CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 17376/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, che, sotto diversi profili, contestano la affermazione della responsabilità per il reato di rapina, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, risultano non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla responsabilità per rapina e l'esclusione di ricostruzioni alternative, nonché pg. 7 sulla immediatezza delle minacce rispetto alla sottrazione del coltello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il onsigli re [OSCURATO:PERSONA] nte