CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29837/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L i.1,41/(.,,74,-9--A/,-, ( ? .31d,> /:-% %)/21/A 5 riv. 7Aj 270 udito ,i1 difense-re [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza del Tribunale di Patti del 2 luglio 2021, con la quale sono stati condannati alla pena di euro 300,00 di ammenda ciascuno, in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., perché il 2 luglio 2019, in concorso tra loro, avevano omesso di ottemperare, senza giustificato motivo, all'ordinanza n. 37 del 24 giugno 2019 con la quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA], per ragioni di sicurezza pubblica, aveva ingiunto loro di provvedere allo sgombero immediato e alla demolizione entro 90 giorni dalla notifica delle opere edilizie abusive realizzate su suolo di proprietà comunale. 2. Favazzo e Allegra, spiegando un unico motivo comune, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, quando era stata contestata l'inosservanza dell'ordinanza in esame, non erano ancora trascorsi novanta giorni della notifica del provvedimento, avvenuta il 24 giugno 2019. Gli imputati, inoltre, evidenziano che l'inottemperanza all'ordine di demolizione non avrebbe potuto perfezionare il reato ex art. 650 cod. pen. - che trova applicazione in tutte le ipotesi in cui l'inosservanza all'ordine impartito dall'Autorità amministrativa non sia sanzionata da alcuna altra norma penale o amministrativa - posto che il Testo unico in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) prevedeva l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili della costruzione in zone sottoposte a vincoli di inedificabilità o rischio idrogeologico. L'accertamento di tale inottemperanza, per di più, oltre a costituire titolo per l'applicazione di sanzioni pecuniarie, comporterebbe anche l'applicazione di sanzioni penali concorrenti, rendendo errato il riferimento al reato di cui all'art.650 cod. pen. La difesa, infine, evidenzia che gli imputati non avevano potuto adempiere all'ordinanza, posto che l'immobile oggetto del provvedimento era stato sottoposto a sequestro penale nel corso delle indagini preliminari e la custodia dello stesso era stata affidata al Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte di appello di Messina, con provvedimento del 15 aprile 2022 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Allegra come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. Giova premettere in diritto che, in presenza di norme penali che sanzionano l'inottemperanza a un ordine della pubblica amministrazione, il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimità degli atti amministrativi, e cioè violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere. La fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen., infatti, costituisce una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela. Ai fini della configurabilità del reato in esame, pertanto, è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; b) l'inosservanza attenga ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione; c) il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui. Il giudice deve, inoltre, valutare se il provvedimento corrisponde effettivamente alla funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento e se, per la sua formulazione, sia - in rapporto alla particolare situazione che si intende tutelare - eseguibile nei tempi e nelle modalità descritte. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con argomentazione logicamente articolata ed ampio e puntuale riferimento alle circostanze di fatto acquisite, ha evidenziato la legalità formale e sostanziale del provvedimento adottato per ragioni di sicurezza pubblica. Dalla lettura dell'ordinanza n. 37 del 24 giugno 2019 del Dirigente dell'Area tecnica del Comune di [OSCURATO:PERSONA], infatti, si evinceva che l'ordine di sgombero immediato era stato emesso perché, dall'attestazione del 14 marzo 2019, era emerso che, all'interno dell'area in esame, vi fosse un fenomeno franoso con c.d. frana complessa (in larga parte attiva e in parte quiescente), con rischio R4 e pericolosità P4. Per questo motivo era stato aggiunto all'ordine di demolizione anche quello di sgombero immediato dell'immobile. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che integri il reato previsto dall'art. 650 cod. pen. l'inosservanza dell'ordinanza del sindaco avente ad oggetto lo sgombero di un'abitazione per prevenire un pericolo per la pubblica incolumità, individuato nel rischio di cedimento strutturale del fabbricato prospiciente ad una pubblica piazza (Sez. 1, n. 25037 del 25/05/2012, Cossu, Rv. 253124). In definitiva, l'ordinanza dirigenziale sopracitata è stata adottata per poter mettere in sicurezza l'area interessata dalla frana, affinché fosse tutelata l'incolumità delle persone che vi passavano e, più in generale, dell'intera collettività che vive e frequenta quell'area. 2. In forza di quanto sopra, i ricorsi devono essere rigettati. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condan