CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24312/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Oslavia n. 30; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Barberini 36; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 640/2019, pubblicata il 7 agosto 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel giugno 2005 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 3.000,00, indebitamente versatale, in data 9 luglio 2004, oltre interessi, quale legale del Condominio di [OSCURATO:PERSONA], via Baracca n. 13, a titolo di acconto delle spese legali liquidate dalla Corte di appello di Bologna a seguito del rigetto del gravame proposto dalla stessa Reinaudo avverso la decisione del Tribunale di Rimini che aveva, a sua volta, rigettato l'impugnazione dalla predetta proposta avverso una delibera del medesimo Condominio. La convenuta avv. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della pretesa e ne ha chiesto il rigetto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la Reinaudo era stata condannata al pagamento dell'importo di 3.000,00, quali spese di lite sostenute dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA], via Baracca n. 13, a seguito del rigetto in primo e secondo grado dell'impugnazione proposta dalla stessa Reinaudo avverso una delibera del predetto Condominio; in subordine, ha eccepito la propria buona fede ai fini della decorrenza del computo degli interessi e chiesto la condanna della controparte per lite temeraria. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha respinto la domanda sulla base delle seguenti affermazioni: - il Tribunale di Rimini e la Corte di appello di Bologna (rispettivamente, sentenze n. 88/1998 e n. 1044/2003) avevano condannato l'attuale ricorrente a rifondere le spese di lite al Condominio di [OSCURATO:PERSONA]; - non vi era stata dichiarazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] come distrattaria, né la condanna era stata formulata con distrazione; - una volta effettuato il 2 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 24312/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi pagamento della Reinaudo nei confronti del Condominio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso fattura nei confronti del Condominio medesimo. Tanto accertato, ha rilevato la carenza di legittimazione passiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'inapplicabilità, in ogni caso, dell'art. 2033 c.c. in quanto, nella specie, il pagamento era dovuto in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva; ha ritenuto infine sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., con condanna dell'attrice al pagamento di euro 500,00 in favore della convenuta, oltre alle spese di lite. Avverso la sentenza del Giudice di pace ha proposto appello la soccombente Reinaudo chiedendone la riforma; peraltro, ha dedotto di aver impugnato con ricorso per cassazione la decisione di appello di conferma del rigetto dell'impugnazione della delibera condominiale, ricorso accolto dalla Corte di legittimità e rinviato alla Corte di appello di Bologna, la quale, una volta riassunto il giudizio, ha dichiarato la nullità della delibera condominiale, condannato il Condominio a rifonderle, con distrazione, le spese di tutti i gradi di giudizio e respinto la domanda di restituzione dell'importo che essa aveva versato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per non essere stato provato l'effettivo pagamento. Ha sostenuto che tale decisione non era suscettibile di impugnazione, essendo il Condominio carente di legittimazione passiva perché la somma di euro 3.000,00, a mezzo a assegno bancario e con riserva di ripetizione era stata pagata direttamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; di aver inutilmente richiesto stragiudizialmente la restituzione dell'importo alla convenuta. Ha eccepito, pertanto, l'erroneità della valutazione di carenza di legittimazione passiva e l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure dell'effetto restitutorio di cui all'art. 336 c.p.c. nonché la violazione dell'art. 96 c.p.c.. Costituitasi l'appellata Rossi ha resistito al 3 CC. 28 ottobre 2021 r.g.n. 24312/2019 Pres. T.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. L'Ambrosi gravame e chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte al pagamento della somma di euro 2000,00. La Corte di appello di Bologna, per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato la carenza di legittimazione passiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto della domanda svolta dalla Reinaudo e, in parziale riforma della sentenza gravata, ha respinto la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, compensando le spese di lite tra le parti. Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce "Nullità della sentenza (n. 4) per omesso esame di una questione essenziale che è quella del giudicato esterno ex art. 324 c.p.c. e 2909 c.c.". In particolare, sostiene di aver pagato la somma di euro 3.000,00 "per effetto di un accordo tra gli avvocati di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e la controparte" e che dunque l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] "è tenuta al versamento della somma". Sostiene la nullità della decisione del Tribunale di Rimini per totale omessa motivazione sull'esistenza di un giudicato esterno "che impedisce di agire contro il condominio" risultante da quanto rilevato dalla Corte di appello di Bologna - quale giudice di rinvio - in un altro giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare proposto dalla Reinaudo avverso il [OSCURATO:PERSONA] n. 13 - che nel dichiarare la nullità della delibera impugnata, aveva condannato il Condominio a rifonderle le spese di tutti i gradi di giudizio e respinto la domanda di restituzione delle spese pagate perché la Reinaudo non aveva dimostrato di aver corrisposto 4 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 24312/2019 Pres. F.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. li Ambrosi effettivamente al Condominio le somme richieste in restituzione. A parere della ricorrente vi sarebbe dunque "un giudicato in virtù del quale" le sarebbe "inibito" di "chiedere la somma al condominio". 2. Con il secondo motivo denuncia "Violazione di legge (art. 360 n.3 c.p.c.) per aver deciso su una questione essenziale che è quella del giudicato esterno ex art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. nonché 115 e 116 c.p.c.". La ricorrente insiste nel rilievo dell'eccezione di giudicato esterno invocata nel primo motivo e per come già dedotta in prime e seconde cure, osservando che seppure ritenuta implicita la motivazione in proposito, l'eccezione sarebbe comunque rilevabile d'ufficio. 3. Con il terzo motivo lamenta "abuso del diritto e del processo da parte dell'Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] e nullità della sentenza per non averlo sottolineato in relazione all'art. 112 e 88/89 c.p.c. nonché 50 e ss. Carta di Nizza"; parte ricorrente critica la condotta di parte resistente in "situazione di conflitto di interessi" la quale, nella qualità di difensore del Condominio in sede di rinvio dell'altro giudizio di impugnazione della delibera assembleare si sarebbe opposta all'accoglimento della domanda contro il Condominio asserendo non vi fosse prova del pagamento e nel presente giudizio sostenuto, invece, che legittimato passivo al pagamento fosse il Condominio. Condotta che determinò la formazione di giudicato davanti al giudice di rinvio così riassunto "il condominio nulla ricevette e nulla dovrà conseguentemente pagare" e la mancata chiamata in causa del medesimo condominio nel presente giudizio. Chiede infine che se non per indebito, parte resistente venga condannata per abuso del processo e del diritto. 4. Con il quarto motivo deduce "la nullità della sentenza (art. 360 n. 4 CPC) per non aver considerato un fatto oggetto di discussione e cioè che 5 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 24312/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I./Ambrosi l'ipotesi era diversa e non si inquadrava nel pagamento delle spese legali al difensore anziché alla parte ma in un accordo/convenzione/negozio avente valenza novativa ovvero violazione di legge (art. 360 n. 3 CPC) per vulnerazione di legge ex art. 1230 cc"; sostiene la ricorrente che in ordine al formale pagamento delle spese legali ci fu un accordo di natura novativa che renderebbe la fattispecie diversa da quella erroneamente considerata nel merito, con conseguente obbligo del difensore di pagare l'indebito. 5. Con il quinto motivo deduce "la nullità della sentenza (n. 5) per omesso esame su un fatto che costituì oggetto di discussione ex art. 1230 CC". Insiste parte ricorrente nel ritenere che la nuova obbligazione di natura novativa intercorsa tra le parti non può essere confusa con il pagamento delle spese legali e sul punto, richiama quanto scritto nella memoria difensiva finale. 6. Con il sesto motivo lamenta "Violazione di legge (n.3) in relazione all'art. 2033 cc" non condividendo l'orientamento dalle sentenze della Corte di cassazione nn. 18564 del 2014 e 15030 del 2019 e chiede che gli atti siano rimessi alle Sezioni Unite e che, ritenuto irragionevole tale indirizzo, anche alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. 7. Con il settimo motivo richiede "la rimessione atti alla Corte di giustizia" che "potrà giudicare se è ragionevole distinguere un fatto identico ([OSCURATO:PERSONA] vuoi di fatto vuoi di diritto) sol perché vi sia un provvedimento dell'a.g.o. di distrazione o non vi sia". Secondo parte ricorrente "ciò che rileva è chi SIA il percipiente". 8. I primi due motivi che possono essere trattati congiuntamente per come prospettati, sono inammissibili. 6 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 24312/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I.tAmbrosi 8.1. In particolare, il primo motivo omette di individuare i termini del preteso giudicato esterno, limitandosi a sostenere che "il Tribunale lo espone in narrativa e si rinvia alla parte sottolineata" (pag. 11 del ricorso), affermazione che, per un verso delega questa Corte ad individuare l'oggetto dell'asserzione, atteso il generico riferimento alla "narrativa", per altro verso si sostanza in un rinvio "alla parte sottolineata", evidentemente della sentenza, che con quelle caratteristiche in essa non si rinviene, ponendo la Corte nell'impossibilità di verificare la fondatezza della doglianza sulla base solo del ricorso medesimo, senza necessità di fare rinvio od accedere a fonti esterne allo stesso. In proposito va ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la censura sulla sola base del ricorso per cassazione, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni (Cass. 10712/2020, n. 28184; Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017, n.18679). In secondo luogo, ferma l'assorbenza di quanto rilevato, comunque non si dice, se e dove ed in quali termini, l'esistenza del non meglio individuato giudicato fosse stata prospettata al primo giudice, se fosse stata da esso esaminata, e, quindi, se la decisione o l'omessa decisione, fosse stata devoluta in appello e come. Il motivo non identifica dunque in alcun modo una fattispecie di omesso esame. 7 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 24312/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. A7-ibrosi Il secondo motivo, evocando il dovere officioso di rilevazione del preteso giudicato, non individua i termini della proposizione nel giudizio di appello e ciò, come già veduto a proposito del precedente motivo, è sufficiente a ritenere parimenti inammissibile il motivo in esame, anche prescindendo dal rilievo della incomprensibilità di come un giudicato che si sarebbe formato senza il contraddittorio della resistente possa venire in rilievo nei suoi confronti in questo giudizio. 9. Il terzo motivo attiene al preteso abuso del diritto e del processo con riferimento alle circostanze fattuali inerenti lo svolgimento dell'evocato altro giudizio di impugnazione della delibera condominiale e del rapporto tra le attività ivi svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore del condominio e quelle svolte, quale parte convenuta, nel presente giudizio. Anche questa questione si palesa inammissibile perché formulata in violazione del principio di indicazione specifica prescritta dall'art. 366 n. 6 c.p.c. e perché nuova, posto che non dimostra, da un lato, come la pretesa condotta di abuso della resistente abbia potuto incidere sul difetto di legittimazione passiva della stessa resistente e, dall'altro lato, come sia entrata nel giudizio di merito di primo grado e sia stata, quindi, devoluta in appello. In proposito, come correttamente rilevato dalla controricorrente, il passaggio in giudicato della precedente decisione della Corte di appello di Bologna è dipesa dalla strategia difensionale posta in essere dalla stessa Reinaudo, medesima strategia da cui è conseguita, ancora, la mancata chiamata in causa del menzionato condominio nel presente giudizio di merito. 10. Inammissibili sono inoltre i motivi quarto e quinto con i quali ci si duole della nullità della decisione impugnata, tenuto conto che entrambi pongono una domanda nuova, di cui la stessa decisione non si occupa, in 8 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 24312/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi t violazione del principio di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.; in particolare, le censure lamentano che la decisione impugnata non abbia inquadrato la fattispecie in esame, non come pagamento delle spese legali al difensore, bensì come "accordo/convenzione/negozio avente valenza novativa". E' sufficiente evidenziare al riguardo che la ricorrente intende inammissibilmente sostituire o integrare i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione con fatti nuovi e diversi, neppure dedotti con i motivi di gravame (Cfr. in materia di ricorso per cassazione, Sez. 3 27 gennaio 2017, n.2033). 11. Infine, parimenti inammissibili sono i motivi sesto e settimo che possono essere trattati congiuntamente, per come prospettati. Con il sesto motivo, la ricorrente chiede la rimessione alle Sezioni Unite della questione attinente alla presunta violazione dell'art. 2033 c.c. da parte dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, costituente diritto vivente, secondo cui "il pagamento effettuato direttamente al difensore, non indicato come distrattario, delle spese processuali attribuite al lavoratore con una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo del lavoratore al rimborso, in quanto unico legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto" (così in massima: Sez. L, Sentenza n. 18564 del 03/09/2014 Rv. 632636 - 01; conforme di Sez. 2 - , Sentenza n. 15030 del 31/05/2019 (Rv. 654191 01). La ricorrente si limita assertivamente a contestare il richiamato orientamento asserendo formalmente che "parificare la DISTRAZIONE di DIRITTO e di FATTO è applicazione della logica: [OSCURATO:PERSONA]" [enfasi in ricorso pag. 22, n.d.r.] ma non adducendo in concreto ragioni idonee a scalfirlo. 9 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 24312/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] altresì la rimessione alla Corte costituzionale assumendo "irragionevoli" le decisioni di legittimità richiamate e paventando un contrasto con i principii dettati dagli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. in relazione ad un meccanismo denominato "distrazione di fatto" a favore del legale. In proposito, basta evidenziare che non si comprende e non è neppure illustrata la rilevanza della questione, non si chiarisce il significato del meccanismo evocato, né si spiega in quali termini si configurerebbe una siffatta distrazione. Con il settimo motivo, la ricorrente fa richiesta di rimessione degli atti alla Corte di giustizia la quale "potrà giudicare se è ragionevole distinguere un fatto identico ([OSCURATO:PERSONA] vuoi di fatto vuoi di diritto) sol perché vi sia un provvedimento dell'a.g.o. di distrazione o non vi sia"; così come prospettata la questione, come le precedenti, è del tutto assertiva e apodittica. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. 10 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 24312/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato ar