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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21751/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27642/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLUCA [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA] della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in pers ona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' STANCHI -controricorrente- sul ricorso successivo iscritto al n. 27642/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen tante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocatiANDREA NICOLO' STANCHI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrentesuccessivo- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLUCA [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1840/2019 depositata il25/02/2019, R.G. n. 28/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, premesso di essere stati dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]., di essere transitati a far data dal 1.1.2016 alle dipendenze di IBM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., nell'ambito del conferimento/cessione di ramo di azienda che aveva riguardato il ramo denominat o "TSS [OSCURATO:PERSONA] ", hanno convenuto in giudizio le suddette società contestandoche il trasferimento rispondesse ai criteri previsti al fine dell'operatività dell'art. 2112 cod. civ. e, sul presupposto del mancato consenso alla cessione del contratto di cui all'art. 1406 cod. civ., hanno rivendicato il loro diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della originaria datrice di lavoro.

2. Il giudice di primo ha accolto la domanda con statuizione confermata dallaCorte di appello di Milano la quale ha respinto gli appelli separatamente proposti e poi riuniti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]..

4. Per la cassazione della decisione hanno proposto separati ricorsi. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ciascuna sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e gli altri lavoratori come in epigrafe indicati hanno depositato controricorso sia in relazione al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. sia in relazione al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso;

5. [OSCURATO:SOCIETA]. e i lavoratori hanno ciascuna depositato memoria ai sensi dell'art. 380 -bis .1. cod. proc. civ..

6. Sono stati depositati atti di rinunzia al ricorso da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei lavoratori in dispositivo indicati; Considerato che Preliminarmente, si rileva che nella memoria di [OSCURATO:SOCIETA]. la detta società, dato atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra quest’ultima società, [OSCURATO:SOCIETA]. e i lavoratori controricorrenti, ad eccezione dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formula richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere fra [OSCURATO:SOCIETA]. ed i lavoratori con i quali è intervenuta la transazione nonché con [OSCURATO:SOCIETA]. . [OSCURATO:PERSONA], in conformità della richiesta della società, dichiara cessata la materia del contendere fra le parti sopraindicate con compensazione delle spese di lite.

In relazione al rapporto processuale tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio stante la intervenuta accettazione da parte di questi ultimi della rinunzia al ricorso formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. secondo quanto anche attestato dai detti controricorrenti nella memoria depositata.

In relazione al rapporto processuale tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i lavoratori controricorrenti, non avendo la società dichiarato di rinunziare al ricorso, né dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, conciliazione non altrimenti documentata, occorre procedere alla delibazione nel merito dei proposti motivi di ricorso come di seguito riassunti.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. alla luce della Direttiva Europea 2001/23/CE e della relativa giurisprudenza applicativa della Corte di Giustizia UE,;Con il secondo motivo deduce omesso esame di fatto controverso e decisivo in ordine ai requisiti richiesti al fine di una valida cessione di azienda rappresentato dalla circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]., società neocostituita svolgeva la propria attività esclusivamente con i rami ceduti di IBM.

Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art.2112 cod. civ. , come interpretato alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo di azienda ed in particolare della Direttiva CE N. 23/2001 e dei principi della Corte di giustizia U.E. .

I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti.

Si premette che la denunzia di vizio di motivazione, articolata con il secondo motivo, risulta preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma, cod. proc. civ. dalla esistenza di “doppia conforme”, non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass.n. 5528/2014) .

Le censure articolate con il primo ed il terzo motivo di ricorso devono essere respinte in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale, in relazione alla medesima vicenda traslativa, ha ritenuto infondate le ragioni di doglianza in diritto articolate da entrambe le società, cedente e cessionaria (v. in particolare Cass. n. 4074/2023, Cass. n. 3480/2023, 3479/2023).

In tali condivisibili precedenti è stato precisato che, a i fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il se rvizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (v. tra le altre, Cass. n. 22249/2021, Cass. n. 20240/2020, Cass. n. 30667/2019, Cass. n. 11247/2016, Cass. n. 19141/2015)e ribadita la necessità dell'ulteriore requisito della "preesistenza" (cfr., tra le altre, Cass. n. 1769/2018, Cass. n. 15438/2016), che deve essere letto in reciproca integrazione con l'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale ha chiarito che l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di 6 Giustizia, 6 marzo 2014, C- 458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017) ( cfr. per ulteriori riferimenti alle sentenze della Corte di Giustizia, Cass. n. 22249/2021). he la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa - come avvenuto nel caso di specie- con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v.,tra le altre, Cass. n. 20422/2012, Cass. n. 5117/2012, Cass. n. 1821/2013, Cass. n. 2151/2013, Cass. n. 24262/ 2013, Cass. n. 10925/ 2014, Cass. n. 27238/ 2014; Cass. n. 22688/ 2014, Cass. n. 25382/ 2017, Cass. n. 2315/ 2020 e Cass. n. 6649/ 2020, Cass.n. 22249/2021 cit.).

Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d'azienda, delineata in astratto dal comma 5 dell'art. 2112 cod. civ., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità.

In particolare non può negarsi che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e della sua preesistenza è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l'accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell'art. 2112 cod. civ. .

Come già ritenuto da questa Corte "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità -in termini positivi o negativi -all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass.n. 15661 del 2001, e giurisprudenza ivi citata, e anche Cass. n. 18247/2009 e Cass. n. 7838/20059).

Quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. come tali, deve confermarsi il parimenti consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5) o n. 4) c.p.c..

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e la società [OSCURATO:SOCIETA] condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza nei confronti dei lavoratori controricorrenti.

La sostanziale adesione della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle conclusioni spiegate dalla ricorrente incidentale giustifica la compensazione delle spese di lite fra le due società.

Sussistono i presupposti processuali per la condanna della sola [OSCURATO:SOCIETA]al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002.

Non sussistono, viceversa, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., i presupposti processuali di applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento sia alla declaratoria di estinzione relativa alla rinunzia del ricorrente principale che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere;come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione, in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibile originaria del gravame ma non anchein caso di inammissibilità sopravven uta o di estinzione conseguente a rinunzia ( Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015); P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere fra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e gli altri contoricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

Compensa le spese di lite fra le dette parti.

Dichiara estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra [OSCURATO:SOCIETA]. ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei lavoratori controricorrenti e la condanna alla rifusione agli stessi delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Compensa le spese di lite tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27642/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLUCA [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA] della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in pers ona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' STANCHI -controricorrente- sul ricorso successivo iscritto al n. 27642/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen tante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocatiANDREA NICOLO' STANCHI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrentesuccessivo- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLUCA [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1840/2019 depositata il25/02/2019, R.G. n. 28/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, premesso di essere stati dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]., di essere transitati a far data dal 1.1.2016 alle dipendenze di IBM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., nell'ambito del conferimento/cessione di ramo di azienda che aveva riguardato il ramo denominat o "TSS [OSCURATO:PERSONA] ", hanno convenuto in giudizio le suddette società contestandoche il trasferimento rispondesse ai criteri previsti al fine dell'operatività dell'art. 2112 cod. civ. e, sul presupposto del mancato consenso alla cessione del contratto di cui all'art. 1406 cod. civ., hanno rivendicato il loro diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della originaria datrice di lavoro. 2. Il giudice di primo ha accolto la domanda con statuizione confermata dallaCorte di appello di Milano la quale ha respinto gli appelli separatamente proposti e poi riuniti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA].. 4. Per la cassazione della decisione hanno proposto separati ricorsi. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ciascuna sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e gli altri lavoratori come in epigrafe indicati hanno depositato controricorso sia in relazione al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. sia in relazione al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso; 5. [OSCURATO:SOCIETA]. e i lavoratori hanno ciascuna depositato memoria ai sensi dell'art. 380 -bis .1. cod. proc. civ.. 6. Sono stati depositati atti di rinunzia al ricorso da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei lavoratori in dispositivo indicati; Considerato che Preliminarmente, si rileva che nella memoria di [OSCURATO:SOCIETA]. la detta società, dato atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra quest’ultima società, [OSCURATO:SOCIETA]. e i lavoratori controricorrenti, ad eccezione dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formula richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere fra [OSCURATO:SOCIETA]. ed i lavoratori con i quali è intervenuta la transazione nonché con [OSCURATO:SOCIETA]. . [OSCURATO:PERSONA], in conformità della richiesta della società, dichiara cessata la materia del contendere fra le parti sopraindicate con compensazione delle spese di lite. In relazione al rapporto processuale tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio stante la intervenuta accettazione da parte di questi ultimi della rinunzia al ricorso formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. secondo quanto anche attestato dai detti controricorrenti nella memoria depositata. In relazione al rapporto processuale tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i lavoratori controricorrenti, non avendo la società dichiarato di rinunziare al ricorso, né dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, conciliazione non altrimenti documentata, occorre procedere alla delibazione nel merito dei proposti motivi di ricorso come di seguito riassunti. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. alla luce della Direttiva Europea 2001/23/CE e della relativa giurisprudenza applicativa della Corte di Giustizia UE,;Con il secondo motivo deduce omesso esame di fatto controverso e decisivo in ordine ai requisiti richiesti al fine di una valida cessione di azienda rappresentato dalla circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]., società neocostituita svolgeva la propria attività esclusivamente con i rami ceduti di IBM. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art.2112 cod. civ. , come interpretato alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo di azienda ed in particolare della Direttiva CE N. 23/2001 e dei principi della Corte di giustizia U.E. . I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti. Si premette che la denunzia di vizio di motivazione, articolata con il secondo motivo, risulta preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma, cod. proc. civ. dalla esistenza di “doppia conforme”, non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass.n. 5528/2014) . Le censure articolate con il primo ed il terzo motivo di ricorso devono essere respinte in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale, in relazione alla medesima vicenda traslativa, ha ritenuto infondate le ragioni di doglianza in diritto articolate da entrambe le società, cedente e cessionaria (v. in particolare Cass. n. 4074/2023, Cass. n. 3480/2023, 3479/2023). In tali condivisibili precedenti è stato precisato che, a i fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il se rvizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (v. tra le altre, Cass. n. 22249/2021, Cass. n. 20240/2020, Cass. n. 30667/2019, Cass. n. 11247/2016, Cass. n. 19141/2015)e ribadita la necessità dell'ulteriore requisito della "preesistenza" (cfr., tra le altre, Cass. n. 1769/2018, Cass. n. 15438/2016), che deve essere letto in reciproca integrazione con l'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale ha chiarito che l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di 6 Giustizia, 6 marzo 2014, C- 458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017) ( cfr. per ulteriori riferimenti alle sentenze della Corte di Giustizia, Cass. n. 22249/2021). he la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa - come avvenuto nel caso di specie- con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v.,tra le altre, Cass. n. 20422/2012, Cass. n. 5117/2012, Cass. n. 1821/2013, Cass. n. 2151/2013, Cass. n. 24262/ 2013, Cass. n. 10925/ 2014, Cass. n. 27238/ 2014; Cass. n. 22688/ 2014, Cass. n. 25382/ 2017, Cass. n. 2315/ 2020 e Cass. n. 6649/ 2020, Cass.n. 22249/2021 cit.). Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d'azienda, delineata in astratto dal comma 5 dell'art. 2112 cod. civ., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità. In particolare non può negarsi che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e della sua preesistenza è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l'accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell'art. 2112 cod. civ. . Come già ritenuto da questa Corte "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità -in termini positivi o negativi -all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass.n. 15661 del 2001, e giurisprudenza ivi citata, e anche Cass. n. 18247/2009 e Cass. n. 7838/20059). Quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. come tali, deve confermarsi il parimenti consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5) o n. 4) c.p.c.. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e la società [OSCURATO:SOCIETA] condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza nei confronti dei lavoratori controricorrenti. La sostanziale adesione della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle conclusioni spiegate dalla ricorrente incidentale giustifica la compensazione delle spese di lite fra le due società. Sussistono i presupposti processuali per la condanna della sola [OSCURATO:SOCIETA]al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002. Non sussistono, viceversa, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., i presupposti processuali di applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento sia alla declaratoria di estinzione relativa alla rinunzia del ricorrente principale che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere;come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione, in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibile originaria del gravame ma non anchein caso di inammissibilità sopravven uta o di estinzione conseguente a rinunzia ( Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015); P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere fra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e gli altri contoricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Compensa le spese di lite fra le dette parti. Dichiara estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra [OSCURATO:SOCIETA]. ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei lavoratori controricorrenti e la condanna alla rifusione agli stessi delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Compensa le spese di lite tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
Sentenza Cassazione n. 21751/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris