Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41036/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale, per erronea applicazione dell’art. 640, cod. pen. e omessa riqualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 641, cod. pen., non è consentito poiché reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), e ivi puntualmente disattese, ed anche manifestamente infondato, giacché, il giudice del merito ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi della truffa (in particolare, si veda pag. 2 sull’induzione in errore con artifizi e raggiri, consistiti nelle rassicurazioni offerte alla vittima nonostante la falsità dell’assegno, attesa la piena attendibilità della persona offesa ed i riscontri testimoniali e documentali in atti) e il ricorrente con tale motivazione, del tutto priva di aporie, non si confronta affatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale, per erronea applicazione dell’art. 640, cod. pen. e omessa riqualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 641, cod. pen., non è consentito poiché reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), e ivi puntualmente disattese, ed anche manifestamente infondato, giacché, il giudice del merito ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi della truffa (in particolare, si veda pag. 2 sull’induzione in errore con artifizi e raggiri, consistiti nelle rassicurazioni offerte alla vittima nonostante la falsità dell’assegno, attesa la piena attendibilità della persona offesa ed i riscontri testimoniali e documentali in atti) e il ricorrente con tale motivazione, del tutto priva di aporie, non si confronta affatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 41036/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris