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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14082/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; é lette,rs_entiteile conclusioni del PG 'L-15 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia cautelare subita dal 03/03/2016 al 26/04/2017 e dal 30/05/2017 al 24/04/2019.

2. La vicenda giudiziaria traeva origine da un mandato di arresto emesso il 04/01/2016 dall'Autorità giudiziaria dell'Argentina per traffico di stupefacenti, cui faceva seguito, il 03/03/2016, l'arresto del Todini da parte del Nucleo di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza di Roma; arresto convalidato dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza del 04/03/2016, con cui veniva disposta la custodia cautelare in carcere ai fini dell'estradizione.

Con sentenza del 05/07/2016, la Corte di appello di Roma accoglieva la richiesta di estradizione; il 22/:I1/2016, la Corte di cassazione rigettava il ricorso dell'interessato; il Ministro della Giustizia decretava di concedere l'estradizione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il 26/04/2017, la Corte di appello di Roma disponeva la scarcerazione del Todini per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Il 30/05/2017, la polizia argentina prendeva in consegna l'estradato che rimaneva detenuto a [OSCURATO:PERSONA] per circa due anni.

Con sentenza del 24/04/2019, passata in giudicato il 29/04/2019, il Tribunale penale ed economico argentino assolveva il prevenuto dalle imputazioni a lui ascritte, per incertezza sulle prove.

Da detta sentenza risulta che la richiesta di rinvio a giudizio era basata sulla accusa per il Todini di aver partecipato al tentativo di esportazione dal paese, per mezzo di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], attraverso l'aeroporto di Ezeiza e tramite volo Iberia IB 6844, con destinazione finale Roma, via Madrid, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso netto di 7.250 grammi, contenuta in una confezione di plastica trasparente rinvenuta nella valigia.

Nella prospettazione accusatoria, la partecipazione del Todini "sarebbe consistita nell'organizzazione e nel finanziamento di alcune parti rilevanti del viaggio nel Paese di [OSCURATO:PERSONA], destinato al contrabbando suindicato...".

Dalla motivazione della sentenza assolutoria risulta poi che il Donatelli è stato condannato per traffico-contrabbando aggravato di cocaina con sentenza definitiva; che il Todini aveva avuto con lui contatti (telefonici) per almeno tredici giorni, essendovi altresì registrazioni video in cui l'odierno ricorrente trasportava la valigia nella quale fu successivamente trovata la sostanza stupefacente; che il Todini aveva pagato l'albergo al Donatelli.

2. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso il difensore e procuratore speciale dell'istante che svolge un'articolata premessa ai motivi, con la quale evidenzia che l'applicazione della misura cautelare prodromica all'estradizione si è fondata su un presupposto assolutamente erroneo (e cioè che il Todini fosse stato trovato in possesso della droga all'aeroporto argentino), mentre il motivo per cui era stata richiesta l'estradizione trovava ragione nell'avere il Todini aiutato il Donatelli ad esportare la sostanza stupefacente.

Alla medesima stregua, la difesa sostiene che costituisca travisamento della prova l'avere la Corte di cassazione affermato chet dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di estradizione( emergeva che il Todini avesse consegnato al Donatelli, il 06/12/2015. nell'albergo Mundial, la medesima valigia che sarebbe poi stata sequestrata in aeroporto al secondo il 07/12/2015 e contenente lo stupefacente: dai filmati relativi all'incontro di cui si tratta si rileverebbe che non di una valigia si trattava ma di uno zaino.

2.1. Tanto premesso, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24 e 117 Cost., e comunque violazione di legge, nonché motivazione manifestamente illogica e contraddittoria e travisamento della prova.

Già dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2004, cui fa riferimento l'ordinanza impugnata, si deduce come vi sia stata un'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nel rispetto dell'art. 9 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici e dell'art. 5 C.E.D.U.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

4. In data 29/11/23, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In data 07/12/23, sono pervenute conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Il ricorrente aveva presentato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione in relazione a due periodi: il primo avente riguardo alla custodia cautelare subita in Italia da 03/03/2016 al 26/04/2017, e cioè dal momento dell'arresto sino alla avvenuta scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare; il secondo relativo alla presa in consegna dell'estradato da parte della polizia argentina sino alla sentenza assolutoria del Tribunale argentino, per incertezza sulle prove.

Quanto a questo secondo profilo, il Giudice della riparazione ha correttamente affermato che non compete in alcun modo alla Corte di appello di Roma l'esame della domanda nella parte riferibile alle •.geffite dell [OSCURATO:PERSONA] argentina, ivi compresi il periodo e le modalità della detenzione del Todini in quel paese, non potendo il giudice italiano valutare l'ingiustizia di una detenzione sofferta all'estero.

2.1. Con riferimento al periodo di custodia cautelare in carcere scontatt in Italia, il Collegio richiama il principio già stabilito da questa Sezione - in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 9 giugno 2004 - secondo cui la detenzione dall'istante patita non può ritenersi ingiusta, perché, nel caso di specie, vi è stata una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione (Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275197).

Giova ricordare che, con la sentenza n. 231/2004 - con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, in terna di estradizione passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda dello Stato estero che si accerti carente di giurisdizione - la Corte costituzionale ha osservato come sia possibile dare alla norma una interpretazione in senso conforme al fondamento solidaristico della riparazione per l'ingiusta detenzione, in ragione della quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione va ricollegato alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post; e, pertanto, anche qualora tale lesione derivi da un titolo di detenzione che trovi origine nell'ambito della procedura di estradizione.

Ha così risposto al quesito che era stato posto da questa Sezione, la quale aveva espresso il dubbio di costituzionalità per l'irragionevole disparità di trattamento tra chi sia privato della libertà personale in base a provvedimento illegittimo, perché privo delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., e chi ne sia privato su richiesta di uno Stato estero in forza di provvedimento oggettivamente illegittimo.

La Corte remittente aveva rilevato anche l'apparente contrasto della norma denunciata con il principio di solidarietà e di inviolabilità della libertà personale che, se violata, va ristorata, e con il precetto costituzionale che demanda alla legge di prevedere condizioni e modi per la riparazione degli errori giudiziari, senza limitarne in alcun modo la tipologia (Sez. 4, n. 18250 del 26/02/2003 - dep. 17/04/2003, P.G. in proc.

Senes, Rv. 224513).

La pronuncia della Corte costituzionale ha reso pertanto non più sostenibile l'orientamento in precedenza espresso dal giudice di legittimità, secondo il quale "per l'esplicita esclusione dell'applicazione dei parametri previsti tì-4-1 5U54l arC- 273 e 280 cod. proc. pen. operata dall'art. 714 comma 2 cod. proc. pen., l'arresto a fini estradizionali non può dar luogo al diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione" (Sez. 6, n. 1648 del 22/04/1997 - dep. 27/05/1997, Priebke E, Rv. 208145; Sez. 6, n. 31130 del 08/07/2003 - dep. 23/07/2003, Napar G O, Rv. 226208).

Alla prospettiva interpretativa indicata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza hanno espresso adesione le Sezioni Unite di questa Corte che, prendendo in esame la questione "se la misura coercitiva a fini estradizionali perda efficacia nel caso in cui lo Stato richiedente non prenda in conse gna l'estradando nel termine di legge a causa della sospensione dell'efficacia, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di concessione dell'estradizione", hanno ribadito che, nei confronti dei so ggetti di cui è richiesta l'estradizione, gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comun que essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione ; ma non sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la cui applic:abilità è esclusa esplicitamente dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., bensì verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate a norma del comrna 3 dell'art. 714 cod. proc. pen. nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione".

Per le Sezioni Unite "al di fuori del limite indicato, non v'è ulteriore spazio per l'esperimento dell'azione di riparazione per l'in giusta detenzione a fini estradizionali.

Ne consegue che, in caso di sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, la detenzione eventualmente patita a tal fine dall'estradando non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen." (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691, in motivazione, richiamando la precisazione già operata in Corte cost. n. 231/2004).

Alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, dunque, perché la detenzione possa considerarsi in giusta non deve essere stata pronunciata sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione.

Per quanto sin qui argomentato in ordine al presupposto dell'ingiustizia della decisione, appare quindi manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. 3.

In ogni caso, il Giudice della riparazione ha rilevato la sussistenza di una colpa grave dell'istante, ostativa alla riparazione, laddove ha richiamato gli elementi, sul ritenuto coinvolgimento del Todini nel tentativo di importazione di droga, descritti nella sentenza con cui la Corte di cassazione aveva ri gettato il ricorso dell'interessato ed esaminati dalla Corte di appello in sede di convalida e in sede di giudizio: con grave imprudenza, egli sii aggirava per le località argentine in compagnia del Donatelli, al quale consigliava e pagava l'albergo, a cui portava la valigia, descritta anche in sentenza dal Tribunale argentino, con cui conversava al telefono per tutto il tempo del soggiorno argentino prima di rientrare in Italia, il giorno precedente l'arresto a Ezeiza del Donatelli (che recava con sé la valigia con lo stupefacente).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Le spese in favore del Ministero ricorrente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributà4— essericioSi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.M.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; é lette,rs_entiteile conclusioni del PG 'L-15 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia cautelare subita dal 03/03/2016 al 26/04/2017 e dal 30/05/2017 al 24/04/2019. 2. La vicenda giudiziaria traeva origine da un mandato di arresto emesso il 04/01/2016 dall'Autorità giudiziaria dell'Argentina per traffico di stupefacenti, cui faceva seguito, il 03/03/2016, l'arresto del Todini da parte del Nucleo di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza di Roma; arresto convalidato dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza del 04/03/2016, con cui veniva disposta la custodia cautelare in carcere ai fini dell'estradizione. Con sentenza del 05/07/2016, la Corte di appello di Roma accoglieva la richiesta di estradizione; il 22/:I1/2016, la Corte di cassazione rigettava il ricorso dell'interessato; il Ministro della Giustizia decretava di concedere l'estradizione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il 26/04/2017, la Corte di appello di Roma disponeva la scarcerazione del Todini per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il 30/05/2017, la polizia argentina prendeva in consegna l'estradato che rimaneva detenuto a [OSCURATO:PERSONA] per circa due anni. Con sentenza del 24/04/2019, passata in giudicato il 29/04/2019, il Tribunale penale ed economico argentino assolveva il prevenuto dalle imputazioni a lui ascritte, per incertezza sulle prove. Da detta sentenza risulta che la richiesta di rinvio a giudizio era basata sulla accusa per il Todini di aver partecipato al tentativo di esportazione dal paese, per mezzo di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], attraverso l'aeroporto di Ezeiza e tramite volo Iberia IB 6844, con destinazione finale Roma, via Madrid, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso netto di 7.250 grammi, contenuta in una confezione di plastica trasparente rinvenuta nella valigia. Nella prospettazione accusatoria, la partecipazione del Todini "sarebbe consistita nell'organizzazione e nel finanziamento di alcune parti rilevanti del viaggio nel Paese di [OSCURATO:PERSONA], destinato al contrabbando suindicato...". Dalla motivazione della sentenza assolutoria risulta poi che il Donatelli è stato condannato per traffico-contrabbando aggravato di cocaina con sentenza definitiva; che il Todini aveva avuto con lui contatti (telefonici) per almeno tredici giorni, essendovi altresì registrazioni video in cui l'odierno ricorrente trasportava la valigia nella quale fu successivamente trovata la sostanza stupefacente; che il Todini aveva pagato l'albergo al Donatelli. 2. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso il difensore e procuratore speciale dell'istante che svolge un'articolata premessa ai motivi, con la quale evidenzia che l'applicazione della misura cautelare prodromica all'estradizione si è fondata su un presupposto assolutamente erroneo (e cioè che il Todini fosse stato trovato in possesso della droga all'aeroporto argentino), mentre il motivo per cui era stata richiesta l'estradizione trovava ragione nell'avere il Todini aiutato il Donatelli ad esportare la sostanza stupefacente. Alla medesima stregua, la difesa sostiene che costituisca travisamento della prova l'avere la Corte di cassazione affermato chet dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di estradizione( emergeva che il Todini avesse consegnato al Donatelli, il 06/12/2015. nell'albergo Mundial, la medesima valigia che sarebbe poi stata sequestrata in aeroporto al secondo il 07/12/2015 e contenente lo stupefacente: dai filmati relativi all'incontro di cui si tratta si rileverebbe che non di una valigia si trattava ma di uno zaino. 2.1. Tanto premesso, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24 e 117 Cost., e comunque violazione di legge, nonché motivazione manifestamente illogica e contraddittoria e travisamento della prova. Già dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2004, cui fa riferimento l'ordinanza impugnata, si deduce come vi sia stata un'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nel rispetto dell'art. 9 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici e dell'art. 5 C.E.D.U. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. In data 29/11/23, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In data 07/12/23, sono pervenute conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Il ricorrente aveva presentato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione in relazione a due periodi: il primo avente riguardo alla custodia cautelare subita in Italia da 03/03/2016 al 26/04/2017, e cioè dal momento dell'arresto sino alla avvenuta scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare; il secondo relativo alla presa in consegna dell'estradato da parte della polizia argentina sino alla sentenza assolutoria del Tribunale argentino, per incertezza sulle prove. Quanto a questo secondo profilo, il Giudice della riparazione ha correttamente affermato che non compete in alcun modo alla Corte di appello di Roma l'esame della domanda nella parte riferibile alle •.geffite dell [OSCURATO:PERSONA] argentina, ivi compresi il periodo e le modalità della detenzione del Todini in quel paese, non potendo il giudice italiano valutare l'ingiustizia di una detenzione sofferta all'estero. 2.1. Con riferimento al periodo di custodia cautelare in carcere scontatt in Italia, il Collegio richiama il principio già stabilito da questa Sezione - in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 9 giugno 2004 - secondo cui la detenzione dall'istante patita non può ritenersi ingiusta, perché, nel caso di specie, vi è stata una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione (Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275197). Giova ricordare che, con la sentenza n. 231/2004 - con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, in terna di estradizione passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda dello Stato estero che si accerti carente di giurisdizione - la Corte costituzionale ha osservato come sia possibile dare alla norma una interpretazione in senso conforme al fondamento solidaristico della riparazione per l'ingiusta detenzione, in ragione della quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione va ricollegato alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post; e, pertanto, anche qualora tale lesione derivi da un titolo di detenzione che trovi origine nell'ambito della procedura di estradizione. Ha così risposto al quesito che era stato posto da questa Sezione, la quale aveva espresso il dubbio di costituzionalità per l'irragionevole disparità di trattamento tra chi sia privato della libertà personale in base a provvedimento illegittimo, perché privo delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., e chi ne sia privato su richiesta di uno Stato estero in forza di provvedimento oggettivamente illegittimo. La Corte remittente aveva rilevato anche l'apparente contrasto della norma denunciata con il principio di solidarietà e di inviolabilità della libertà personale che, se violata, va ristorata, e con il precetto costituzionale che demanda alla legge di prevedere condizioni e modi per la riparazione degli errori giudiziari, senza limitarne in alcun modo la tipologia (Sez. 4, n. 18250 del 26/02/2003 - dep. 17/04/2003, P.G. in proc. Senes, Rv. 224513). La pronuncia della Corte costituzionale ha reso pertanto non più sostenibile l'orientamento in precedenza espresso dal giudice di legittimità, secondo il quale "per l'esplicita esclusione dell'applicazione dei parametri previsti tì-4-1 5U54l arC- 273 e 280 cod. proc. pen. operata dall'art. 714 comma 2 cod. proc. pen., l'arresto a fini estradizionali non può dar luogo al diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione" (Sez. 6, n. 1648 del 22/04/1997 - dep. 27/05/1997, Priebke E, Rv. 208145; Sez. 6, n. 31130 del 08/07/2003 - dep. 23/07/2003, Napar G O, Rv. 226208). Alla prospettiva interpretativa indicata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza hanno espresso adesione le Sezioni Unite di questa Corte che, prendendo in esame la questione "se la misura coercitiva a fini estradizionali perda efficacia nel caso in cui lo Stato richiedente non prenda in conse gna l'estradando nel termine di legge a causa della sospensione dell'efficacia, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di concessione dell'estradizione", hanno ribadito che, nei confronti dei so ggetti di cui è richiesta l'estradizione, gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comun que essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione ; ma non sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la cui applic:abilità è esclusa esplicitamente dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., bensì verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate a norma del comrna 3 dell'art. 714 cod. proc. pen. nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". Per le Sezioni Unite "al di fuori del limite indicato, non v'è ulteriore spazio per l'esperimento dell'azione di riparazione per l'in giusta detenzione a fini estradizionali. Ne consegue che, in caso di sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, la detenzione eventualmente patita a tal fine dall'estradando non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691, in motivazione, richiamando la precisazione già operata in Corte cost. n. 231/2004). Alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, dunque, perché la detenzione possa considerarsi in giusta non deve essere stata pronunciata sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione. Per quanto sin qui argomentato in ordine al presupposto dell'ingiustizia della decisione, appare quindi manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. 3. In ogni caso, il Giudice della riparazione ha rilevato la sussistenza di una colpa grave dell'istante, ostativa alla riparazione, laddove ha richiamato gli elementi, sul ritenuto coinvolgimento del Todini nel tentativo di importazione di droga, descritti nella sentenza con cui la Corte di cassazione aveva ri gettato il ricorso dell'interessato ed esaminati dalla Corte di appello in sede di convalida e in sede di giudizio: con grave imprudenza, egli sii aggirava per le località argentine in compagnia del Donatelli, al quale consigliava e pagava l'albergo, a cui portava la valigia, descritta anche in sentenza dal Tribunale argentino, con cui conversava al telefono per tutto il tempo del soggiorno argentino prima di rientrare in Italia, il giorno precedente l'arresto a Ezeiza del Donatelli (che recava con sé la valigia con lo stupefacente). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero ricorrente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributà4— essericioSi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. R
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