CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 21793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19342-2018 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 527/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/04/2018 R.G.N. 1196/2017; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19342/2018 Cron. Rep. Ud.08/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che, con sentenza del 3 aprile 2018, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano ed in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno, dichiarava illegittimi i contratti tanto di somministrazione a termine quanto di lavoro a tempo determinato in forza dei quali aveva prestato servizio in favore del Ministero ed, esclusa la conversione a tempo indeterminato del rapporto, condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto idonea la sentenza di primo grado a sostenere la statuizione di nullità dei predetti contratti e fondata la sola pretesa risarcitoria, per trovare questa riconoscimento nella pronunzia di questa Corte a sezioni unite, con la sentenza 5072/2016 con la quale, ribadita l’esclusione della conversione, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norme imperative con applicazione del c.d. danno comunitario che prescinde da oneri di prova del pregiudizio subito e da liquidare secondo i criteri fissati dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010; -che, per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Cornejo, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO -che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio e la conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 32, comma 5, l. n. 183/2010, imputa alla Corte territoriale l’aver omesso di considerare la valenza di cancellazione dell’illecito, con esonero dal relativo risarcimento, della prevista stabilizzazione, che si dichiara non essere ancora intervenuta; -che il motivo risulta infondato, atteso che la mancata stabilizzazione della Cornejo esclude la ricorrenza nella specie della condizione che, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. CGE 8.5.2019, in causa C-494/2017 Rossato/MIUR), assume valenza di “cancellazione dell’illecito” condizione data dalla trasformazione dei rapporti a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, per essere la stabilità dell’impiego l’elemento portante della tutela dei lavoratori, potendo dirsi solo in quel caso aver l’interessato conseguito il bene della vita perseguito in giudizio; -che il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver la Cornejo svolto difesa alcuna; - che non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non applicandosi la norma nei confronti delle amministrazioni della Stato, che mediante il meccanismo della prenotazione a debito sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex aliis, Cass. n. 17361/2017) P.Q.M. La