgs.; rilevando, altresì, la compatibilità della disciplina relativa agli obblighi e alle prescrizioni imposte, nonché ai relativi controlli, con la disciplina interna dell'affidamento in prova. Questa Corte, in particolare, riteneva che il rilievo, secondo il quale il ruolo dell'Ufficio esecuzione penale esterna, nella fase di ammissione ed esecuzione della misura, sarebbe ostativo alla possibilità di esecuzione all'estero, non abbia pregio. Da una parte, infatti, la necessità che, nella fase istruttoria, l'Ufficio esecuzione penale esterna possa compiere in maniera adeguata gli accertamenti funzionali alla decisione del tribunale di sorveglianza non è condizionata dalla prospettiva che, in caso di ammissione, la misura venga eseguita all'estero. Osservava altresì che permane l'obbligo, a pena di inammissibilità della istanza, per il condannato libero, di elezione di domicilio sul territorio nazionale (art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen.), e che è evidente che l'eventuale mancata collaborazione, anche conseguente alla assenza dal territorio nazionale, da parte del condannato istante, all'indagine dell'Ufficio esecuzione penale esterna potrà concorrere a giustificare il rigetto, nel merito, della richiesta. Dall'altra parte, il controllo sull'osservanza dei contenuto prescrittivo della misura attiene all'esecuzione della stessa e costituisce, dunque, l'oggetto della attribuzione allo Stato di esecuzione. La comune adesione all'Unione Europea e al suo ordinamento assicura la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell'adempimento dei compiti che derivano dal principio di collaborazione. La normativa (art. 8 del D.Igs. suindicato) prevede espressamente che lo Stato di esecuzione informa l'autorità giudiziaria italiana dell'avvenuto riconoscimento della decisione, e da tale comunicazione la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni è assunta dallo Stato di esecuzione; l'autorità giudiziaria italiana "riassume l'esercizio del potere di sorveglianza" nel caso in cui lo Stato di esecuzione comunichi che il soggetto si è sottratto alla esecuzione e nel caso in cui debba considerare la durata e il grado "di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all'estero". Conclusivamente, questa Corte riteneva che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lvo n. 38/2016, sia consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale anche quando l'esecuzione della misura debba svolgersi in Stato estero membro dell'Unione Europea, dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo. Quindi pronunciava l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze perché provvedesse a nuovo esame della istanza della parte, uniformandosi al principio di diritto sopra esposto. 4. A seguito di tale annullamento, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, decidendo in sede di rinvio, con provvedimento del 21.1.2021, ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare, osservando, quanto alla prima, che all'esito dell'istruttoria espletata non vi fossero le condizioni per l'accoglimento della stessa. Ha, in particolare, ritenuto il tribunale che dovesse ritenersi assorbente il fatto che le pene accessorie inflitte al condannato inibiscono in maniera assoluta che egli possa gestire società o imprese commerciali, ciò nell'intero territorio comunitario. A ciò si aggiunge - osserva il tribunale - che a fronte di gravi violazioni - ed in particolare della sottrazione di beni e denaro per un valore molto elevato - non risulta alcun atto risarcitorio nei confronti delle parti offese, evidentemente possibili visto che Arrighi produce reddito. Parimenti non è stato possibile verificare nulla di quanto dichiarato in videochiamata dall'interessato, neppure conferire con la moglie e la sorella con lui conviventi, tantomeno prendere visione della situazione abitativa e di vita; né vi sono concrete possibilità di dar luogo a volontariato o attività riparative. Lo stesso UEPE nega la possibilità di approntare un efficace ed effettivo programma di trattamento. 5. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione all'art.71 ter della legge 26 luglio 1975 n.354 e il difetto di motivazione evidenziando che il contatto avvenuto con l'ufficio UEPE tramite videoconferenza non si è risolto in mezzo idoneo a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la verifica in concreto della attuabilità di un programma di trattamento; infatti il motivo di rigetto dell'istanza è rappresentato non già da condizioni familiari, abitative e di vita inidonee, bensì dalla mancanza di adeguate informazioni e quindi da un'istruttoria incompleta. Il rigetto solo apparentemente risulta basato su motivi di merito, essendo in realtà nuovamente il difetto di coordinamento con il Paese membro dell'Unione Europea l'elemento ostativo in quanto l'UEPE non è riuscito a raccogliere sufficienti elementi istruttori. Quanto poi al fatto che si sia ritenuta inadeguata l'attività professionale svolta nel paese estero dal richiedente - relativa a settore commerciale analogo a quello nel cui ambito sono stati consumati i reati di bancarotta - si osserva che il titolo di condanna non può essere ritenuto ostativo e impeditivo in astratto all'esercizio di nuova attività lavorativa in forma professionale, non avendo il tribunale esplicitato le effettive ragioni per le quali la nuova attività lavorativa sia da considerarsi inadeguata e inidonea; attività lavorativa che è piuttosto coerente e compatibile col percorso riabilitativo e di risocializzazione intrapreso dal ricorrente, dal quale emerge chiaramente la propensione dello stesso verso una nuova visione della vita con l'accettazione di principi e valori di ordine anche morale in precedenza disconosciuti. 6. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Appare utile premettere che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale determina l'automatica estinzione delle pene accessorie posto che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1, comma 7, legge 9 gennaio 2019, n. 3, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue". (Sez. 1, Sentenza n. 21106 del 15/09/2020 Cc. (dep. 28/05/2021 ) Rv. 281368 - 01 ) sicchè, a rigore, l'argomento principale - l'applicazione delle pene accessorie fallimentari - adoperato dal tribunale per rigettare la richiesta non avrebbe potuto costituire la ragione preponderante di rigetto della richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Ed invero, in relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 - 01; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154 - 01). Attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare - e tale ratio non può che essere identica anche nel caso in cui la misura debba essere eseguita all'estero - una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377); prognosi che in quanto tale non può che guardare al futuro e fondarsi su una proiezione che va al di là del passato del condannato. In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998 - 01), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, Occhipinti, Rv. 206776 - 01; Sez. 1, n. 688 del 5/2/1998, Cusani, Rv. 210389 - 01; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, Chifari, Rv. 220473 - 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Si è di recente precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01); sicchè, a rigore, il fatto che si gestisca attività imprenditoriale analoga a quella su cui si fonda la condanna non può costituire motivo di sospetto ex se assumendo piuttosto rilievo le modalità con cui viene svolta tale nuova attività. In ogni caso, non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402 - 01). Dai principi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta inadeguata e non rispondente alle linee della legge penitenziaria in quanto nel giudizio sintetico finale hanno avuto un ruolo assorbente e preponderante, da un lato, il riferimento alla applicazione delle pene accessorie fallimentari inflitte al condannato con la condanna per il reato di bancarotta, e, dall'altro, la valutazione in termini di non adeguatezza dell'attività svolta nel paese estero per il solo fatto di essere esercitata nel medesimo settore in cui aveva operato la società, amministrata dall'Arrighi, poi falllita. Il provvedimento impugnato è altresì carente: esso ha dato atto della composizione del nucleo familiare del richiedente, che comprenderebbe anche una persona autistica, figlia della sorella della moglie, di cui Arrighi si prenderebbe cura attivamente, e della produzione di documentazione, in lingua spagnola, attestante la gestione da parte del predetto di una società che produce redditi come da dichiarazione fiscale allegata, ma non ha adeguatamente chiarito in motivazione se la impossibilità, evidenziata da UEPE - su cui pure si fonda il rigetto - di procedere ad un effettivo vaglio sia dipesa dalla constatazione dell'assenza di elementi positivi di valutazione o dal mancato approfondimento della posizione dell'istante, che ha comunque offerto argomenti e documenti a sostegno della sua richiesta. Non si comprende, invero, fino a che punto il vaglio sia stato impedito dalla lingua straniera in cui sono redatti i documenti prodotti dall'Arrighi, dall'assenza dei familiari di questi all'atto del collegamento, dall'impossibilità di prendere visione della situazione abitativa - che attraverso il collegamento ben avrebbe potuto essere mostrata - o dalla mancata sollecitazione di allegazione dei documenti e degli elementi valutativi ritenuti carenti ovvero dalla mancanza di una congrua, adeguata, interlocuzione tra le parti (rispetto alla quale la distanza non deve risolversi in un fattore di complicazione quanto piuttosto in motivo di maggiore reciproco confronto); e ciò in considerazione di quello stesso principio di collaborazione che grava sul richiedente, che evidentemente non può che riferirsi ad entrambe le parti che devono cooperare, ciascuna nell'ambito delle proprie prerogative, affinchè possa raggiungersi una base di valutazione adeguata (il cui esito, ove rimarrà nondimeno inadeguata la base di valutazione per comportamento imputabile esclusivamente all'istante, non potrà che essere negativo); base di valutazione adeguata che è poi quella su cui può e deve decidere il tribunale. 2. In altri termini il tribunale, partendo dal presupposto errato secondo cui l'attività prestata attualmente dal condannato all'estero non sarebbe di per sé valutabile, si è limitato, in buona sostanza, a prendere atto degli esiti cui è pervenuto l'Ufficio esecuzione penale che ha negato la possibilità di approntare un effettivo ed efficace programma di trattamento. L'accertata carenza ed erroneità della motivazione giustifica l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta della misura alternativa adeguandosi ai principi sopra richiamati. P.Q.M. Annulla il provvedimento impug