CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 16056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2538/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma,Via dei Portoghesi 12; avverso la sentenza n. 415/2021 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne la Regione [OSCURATO:PERSONA] davanti al Giudice di pace di Pescara per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura a seguito dell’impatto con un cinghiale avvenuto nel Comune di Scafa; istituitosi il contraddittorio con l’ente convenuto,il Giudice adito condannò la Regione a risarcire all’attore la somma di euro2.409,43; il Tribunale de l’Aquila, adito in appello dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] , rigettò in primo luogo l’eccezione di parte appellata secondo cui l’appello sarebbe stato tardivamente notificato rispetto al termine di notifica della sentenza di primo grado, sul presupposto che, non essendo stata detta notifica perfezionata presso il difensore costituito della Regione ma presso l’avvocatura regionale, ai fini della tempestività dell’impugnazione andava considerato il termine lungo; nel merito, il Tribunale ha accolto il gravame ritenendo che, ferma la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] in ragione della autonomia decisionale e operativa ad essa attribuita, l’attore non avesse allegato e provato una specifica condotta colposa dell’ente ai sensi dell’art. 2043 c.c., stante l’incompatibilità del regime di cui all’art.2052 c.c. con il carattere selvatico degli animali e ciò a prescindere dalla recente giurisprudenza di questa Corte che ha, invece, affermato l’applicabilità alla fauna selvatica della menzionata disposizione, giurisprudenza dalla quale il Tribunale adito ha dichiara to espressamente di volersi discostare fino ad un chiarificatore intervento delle Sezioni Unite; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis.1.co. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 285 c.p.c. e art. 170 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all’errorin procedendo in cui sarebbe incorso il giudice del gravame nel ritenere tempestivo l’appello nonostante il medesimo fosse stato notificato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado; ad avviso del ricorrente la notifica della sentenza di primo grado, in quanto effettuata presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, avrebbe dovuto considerarsi tempestiva e rituale sì da far decorrere il termine per la notifica dell’appello e da far ritenere pertanto tardiva l’impugnazione notificata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado; con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimentoall’art. 360 co. 1 n. 3)c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c. con riferimento all’error in iudicando cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha escluso l’applicazione dell’art. 2052 c.c. al danno cagionato dalla fauna selvatica, illogicità ed erroneità della motivazione; il ricorrente lamenta, a questo proposito,che il giudice d’appello abbia espressamente dichiarato di volersi discostare dalla recente giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto applicabile alla fauna selvatica l’art. 2052 c.c. e chiede la cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza; con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. con riferimento all’error in iudicandoin cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha ritenuto applicabile l’art. 2043 c.c. al danno cagionato dalla fauna selvatica e non raggiunta la prova della condotta omissiva o negligente della Regione, oltre a illogicità o erroneità della motivazione – il ricorrente lamenta che il giudice del gravame abbia ritenuto che il danneggiato non avesse in alcun modo provato la condotta colposa o omissiva della Regione, quando vi sarebbe stata prova sia del fatto che la Regione avesse omesso di apporre recinzioni per prevenire il passaggio di animali selvatici sulla strada sia che avesse omesso di apporre adeguata cartellonistica di segnalazione della presenza di animali selvatici; il Collegio ritiene di poter procedere, in base alla ragione più liquida, alla trattazione del secondo motivo di ricorso, che va accolto, con assorbimento degli altri; la domanda dell’attore era stata formulata con riguardo sia all’art. 2043 c.c. sia all’art. 2051 c.c., di guisa da doversi escludere la formazione del giudicato interno sull’inquadramento della fattispecie ai sensi dell’art. 2043 c.c.;l’avere l’attore invocato l’applicazione dell’art. 2051 c.c. implica che il medesimo intendesse qualificare la fattispecie nei termini di una responsabilità oggettiva, assimilabile al regime di cui all’art. 2052 c.c.; ne consegue che, in assenza di giudicato interno sulla riconducibilità della fattispecie all’art. 2043 c.c., la qualificazione doveva essere svolta riconducendo la fattispecie all’art. 2052 c.c. (Cass., 3, n. 7969 del 20/4/2020; Cass., 3, n. 13848 del 6/7/2020); la sentenza va, pertanto, cassata nella parte in cui ha ritenuto di applicare l’art. 2043 c.c., e la causa rinviata al Tribunale de L’Aquila, in persona di altro magistrato, il quale deciderà l’appello facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte sull’art. 2052 c.c.; al giudice di rinvio è demandato anche il compito della liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa al Tribunale de L’Aquila, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame ed anche per la liquidazione