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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 1976

Cassazione n. 28064/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Rilevato che sia il difensore del ricorrente che quello della parte civile hanno depositato memorie; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione di responsabilità del reato contestato, oltre ad essere manifestamente infondato, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare pagg 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato che le doglianze, con le quali il ricorrente contesta la sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti di cui all'ad 625 n.2 e n.7 cod. pen. e sostiene la decorrenza del termine prescrizionale e l'improcedibilità per difetto di querela, oltre ad essere manifestamente infondato (Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020, Rv. 280332; Sez. 4, n. 25042 del 06/04/2021, Rv. 281435), tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che le doglianze, con le quali quale si lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza per aver travisato le prove dichiarative assunte nel dibattimento, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; esse, inoltre, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il difetto di idonea notificazione del decreto di citazione in giudizio nel primo grado, oltre ad essere manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigliere este s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Rilevato che sia il difensore del ricorrente che quello della parte civile hanno depositato memorie; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione di responsabilità del reato contestato, oltre ad essere manifestamente infondato, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare pagg 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato che le doglianze, con le quali il ricorrente contesta la sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti di cui all'ad 625 n.2 e n.7 cod. pen. e sostiene la decorrenza del termine prescrizionale e l'improcedibilità per difetto di querela, oltre ad essere manifestamente infondato (Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020, Rv. 280332; Sez. 4, n. 25042 del 06/04/2021, Rv. 281435), tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che le doglianze, con le quali quale si lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza per aver travisato le prove dichiarative assunte nel dibattimento, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; esse, inoltre, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il difetto di idonea notificazione del decreto di citazione in giudizio nel primo grado, oltre ad essere manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigliere este s
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