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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 24743/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 702/21 in data 22/03/2022 della Corte di appello di Caltanissetta, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva con conclusioni di parte ricorrente in data 05/05/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Enna in data 19/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appellata dal Procuratore della Repubblica di Enna, dichiarava l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110, 640, secondo comma, n. 1 cod. pen. e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa, con i doppi benefici di legge.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità.

In primo luogo, la sentenza gravata non risulta rispettosa del criterio della motivazione rafforzata e, dopo aver condiviso il percorso metodologico del giudice di primo grado, senza evidenziare alcun errore di diritto o vizio logico, ha sostenuto che lo stesso non abbia tenuto conto di plurimi elementi indiziari che non lascerebbero spazi a dubbi ragionevoli in ordine alla responsabilità dell'imputato.

Tuttavia, tali plurimi indizi consistono nella rivisitazione dei medesimi dati informativi acquisiti nel primo giudizio e già considerati insufficienti a giustificare una pronuncia di colpevolezza, senza argomenti dirimenti idonei a porre in luce oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria.

Infine, la Corte territoriale afferma di pervenire alla riforma della sentenza assolutoria di primo grado sulla base della documentazione prodotta senza procedere alla rivalutazione delle prove orali: invece, in motivazione non evidenzia alcun atto documentale e fa riferimento alla deposizione del teste Milazzo, senza tenere conto delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Lamenta il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato risulta apodittica e congetturale.

Il giudice d'appello avrebbe, inoltre, violato il criterio della motivazione rafforzata che si impone a fronte del ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado.

Una così ampia e rigorosa censura si specifica nei seguenti termini: innanzitutto, si lamenta che i dipendenti non sarebbero stati tutti compiutamente identificati dal momento che la documentazione aziendale li indica con il nome di battesimo o addirittura con i soprannomi: la detta incertezza riguarderebbe anche l'imputato, in relazione alla posizione del quale non è provato se avesse lavorato o meno; infine, lamenta la difesa che il ribaltamento in appello non sarebbe dipendente dalla documentazione esaminata ma dalla rivalutazione delle prove orali.

5. Tutte le censure sono manifestamente infondate: -innanzitutto non vi è stata alcuna rivalutazione delle prove orali (nella specie, il riferimento non può che essere limitato alla deposizione del luogotenente Milazzo, unica evocata nella pronuncia impugnata) con le notorie conseguenze di legge invocate dal ricorrente, per il semplice motivo che la prova, a contenuto indiziario, è stata tratta dalle sole risultanze documentali, avendo la Corte territoriale chiarito di non poter trarre alcun elemento, anche per la sola identificazione dell'imputato, da fonti diverse (considerazione ribadita anche in relazione alle prove acquisite su accordo delle parti), riconoscendo, pertanto, come i lavoratori "effettivi" fossero stati individuati sulla base degli appunti contenuti nell'agenda/mastrini contabili di [OSCURATO:PERSONA] ed i loro nomi riportati in un apposito elenco in formato excel acquisito in atti; -si è in presenza di motivazione rafforzata che ha dato atto di come, nei confronti dell'azienda agricola del Bilardi, fornitrice di servizi in favore di altre imprese agricole, non potesse non evidenziarsi una "macroscopica sproporzione tra il fabbisogno di manodopera ... ed il numero dei dipendenti assunti e delle giornate lavorative da ciascuno di essi prestate.

Il calcolo effettuato dagli investigatori, tenendo conto della capacità produttiva del fondo, delle esigenze anche stagionali relative alle coltivazioni in atto e delle ulteriori attività svolte per i terzi, appare del tutto ragionevole e plausibile ed è confermato dalle risultanze della documentazione extracontabile rinvenuta all'esito della perquisizione: a fronte di una decina di dipendenti effettivamente impiegabili ne risultavano assunti un numero di almeno otto volte superiore ... [...] Bilardi non aveva la capacità economica di corrispondere le retribuzioni dichiarate.

Non risulta ... la corresponsione delle retribuzioni nella misura dichiarata".

In particolare, con specifico riguardo alla posizione del Modica, risulta dimostrato come lo stesso fosse stato assunto per svolgere attività di coltivazione di ortaggi; tale attività non è mai stata svolta sul terreno agricolo in parola; se detta attività fosse stata svolta non avrebbe potuto comportare l'impegno di così numerose giornate lavorative dichiarate dall'odierno imputato; la detta •-- fantasmatica coltivazione di ortaggi non ha lasciato alcuna traccia rilevabile in sede di ispezione.

Pertanto, conclude la Corte territoriale, "si può ... escludere ... che l'imputato abbia prestato quella attività lavorativa in favore del Bilardi nel periodo indicato in contestazione".

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 702/21 in data 22/03/2022 della Corte di appello di Caltanissetta, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva con conclusioni di parte ricorrente in data 05/05/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Enna in data 19/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appellata dal Procuratore della Repubblica di Enna, dichiarava l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110, 640, secondo comma, n. 1 cod. pen. e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa, con i doppi benefici di legge. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità. In primo luogo, la sentenza gravata non risulta rispettosa del criterio della motivazione rafforzata e, dopo aver condiviso il percorso metodologico del giudice di primo grado, senza evidenziare alcun errore di diritto o vizio logico, ha sostenuto che lo stesso non abbia tenuto conto di plurimi elementi indiziari che non lascerebbero spazi a dubbi ragionevoli in ordine alla responsabilità dell'imputato. Tuttavia, tali plurimi indizi consistono nella rivisitazione dei medesimi dati informativi acquisiti nel primo giudizio e già considerati insufficienti a giustificare una pronuncia di colpevolezza, senza argomenti dirimenti idonei a porre in luce oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria. Infine, la Corte territoriale afferma di pervenire alla riforma della sentenza assolutoria di primo grado sulla base della documentazione prodotta senza procedere alla rivalutazione delle prove orali: invece, in motivazione non evidenzia alcun atto documentale e fa riferimento alla deposizione del teste Milazzo, senza tenere conto delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Lamenta il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato risulta apodittica e congetturale. Il giudice d'appello avrebbe, inoltre, violato il criterio della motivazione rafforzata che si impone a fronte del ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado. Una così ampia e rigorosa censura si specifica nei seguenti termini: innanzitutto, si lamenta che i dipendenti non sarebbero stati tutti compiutamente identificati dal momento che la documentazione aziendale li indica con il nome di battesimo o addirittura con i soprannomi: la detta incertezza riguarderebbe anche l'imputato, in relazione alla posizione del quale non è provato se avesse lavorato o meno; infine, lamenta la difesa che il ribaltamento in appello non sarebbe dipendente dalla documentazione esaminata ma dalla rivalutazione delle prove orali. 5. Tutte le censure sono manifestamente infondate: -innanzitutto non vi è stata alcuna rivalutazione delle prove orali (nella specie, il riferimento non può che essere limitato alla deposizione del luogotenente Milazzo, unica evocata nella pronuncia impugnata) con le notorie conseguenze di legge invocate dal ricorrente, per il semplice motivo che la prova, a contenuto indiziario, è stata tratta dalle sole risultanze documentali, avendo la Corte territoriale chiarito di non poter trarre alcun elemento, anche per la sola identificazione dell'imputato, da fonti diverse (considerazione ribadita anche in relazione alle prove acquisite su accordo delle parti), riconoscendo, pertanto, come i lavoratori "effettivi" fossero stati individuati sulla base degli appunti contenuti nell'agenda/mastrini contabili di [OSCURATO:PERSONA] ed i loro nomi riportati in un apposito elenco in formato excel acquisito in atti; -si è in presenza di motivazione rafforzata che ha dato atto di come, nei confronti dell'azienda agricola del Bilardi, fornitrice di servizi in favore di altre imprese agricole, non potesse non evidenziarsi una "macroscopica sproporzione tra il fabbisogno di manodopera ... ed il numero dei dipendenti assunti e delle giornate lavorative da ciascuno di essi prestate. Il calcolo effettuato dagli investigatori, tenendo conto della capacità produttiva del fondo, delle esigenze anche stagionali relative alle coltivazioni in atto e delle ulteriori attività svolte per i terzi, appare del tutto ragionevole e plausibile ed è confermato dalle risultanze della documentazione extracontabile rinvenuta all'esito della perquisizione: a fronte di una decina di dipendenti effettivamente impiegabili ne risultavano assunti un numero di almeno otto volte superiore ... [...] Bilardi non aveva la capacità economica di corrispondere le retribuzioni dichiarate. Non risulta ... la corresponsione delle retribuzioni nella misura dichiarata". In particolare, con specifico riguardo alla posizione del Modica, risulta dimostrato come lo stesso fosse stato assunto per svolgere attività di coltivazione di ortaggi; tale attività non è mai stata svolta sul terreno agricolo in parola; se detta attività fosse stata svolta non avrebbe potuto comportare l'impegno di così numerose giornate lavorative dichiarate dall'odierno imputato; la detta •-- fantasmatica coltivazione di ortaggi non ha lasciato alcuna traccia rilevabile in sede di ispezione. Pertanto, conclude la Corte territoriale, "si può ... escludere ... che l'imputato abbia prestato quella attività lavorativa in favore del Bilardi nel periodo indicato in contestazione". 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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