CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 24827/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4536/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ,rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO de L'AQUILA n. 1199/2017, depositata il27/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la società Compagnia delle Stelle in [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che, previo accertamento dell’inadempimento della convenuta, fosse condannata al pagamento a lui spettante di euro 108.134,96 per l’opera svolta di stima e liquidazione dei danni subiti dalla struttura turistica di proprietà della convenuta. Il Tribunale di Pescara ha accolto la domanda con la sentenza n. 1767/2016. 2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata dalla Compagnia delle Stelle in Tour. La Corte d’appello dell’Aquila - con la sentenza 27 giugno 2017, n. 1199 - ha dichiarato l’appello inammissibile, per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art.342 c.p.c. 3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione Compagnia delle Stelle in [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Preliminare all’esame del ricorso, che contesta la declaratoria della Corte d’appello di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi in quanto “non risulta conforme alla realtà”, è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito nel presente giudizio. Come si evince dalla sentenza impugnata (pagg. 1 e 8) Oreste è rimasto contumace in appello, così che il ricorso per cassazione doveva essergli personalmente notificato. Emerge dagli atti che la notificazione, avviata il 26 gennaio 2018, è stata eseguita a mezzo del servizio postale e che l’atto non è stato consegnato, all’indirizzo di Via M. da Caramanico 6, Pescara, “per irreperibilità del destinatario”; d’altro canto dall’avviso di ricevimento depositato dalla ricorrentesembra risultare che il plico sia stato depositato presso l’ufficio postale il 31 gennaio 2018, ma non risulta spedita la comunicazione di avvenuto deposito. La legge n. 890/1982, che disciplina la notificazione degli atti a mezzo posta, regola diversamente l’ipotesi, disciplinata dall’art. 9, dell’irreperibilità del destinatario, nella quale A fronte di un avviso di ricevimento che potrebbe presentare elementi di contraddittorietà (alla attestazione della mancata consegna a causa della irreperibilità del destinatario sembra accompagnarsi quella del deposito del plico presso l’ufficio) il Collegio deve, per non pregiudicare il diritto di azione della parte ricorrente, applicare alcaso in esame la giurisprudenza per cui, ove sia mancato l'invio al destinatario dell'avviso di giacenza del piego, lanotifica dell'atto d'impugnazione è nulla e non inesistente (Cass.14173/2019), con conseguente obbligo del giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell'intimato, di ordinarne la rinnovazione (così Cass. 25095/2016, in relazione all’art. 40 del d.P.R. n. 655 del 1982). La notificazione del ricorso è pertanto nulla e, non essendosi costituito l’intimato, va disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c. la rinnovazione di tale notificazione e la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa e ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in