CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 33507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 24942-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatein ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 1961/2018 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a due motivi, per la revocazione ex art. 39 5 n. 4 cod. proc. civ. della sentenza indicata in epigrafe, con cui questa Corteha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 67/2011 della Commissione tributaria regionale della Toscana che, riformando la sentenza di primo grado, aveva respinto i ricorsi, riuniti, proposti dalle odierne ricorrenti e da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.avverso avviso di rettifica e liquidazione dimaggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali in relazione ad atto di compravendita immobiliare stipulato tra le suddette parti in data 18.4.2007; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.è rimasta intimat a [OSCURATO:PERSONA] 1.1. non risulta dagli atti a disposizione che il ricorso sia stato ritualmente notificato, oltre che all’Agenzia delle entrate, a [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., nonostante la suddetta società sia litisconsorte necessarioprocessuale in quanto parte del giudizio in cui è stata emessa la sentenza, oggetto della richiesta di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.; 1.2. non è statainfatti depositata da parte delle ricorrenti prova della notifica alla suddetta società; 1.3.è necessario quindi ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso alla società [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimat a . P.Q.M. La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:SOCIETA]., da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in modalità da remoto, della Corte di C