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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 21400/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30453/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] Y CAUCION S.A. [OSCURATO:PERSONA] Y REASEGUROS (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] N.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Sebino n. 29, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente e ricorrente in via incidentale – Avverso la sentenza n. 817/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 1° settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO –[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] –QUIETANZA - RINUNCIA r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] affidò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’attuazione di un piano particolareggiato ad iniziativa privata avente ad oggetto l’edificazione di sei immobili e la realizzazione di opere di viabilità ed urbanizzazione; a garanzia della buona esecuzione di esse la società stipulò fideiussione con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (dapprima divenuta [OSCURATO:PERSONA] N.V. e poi, per fusione per incorporazione di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA] y Cauciòn S.A. de Seguros yReaseguros: in appresso, per brevità, Atradius).

2. Suistanza del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Chiavari emise nei confronti dellaAtradius decreto d’ingiunzione (n. 213/2012) al pagamento, immediato e senza dilazione, di euro 88.000 (oltre interessi e spese), quale importo occorrente per ultimare le opere in parte non realizzate e per renderle idonee ad un utilizzo in sicurezza.

Attesa l’efficacia esecutiva del decreto, la Atradius versò le somme da esso portate al Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale rilasciò quietanza.

3. Avverso il provvedimento monitorio la Atradius propose rituale opposizione:eccepì, in sintesi, l’intervenuto svincolo progressivo della polizza fideiussoria in ragione degli stadi di avanzamento dei lavori, con riduzione dell’importo garantito ad euro 12.772,44; contest ò inoltre la legittimità della escussione, per infondatezza della pretesa creditoria.

Costituitosi nel giudizio di opposizione, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] intraprese, nelle more di svolgimento della controversia, separato procedimento di accertamento tecnico preventivo, onde giudizialmente verificare le opere non realizzate, le opere realizzate parzialmente, le opere realizzate in modo difforme e non a regola d’arte.

Alla prima udienza di trattazione della causa di opposizione, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], oltre alla reiezione delle richieste dell’opponente già richiesta in comparsa di costituzione, domandò la condanna della Atradius al pagamento della somma di euro 185.000 r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (oltre interessi moratori e detratti gli importi medio tempore già corrisposti), corrispondente ai costi quantificati in sede di A.T.P. per il completamento ed il ripristino delle opere di urbanizzazione.

3. Definendo il giudizio in prime cure, il Tribunale di Genova (ex lege subentrato al soppresso Tribunale di Chiavari) revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la Atradius al pagamento in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 185.000 (a detrarre quanto già versato) ed alla refusione delle spese di lite, importi che vennero prontamente pagati dalla Atradius.

4. In parziale accoglimento dell’appello interposto dalla Atradius, la decisione in epigrafe indicata ha ridotto «all’importo portato dal decreto ingiuntivo per capitale e spese legali» il quantum dovutodalla Atradius al Comune di [OSCURATO:PERSONA] e condannato quest’ultimo alla restituzione dellemaggiori somme ricevut e , compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio di merito.

5. Ricorre per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, cui resiste, dispiegando altresì ricorso in via incidentale articolato in un motivo, la Atradius.

6. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.

7. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo mezzo, riferito all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il ricorrente principale contesta il rigetto della sollevata eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto asseritamente generico e non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 342 cod. proc. civ..

1.1. Il motivo è inammissibile. r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tema diricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendo e legittimante l’esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi alla luce del principio dispecificità (altrimenti detto «di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ., declinate, nella loro concreta operatività, alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza.

Siffatti criteri, come scolpiti dal giudice eurounitario, sono realizzati con la trascrizione - essenziale e per la parte d’interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass.04/02/2022, n. 3612).

Con particolare riguardo all’ipotesi in cui venga denunciata al giudice di legittimità la statuizione sull’inammissibilità dell’appello (o di un motivo di esso) per difetto di specificità, parte ricorrente, onde prestare ossequio al principio di autonomia exart. 366 cod. proc. civ., ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritenga erronea tale statuizione ed è tenuto a riportare il contenuto dell’atto di appello (non potendosi limitare ad un generico rinvio allo stesso) nella misura necessaria a consentire alla Corte di comprendere il tenore di esso (cfr., oltre alla citata Cass. n. 3612 del 2022, Cass. 06/09/2021, n. 24048; Cass.23/12/2020, n. 29495; Cass. 29/09/2017, n. 22880). r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] specie, il ricorrente, limitandosi sic et simpliciter al richiamo all’atto di appello («è sufficiente esaminare l’atto di citazione in appello avversario»), ha radicalmente omesso di riferire (nemmeno in maniera sintetica) circa la formulazione dei motivi del gravame in tal guisa esperito, mancando di illustrare in maniera pur minima (ancor prima che sufficiente) la critica mossa al provvedimento impugnato.

E tanto giustifica l’inammissibilità del motivo.

2. Con il secondo mezzo, l’impugnante principale lamenta violazione degli artt. 183 e 645 cod. proc. civ., degli artt. 24 e 111 Cost.e dell’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ..

Parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la richiesta di condanna al pagamento di una somma maggiore rispetto all’importo ingiunto, formulata dall’opposto Comune nelcorso della prima udienza di trattazione del giudizio di opposizione, integrasse una domanda nuova, come tale inammissibile; sostiene, al contrario, che essa configurasse una mera precisazione della domanda, concernente peraltro il solo petitum (l’importo richiesto) , immutata la causa petendigià dedotta con il ricorso monitorio (per essere la ragione della domanda individuata dal pagamento delle somme dovute per ultimare le opere di urbanizzazione e renderle idoneeall’uso). 2.1.Con il terzo motivo, il ricorrente principale rileva la nullità della sentenza per avere, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omesso di pronunciarsi su tutta la domanda, in specie sulla richiesta di condanna al pagamento della maggior somma formulata all’udienza ex art. 183 cod. proc. civ., siccome erroneamente reputata inammissibile per tardività. 2.2.Con il quarto mezzo, l’impugnante principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1199, 1362, 1366, 1370 e 1966 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contesta la gravata sentenza laddove ha attribuito all’atto di quietanza rilasciato dal Comune a seguito del versamento dell’importo (euro 95.298,44 totali) portata dal decreto ingiuntivo natura di dichiarazione liberatoria del fideiussore dall’obbligazione da esso assunta, cioè dirinuncia ad ogni pretesa n ei suoi confronti.

Sostiene, per contro, che la quietanza liberatoria costituiva mera dichiarazione di scienza, non transazione né rinuncia, non emergendo dal tenore letterale della stessa alcuna determinazione di volontà volta a reciproche concessioni o aremissioni di debiti, come reso palese dalla clausola di mero stile («dichiara di non aver più nulla a pretendere») adoperata nell’atto. 2.3.Con il quinto motivo, il ricorrente principale prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., costituito dalla mancata rinuncia di Atradius alle sue pretese restitutorie nei confronti del Comune, circostanza che la Corte d’appello avrebbe dovutoconsiderare ai fini della qualificazione della quietanza.

2.4. Con il sesto mezzo, l’impugnante principaledenuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 1325, 1326 e 1398 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ..

Secondo il ricorrente, l’affermata validità della quietanza/rinuncia poiché sottoscritta dal dirigente d’area del Comune è errata sotto un duplice profilo: per omessa considerazione della circostanza decisiva costituita dall’assenza del visto di esecutività del segretario generale del Comune, adempimento prescritto dallo Statuto dell’ente a pena di inefficacia dei provvedimenti dirigenziali; per la provenienza dell’atto da un organo non autorizzato a manifestare la volontà dell’ente. r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. Nell’esame delle illustrate doglianze, priorità logica impone in primis il vaglio del quarto motivo: preliminare è,infatti, la verifica della corretta ravvisabilità di una rinuncia del Comune alla pretesa litigiosa.

3.1. Siffatto motivo è fondato.

Ha errato il giudice territoriale nella qualificazione come rinuncia dell’atto di quietanza in questione, il cui contenuto è, in ossequio al requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., integralmente riportato(mediante fotoriproduzione) in ricorso.

In linea generale, per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, la quietanza liberatoria sottoscritta dalla parterilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale; essa può invece integrare gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o per altre circostanze desumibili aliunde , risulti che la parte l’abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti (sul tema, Cass.19/09/2016, n. 18321; Cass. 06/05/2015, n. 9120; Cass.15/09/2015 n. 18094; Cass. 31/01/2011, n. 2146).

3.2. La gravata sentenza giustifica la sussunzione dell’atto nel genus negoziale della rinuncia sulla scorta dei seguenti elementi: -la dichiarazione resa «con riguardo a pretese determinate», tale determinatezza inferendo dal richiamo alla «polizza UR0029428» e non mancando di soggiungere, con affermazione di dubbia coerenza logica siccome infirmante la valenza significante del riferimento operato, che dette pretese erano state giudizialmente azionate; - la formulazione « ampia ed omnicomprensiva » utilizzata , ossia «dichiara di non aver più nulla a pretendere in relazione alla polizza»; r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -la provenienza da un soggetto (il dirigente di area del Comune) che «per il suo ruolo non poteva non avere consapevolezza del significato di una tale dichiarazione e della contestuale restituzione dell’originale della polizza».

3.3. Le descritte circostanze non appaiono denotare, con univocità e concludenza, l’espressione di unintento dispositiv o dell’ente.

Non sussiste, in primo luogo, una manifestazione di volontà riferita, in modo chiaro e puntuale, al credito litigioso.

L’escussione della polizza fideiussoria menzionata nella quietanza rappresenta, a ben vedere, solo e soltanto l’enunciazione della ragione causale sottesa al (e giustificante il) versamento di somme, di cui si attesta la ricezione.

La pendenza, all’epoca di stipula dell’atto, di una controversia tra solvens ed accipiens scaturente proprio dalla polizza e concernente la misura dell’obbligo da essa nascente(e, specularmente, l’entità del credito assertivamente oggetto di rinuncia)avrebbe invero richiesto, onde configurare uneffettiva volontà abdicativa , un ’espressa e specifica precisazione circa l’incidenza del pagamento sugli esiti del giudizio di opposizione, ovvero l’estrinsecazione delle modalità con cui le parti intendevano regolamentare la definizionedi siffatta lite.

Di ciò, tuttavia, non vi è traccia alcuna nella quietanza de qua..

Di mero stile e priva diidonea valenza a i fini in discorso è, poi, la dichiarazione di «non aver più nulla a pretendere»: locuzione invalsa nel gergo comune, ma in iure non riconducibile all’elemento soggettivo connotante il negozio di rinuncia, in senso proprio inteso.

Del pari irrilevante è, infine, l’inquadramento nei ruoli dirigenziali del funzionario comunale sottoscrittore della dichiarazione, elemento neutro ai fini della configurabilità di una rinuncia al diritto dell’ente, invece erroneamente valorizzato dal giudice territoriale quale indice sintomatico di consapevolezza abdicativa in forza di una presunzione priva di ogni fondamento logico, ancor prima che giuridico. r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3.4. Accolto il motivo, la sentenza va in parte qua cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova perché provveda, sulla scorta degli enunciati criteri informatori, ad una nuova sussunzione sub specie iuris della dichiarazione di quietanza percui è causa.

4. L’accoglimento del quarto motivo assorbe la disamina del quinto e del sesto, logicamente pregiudicati.

5. Deve ora muoversi allo scrutinio del secondo motivo.

5.1. Anch’esso è fondato.

È principio informante l’intero sistema processuale, e nunciato da questa Corte nella sua veste tipica di organo della nomofilachia, che la modificazione della domanda consentita nella fase di trattazione di cui all’art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali(così Cass., Sez.

U, 15/06/2015, n. 12310; conformi, tra le molteplici, Cass. 25/05/2018, n. 13091; Cass. 14/02/2019, n. 4322; Cass. 28/11/2019, n. 31078; Cass.30/09/2020, n. 20898; Cass. 09/02/2021, n. 3127).

L’applicazione di tale principio di ordine generale alla peculiare conformazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha indotto a ritenere in siffatta controversia sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi (Cass. 13/04/2021, n. 9668) ed a qualificare come emendatio libelli ( consentita nei limiti preclusivi segnati dall’esaurimento della fase di trattazione)la richiesta formulata dall’opposto di condanna dell’opponente al pagamento di un importo differente da quello ingiunto (Cass. 19/04/2017, n. 9920). r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] canto, pur nell’àmbito delle azioni risarcitorie di matrice contrattuale o aquiliana, è fermo convincimento di questa Corte che non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la varia z ione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio (Cass. 24/01/2019, n. 2038; Cass. 10/11/2003, n. 16189; similmente, Cass. 18/04/2013, n.9453).

5.2. Nella vicenda, alla prima udienza di trattazione del giudizio parte opposta ha richiesto la condanna dell’ingiunto – opponente al pagamento della somma di euro 185.000, differente (e maggiore) rispetto a quella portata dal decreto monitorio, in conseguenza della stima operata nel parallelo procedimento di A.T.P. dei costi occorrenti per la ultimazione ed il ripristino delle opere di urbanizzazione.

La modifica della domanda ingiuntiva, relativa al solo petitum, ha lasciato immutato il titolo della pretesa (costituito, pur sempre, dallo inadempimento dell’obbligazione, garantita dalla Atradius, di corretta esecuzione delle opere ci cui al piano urbanistico) e non ha determinato né un vulnus alle facoltà difensive della controparte (chiamata a replicare sulla medesima prestazione dedotta in lite) né tampoco un allungamento dei tempi di svolgimento del processo.

La domanda così emendata non poteva quindi essere considerata nuova (come tale inammissibile) ma andava esaminata nelmerito: a tanto provvederà il giudice del rinvio, sopra individuato, all’esito della riassunzione della controversia.

6. Da quanto esposto discende poi l’accoglimento del terzo motivo, illegittima essendo l’omessa pronuncia sulla domanda modificata. r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con l’unico motivo, il ricorrenteincidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Ad avviso di Atradius, il giudice territoriale ha errato allorquando (confermando la decisione di primo grado) ha ritenuto inoperante lo svincolo della polizza fideiussoria per effetto dell’evolversi delle opere di urbanizzazione.

Sostiene il ricorrente che lo svincolo, progressivo ed automatico, della cauzione in ragione dell’avanzamento dei lavori era previsto da clausola ad hoc della Convenzione stipulata tra la ditta esecutrice ed il Comune, da interpretarsi, secondo buona fede, nel senso di escludere la necessità di un preventivo beneplacito dell’ente; deduce ancora che le condizioni per procedere allo svincolo si evincevano dall’attestazione del direttore dei lavori di avvenuta esecuzione delle opere.

7.1. La doglianza è inammissibile, per più ordini di ragioni.

In primo luogo, perché essa poggia sulla esegesi di una clausola contrattuale (l’«articolo 6, comma 3, della Convenzione»), della quale in ricorso non si trascrive né si riproduce – nella parte essenziale e d’interesse – il contenuto, né si fa cenno all’allegazione al ricorso di tale convenzione oppure ancora alla indicazione della allocazione della stessa nel fascicolo processuale.

E tanto già ex segiustifica l’inammissibilità del motivo: sono infatti inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469).

D’altro canto, l’intera argomentazione sviluppata dall’impugnante, consistente nella mera reiterazione di circostanze già poste a suffragio dell’appello,non attinge criticamente la motivazione fondante in parte qua la gravata decisione, la quale ha apprezzato come dirimente, onde escludere il parziale svincolo della polizza fideiussoria, il rilievo che la invocata riduzione dell’importo garantito risultasse «unicamente da un documento (l’appendice “modifica capitale” prodotta da Atradius) non sottoscritto da alcuna delle parti».

Più al fondo -e da ultimo-la censura, per come articolata, si risolve nel sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione delle emergenze istruttorie (segnatamente documentali) finalizzata ad unaricostruzione della vicenda fattuale in termini divergent i da quella compiuta dal giudice di merito: attività, in tutta evidenza, estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

8. In conclusione e per riepilogare: vannoaccolti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale, rigettato il primo motivo e assorbiti il quinto ed il sesto; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

Va conseguentemente disposta la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’ A ppello di Genova, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame.

9. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, rigettato il primo ed assorbiti il quinto ed il sesto ; dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30453/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] Y CAUCION S.A. [OSCURATO:PERSONA] Y REASEGUROS (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] N.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Sebino n. 29, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente e ricorrente in via incidentale – Avverso la sentenza n. 817/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 1° settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO –[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] –QUIETANZA - RINUNCIA r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] affidò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’attuazione di un piano particolareggiato ad iniziativa privata avente ad oggetto l’edificazione di sei immobili e la realizzazione di opere di viabilità ed urbanizzazione; a garanzia della buona esecuzione di esse la società stipulò fideiussione con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (dapprima divenuta [OSCURATO:PERSONA] N.V. e poi, per fusione per incorporazione di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA] y Cauciòn S.A. de Seguros yReaseguros: in appresso, per brevità, Atradius). 2. Suistanza del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Chiavari emise nei confronti dellaAtradius decreto d’ingiunzione (n. 213/2012) al pagamento, immediato e senza dilazione, di euro 88.000 (oltre interessi e spese), quale importo occorrente per ultimare le opere in parte non realizzate e per renderle idonee ad un utilizzo in sicurezza. Attesa l’efficacia esecutiva del decreto, la Atradius versò le somme da esso portate al Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale rilasciò quietanza. 3. Avverso il provvedimento monitorio la Atradius propose rituale opposizione:eccepì, in sintesi, l’intervenuto svincolo progressivo della polizza fideiussoria in ragione degli stadi di avanzamento dei lavori, con riduzione dell’importo garantito ad euro 12.772,44; contest ò inoltre la legittimità della escussione, per infondatezza della pretesa creditoria. Costituitosi nel giudizio di opposizione, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] intraprese, nelle more di svolgimento della controversia, separato procedimento di accertamento tecnico preventivo, onde giudizialmente verificare le opere non realizzate, le opere realizzate parzialmente, le opere realizzate in modo difforme e non a regola d’arte. Alla prima udienza di trattazione della causa di opposizione, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], oltre alla reiezione delle richieste dell’opponente già richiesta in comparsa di costituzione, domandò la condanna della Atradius al pagamento della somma di euro 185.000 r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (oltre interessi moratori e detratti gli importi medio tempore già corrisposti), corrispondente ai costi quantificati in sede di A.T.P. per il completamento ed il ripristino delle opere di urbanizzazione. 3. Definendo il giudizio in prime cure, il Tribunale di Genova (ex lege subentrato al soppresso Tribunale di Chiavari) revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la Atradius al pagamento in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 185.000 (a detrarre quanto già versato) ed alla refusione delle spese di lite, importi che vennero prontamente pagati dalla Atradius. 4. In parziale accoglimento dell’appello interposto dalla Atradius, la decisione in epigrafe indicata ha ridotto «all’importo portato dal decreto ingiuntivo per capitale e spese legali» il quantum dovutodalla Atradius al Comune di [OSCURATO:PERSONA] e condannato quest’ultimo alla restituzione dellemaggiori somme ricevut e , compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio di merito. 5. Ricorre per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, cui resiste, dispiegando altresì ricorso in via incidentale articolato in un motivo, la Atradius. 6. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. 7. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo, riferito all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il ricorrente principale contesta il rigetto della sollevata eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto asseritamente generico e non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 342 cod. proc. civ.. 1.1. Il motivo è inammissibile. r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tema diricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendo e legittimante l’esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi alla luce del principio dispecificità (altrimenti detto «di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ., declinate, nella loro concreta operatività, alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza. Siffatti criteri, come scolpiti dal giudice eurounitario, sono realizzati con la trascrizione - essenziale e per la parte d’interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass.04/02/2022, n. 3612). Con particolare riguardo all’ipotesi in cui venga denunciata al giudice di legittimità la statuizione sull’inammissibilità dell’appello (o di un motivo di esso) per difetto di specificità, parte ricorrente, onde prestare ossequio al principio di autonomia exart. 366 cod. proc. civ., ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritenga erronea tale statuizione ed è tenuto a riportare il contenuto dell’atto di appello (non potendosi limitare ad un generico rinvio allo stesso) nella misura necessaria a consentire alla Corte di comprendere il tenore di esso (cfr., oltre alla citata Cass. n. 3612 del 2022, Cass. 06/09/2021, n. 24048; Cass.23/12/2020, n. 29495; Cass. 29/09/2017, n. 22880). r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] specie, il ricorrente, limitandosi sic et simpliciter al richiamo all’atto di appello («è sufficiente esaminare l’atto di citazione in appello avversario»), ha radicalmente omesso di riferire (nemmeno in maniera sintetica) circa la formulazione dei motivi del gravame in tal guisa esperito, mancando di illustrare in maniera pur minima (ancor prima che sufficiente) la critica mossa al provvedimento impugnato. E tanto giustifica l’inammissibilità del motivo. 2. Con il secondo mezzo, l’impugnante principale lamenta violazione degli artt. 183 e 645 cod. proc. civ., degli artt. 24 e 111 Cost.e dell’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.. Parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la richiesta di condanna al pagamento di una somma maggiore rispetto all’importo ingiunto, formulata dall’opposto Comune nelcorso della prima udienza di trattazione del giudizio di opposizione, integrasse una domanda nuova, come tale inammissibile; sostiene, al contrario, che essa configurasse una mera precisazione della domanda, concernente peraltro il solo petitum (l’importo richiesto) , immutata la causa petendigià dedotta con il ricorso monitorio (per essere la ragione della domanda individuata dal pagamento delle somme dovute per ultimare le opere di urbanizzazione e renderle idoneeall’uso). 2.1.Con il terzo motivo, il ricorrente principale rileva la nullità della sentenza per avere, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omesso di pronunciarsi su tutta la domanda, in specie sulla richiesta di condanna al pagamento della maggior somma formulata all’udienza ex art. 183 cod. proc. civ., siccome erroneamente reputata inammissibile per tardività. 2.2.Con il quarto mezzo, l’impugnante principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1199, 1362, 1366, 1370 e 1966 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contesta la gravata sentenza laddove ha attribuito all’atto di quietanza rilasciato dal Comune a seguito del versamento dell’importo (euro 95.298,44 totali) portata dal decreto ingiuntivo natura di dichiarazione liberatoria del fideiussore dall’obbligazione da esso assunta, cioè dirinuncia ad ogni pretesa n ei suoi confronti. Sostiene, per contro, che la quietanza liberatoria costituiva mera dichiarazione di scienza, non transazione né rinuncia, non emergendo dal tenore letterale della stessa alcuna determinazione di volontà volta a reciproche concessioni o aremissioni di debiti, come reso palese dalla clausola di mero stile («dichiara di non aver più nulla a pretendere») adoperata nell’atto. 2.3.Con il quinto motivo, il ricorrente principale prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., costituito dalla mancata rinuncia di Atradius alle sue pretese restitutorie nei confronti del Comune, circostanza che la Corte d’appello avrebbe dovutoconsiderare ai fini della qualificazione della quietanza. 2.4. Con il sesto mezzo, l’impugnante principaledenuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 1325, 1326 e 1398 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente, l’affermata validità della quietanza/rinuncia poiché sottoscritta dal dirigente d’area del Comune è errata sotto un duplice profilo: per omessa considerazione della circostanza decisiva costituita dall’assenza del visto di esecutività del segretario generale del Comune, adempimento prescritto dallo Statuto dell’ente a pena di inefficacia dei provvedimenti dirigenziali; per la provenienza dell’atto da un organo non autorizzato a manifestare la volontà dell’ente. r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Nell’esame delle illustrate doglianze, priorità logica impone in primis il vaglio del quarto motivo: preliminare è,infatti, la verifica della corretta ravvisabilità di una rinuncia del Comune alla pretesa litigiosa. 3.1. Siffatto motivo è fondato. Ha errato il giudice territoriale nella qualificazione come rinuncia dell’atto di quietanza in questione, il cui contenuto è, in ossequio al requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., integralmente riportato(mediante fotoriproduzione) in ricorso. In linea generale, per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, la quietanza liberatoria sottoscritta dalla parterilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale; essa può invece integrare gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o per altre circostanze desumibili aliunde , risulti che la parte l’abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti (sul tema, Cass.19/09/2016, n. 18321; Cass. 06/05/2015, n. 9120; Cass.15/09/2015 n. 18094; Cass. 31/01/2011, n. 2146). 3.2. La gravata sentenza giustifica la sussunzione dell’atto nel genus negoziale della rinuncia sulla scorta dei seguenti elementi: -la dichiarazione resa «con riguardo a pretese determinate», tale determinatezza inferendo dal richiamo alla «polizza UR0029428» e non mancando di soggiungere, con affermazione di dubbia coerenza logica siccome infirmante la valenza significante del riferimento operato, che dette pretese erano state giudizialmente azionate; - la formulazione « ampia ed omnicomprensiva » utilizzata , ossia «dichiara di non aver più nulla a pretendere in relazione alla polizza»; r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -la provenienza da un soggetto (il dirigente di area del Comune) che «per il suo ruolo non poteva non avere consapevolezza del significato di una tale dichiarazione e della contestuale restituzione dell’originale della polizza». 3.3. Le descritte circostanze non appaiono denotare, con univocità e concludenza, l’espressione di unintento dispositiv o dell’ente. Non sussiste, in primo luogo, una manifestazione di volontà riferita, in modo chiaro e puntuale, al credito litigioso. L’escussione della polizza fideiussoria menzionata nella quietanza rappresenta, a ben vedere, solo e soltanto l’enunciazione della ragione causale sottesa al (e giustificante il) versamento di somme, di cui si attesta la ricezione. La pendenza, all’epoca di stipula dell’atto, di una controversia tra solvens ed accipiens scaturente proprio dalla polizza e concernente la misura dell’obbligo da essa nascente(e, specularmente, l’entità del credito assertivamente oggetto di rinuncia)avrebbe invero richiesto, onde configurare uneffettiva volontà abdicativa , un ’espressa e specifica precisazione circa l’incidenza del pagamento sugli esiti del giudizio di opposizione, ovvero l’estrinsecazione delle modalità con cui le parti intendevano regolamentare la definizionedi siffatta lite. Di ciò, tuttavia, non vi è traccia alcuna nella quietanza de qua.. Di mero stile e priva diidonea valenza a i fini in discorso è, poi, la dichiarazione di «non aver più nulla a pretendere»: locuzione invalsa nel gergo comune, ma in iure non riconducibile all’elemento soggettivo connotante il negozio di rinuncia, in senso proprio inteso. Del pari irrilevante è, infine, l’inquadramento nei ruoli dirigenziali del funzionario comunale sottoscrittore della dichiarazione, elemento neutro ai fini della configurabilità di una rinuncia al diritto dell’ente, invece erroneamente valorizzato dal giudice territoriale quale indice sintomatico di consapevolezza abdicativa in forza di una presunzione priva di ogni fondamento logico, ancor prima che giuridico. r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.4. Accolto il motivo, la sentenza va in parte qua cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova perché provveda, sulla scorta degli enunciati criteri informatori, ad una nuova sussunzione sub specie iuris della dichiarazione di quietanza percui è causa. 4. L’accoglimento del quarto motivo assorbe la disamina del quinto e del sesto, logicamente pregiudicati. 5. Deve ora muoversi allo scrutinio del secondo motivo. 5.1. Anch’esso è fondato. È principio informante l’intero sistema processuale, e nunciato da questa Corte nella sua veste tipica di organo della nomofilachia, che la modificazione della domanda consentita nella fase di trattazione di cui all’art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali(così Cass., Sez. U, 15/06/2015, n. 12310; conformi, tra le molteplici, Cass. 25/05/2018, n. 13091; Cass. 14/02/2019, n. 4322; Cass. 28/11/2019, n. 31078; Cass.30/09/2020, n. 20898; Cass. 09/02/2021, n. 3127). L’applicazione di tale principio di ordine generale alla peculiare conformazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha indotto a ritenere in siffatta controversia sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi (Cass. 13/04/2021, n. 9668) ed a qualificare come emendatio libelli ( consentita nei limiti preclusivi segnati dall’esaurimento della fase di trattazione)la richiesta formulata dall’opposto di condanna dell’opponente al pagamento di un importo differente da quello ingiunto (Cass. 19/04/2017, n. 9920). r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] canto, pur nell’àmbito delle azioni risarcitorie di matrice contrattuale o aquiliana, è fermo convincimento di questa Corte che non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la varia z ione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio (Cass. 24/01/2019, n. 2038; Cass. 10/11/2003, n. 16189; similmente, Cass. 18/04/2013, n.9453). 5.2. Nella vicenda, alla prima udienza di trattazione del giudizio parte opposta ha richiesto la condanna dell’ingiunto – opponente al pagamento della somma di euro 185.000, differente (e maggiore) rispetto a quella portata dal decreto monitorio, in conseguenza della stima operata nel parallelo procedimento di A.T.P. dei costi occorrenti per la ultimazione ed il ripristino delle opere di urbanizzazione. La modifica della domanda ingiuntiva, relativa al solo petitum, ha lasciato immutato il titolo della pretesa (costituito, pur sempre, dallo inadempimento dell’obbligazione, garantita dalla Atradius, di corretta esecuzione delle opere ci cui al piano urbanistico) e non ha determinato né un vulnus alle facoltà difensive della controparte (chiamata a replicare sulla medesima prestazione dedotta in lite) né tampoco un allungamento dei tempi di svolgimento del processo. La domanda così emendata non poteva quindi essere considerata nuova (come tale inammissibile) ma andava esaminata nelmerito: a tanto provvederà il giudice del rinvio, sopra individuato, all’esito della riassunzione della controversia. 6. Da quanto esposto discende poi l’accoglimento del terzo motivo, illegittima essendo l’omessa pronuncia sulla domanda modificata. r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con l’unico motivo, il ricorrenteincidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Ad avviso di Atradius, il giudice territoriale ha errato allorquando (confermando la decisione di primo grado) ha ritenuto inoperante lo svincolo della polizza fideiussoria per effetto dell’evolversi delle opere di urbanizzazione. Sostiene il ricorrente che lo svincolo, progressivo ed automatico, della cauzione in ragione dell’avanzamento dei lavori era previsto da clausola ad hoc della Convenzione stipulata tra la ditta esecutrice ed il Comune, da interpretarsi, secondo buona fede, nel senso di escludere la necessità di un preventivo beneplacito dell’ente; deduce ancora che le condizioni per procedere allo svincolo si evincevano dall’attestazione del direttore dei lavori di avvenuta esecuzione delle opere. 7.1. La doglianza è inammissibile, per più ordini di ragioni. In primo luogo, perché essa poggia sulla esegesi di una clausola contrattuale (l’«articolo 6, comma 3, della Convenzione»), della quale in ricorso non si trascrive né si riproduce – nella parte essenziale e d’interesse – il contenuto, né si fa cenno all’allegazione al ricorso di tale convenzione oppure ancora alla indicazione della allocazione della stessa nel fascicolo processuale. E tanto già ex segiustifica l’inammissibilità del motivo: sono infatti inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di r.g. n. 30453/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). D’altro canto, l’intera argomentazione sviluppata dall’impugnante, consistente nella mera reiterazione di circostanze già poste a suffragio dell’appello,non attinge criticamente la motivazione fondante in parte qua la gravata decisione, la quale ha apprezzato come dirimente, onde escludere il parziale svincolo della polizza fideiussoria, il rilievo che la invocata riduzione dell’importo garantito risultasse «unicamente da un documento (l’appendice “modifica capitale” prodotta da Atradius) non sottoscritto da alcuna delle parti». Più al fondo -e da ultimo-la censura, per come articolata, si risolve nel sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione delle emergenze istruttorie (segnatamente documentali) finalizzata ad unaricostruzione della vicenda fattuale in termini divergent i da quella compiuta dal giudice di merito: attività, in tutta evidenza, estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità. 8. In conclusione e per riepilogare: vannoaccolti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale, rigettato il primo motivo e assorbiti il quinto ed il sesto; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Va conseguentemente disposta la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’ A ppello di Genova, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame. 9. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, rigettato il primo ed assorbiti il quinto ed il sesto ; dichiara
Decreto Cassazione n. 21400/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris