CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LAURACONDEMI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenzadel Tribunale di Avellino, emessa il 17 aprile 2018, che aveva condannato il ricorrente allapena di giustizia in relazione ai reati di estorsione pluriaggravata ed atti di concorrenzasleale aggravati di cui ai capi U e V della imputazione, commessi in concorso e riunione conaltri due coimputati separatamente giudicati, avvalendosi del metodo mafioso ai danni disoggetti ai quali era stata imposta la collocazione nel loro esercizio commerciale di slotmachines fornite dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], con rimozione di quelle fornite da altrotitolare di ditta di noleggio di videogiochi.Il Tribunale aveva assolto il ricorrente da altri analoghi reati e dichiarato la prescrizionerispetto ad ipotesi di truffa e associazione per delinquere.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte tenuto conto degliesiti del parallelo processo nei confronti dei due coimputati per i medesimi reati Della PiaArmando e [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con la sentenza irrevocabile della Corte diappello di Napoli del 28 luglio 2017, prodotta agli atti.In quell’altro contesto processuale, il reato di estorsione di cui al capo U, fin dal primogrado di giudizio, era stato diversamente qualificato come violenza privata ed era stataesclusa, in relazione ad entrambi i reati, l’aggravante dell’uso del metodo mafioso, con laconseguente declaratoria di prescrizione dei due delitti, entrambi commessi tra il marzo ed ilgiugno 2007.Peraltro, ciò era avvenuto in relazione alla posizione degli imputati che avevanorivestito nella vicenda un ruolo più significativo di quello del ricorrente, indicato come merocollaboratore di [OSCURATO:PERSONA].Tanto avrebbe comportato, per un dovere di coerenza sistematica, un oneremotivazionale rafforzato da parte della Corte, che invece avrebbe eluso la questione, anchetenuto conto dell’identico compendio probatorio acquisito.La qualificazione giuridica del fatto di cui al capo U come estorsione e non comeviolenza privata, non sarebbe legittima, in quanto la condotta degli agenti non era finalizzataad ottenere dalla vittima alcuna disposizione patrimoniale, ma consisteva nell’imporle unfacere infungibile, quale era la rimozione degli apparecchi di una ditta rivale.Il potenziale profitto per la Slottomatica, società riconducibile al Della Pia, non era unaconseguenza diretta di tale rimozione, bensì un effetto mediato, indiretto e meramenteeventuale, subordinato a fattori futuri ed aleatori, come le scelte di gioco della clientela;2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.La Corte di appello avrebbe ritenuto il concorso del ricorrente nel reato di estorsionecommesso dal [OSCURATO:PERSONA], erroneamente fondandosi sul contenuto di alcuneintercettazioni telefoniche rivelative del fatto che l’imputato era un mero collaboratore delDella Pia e non aveva avuto alcun compito esecutivo nella paventata estorsione, ma si eralimitato ad eseguire direttive legate al rapporto commerciale in essere tra la Slottomatica edil Della Pia, inerente al noleggio di macchinette.Si sarebbe, pertanto, confusa la partecipazione agli utili con la partecipazione al reato;3) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsioneanziché come violenza privata ed in ordine alla sussistenza delle aggravanti.Sulla scorta anche della sentenza resa nei confronti dei due coimputati, la cui mancataconsiderazione è stata evidenziata con il primo motivo di ricorso, si ribadisce quanto giàaffermato a proposito della mancanza di profitto diretto del ricorrente e del coimputato edella imposizione alla vittima di un facere.Si censura, altresì, la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza delle aggravanti.Non vi sarebbe prova della aggravante delle più persone riunite, non avendo la vittimanelle sue dichiarazioni evidenziato tale circostanza, non ricavabile dalla presenza deicoimputati davanti al suo bar, giustificata dal rapporto commerciale esistente con il Della Piae della frequentazione del [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente, peraltro, nell’ottica di voler ammettere il suo contributo concorsuale,avrebbe agito senza la consapevolezza della sussistenza di altri correi riuniti tra loro.Quanto alla aggravante dell’essere stato il fatto commesso da associati mafiosi, laCorte non avrebbe tenuto conto che la condanna del Della Pia per associazione mafiosa eraintervenuta successivamente al fatto e la sua appartenenza alla camorra non era conosciutao conoscibile dal ricorrente.Anche l’aggravante dell’uso del metodo mafioso non sarebbe sussistente per lamancanza di elementi oggettivi e concreti dell’utilizzo di tale metodo nella condotta degliagenti;4) vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanzel’assenza al processo, a fronte del ruolo marginale e subordinato assunto dal ricorrente,soggetto incensurato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati.1. Il primo motivo è infondato.1.1. Dalla ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata, risulta che il ricorrente ed ilcoimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA] erano soci della societàSlottomatica, che si occupava di collocazione di slot machines negli esercizi commerciali.Le persone offese indicate nel capo di imputazione sono tanto i titolari del bar ovel’imputato ed i correi avevano collocato le loro macchine, quanto i rivali titolari di altra ditta,che si vedevano tolte le macchinette per lasciare che fossero installate presso il bar soloquelle, già ivi presenti, della società del ricorrente e del Della Pia.Ne consegue che la rilevanza economica della vicenda è indiscutibile, così come ilprofitto ingiusto del reato, direttamente riconducibile agli interessi commerciali dell’imputatoe del suo socio in affari, che attraverso la loro condotta minacciosa avevano ottenuto ilvantaggio economico di lavorare senza concorrenza, procurando un danno di tipoeconomico ai gestori del bar, anche per il fatto di non potersi rivolgere liberamente ad altrisoggetti commerciali, nonché ai titolari dell’altra ditta indicati in imputazione, che sivedevano privati del lucro commerciale per effetto della condotta del ricorrente e dei correi.Per queste ragioni, è sussistente il reato di estorsione, nei termini di cui alla rubrica, indisparte l’esame delle circostanze aggravanti, più avanti compiuto.Infatti, è adattabile al caso in esame il principio di diritto secondo il quale, integra ildelitto di tentata estorsione, e non quello di tentata violenza privata, la condotta di chi pongain essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impedire l'apertura di un eserciziocommerciale per preservare gli interessi di un proprio congiunto che eserciti una attivitàsimile, poiché in tal caso la condotta è rivolta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profittocon altrui danno economico. (Sez. 2, n. 3371 del 18/12/2012, dep. 2013, Maiolo, Rv.254781-01).1.2. In termini giuridici, non è di ostacolo a tale ricostruzione del fatto come estorsionel’esistenza di un giudicato definitivo riveniente da parallelo processo, nel quale, con riguardoalla posizione dei coimputati del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ilmedesimo fatto storico è stato giuridicamente definito come violenza privata, ritenendosi chela condotta degli imputati fosse impositiva di un mero facere, che non comportava alcunadisposizione patrimoniale in capo alle vittime.La sentenza irrevocabile resa nel separato processo era stata acquisita agli atti ai sensidell’art. 238-bis cod. proc. pen.; della sua esistenza la Corte di appello ha dato conto a fg. 5della sentenza impugnata.Si è trattato, nella specie, di una diversa valutazione giuridica di uno stesso fattostorico, non idonea, come qui di seguito evidenziato, neanche a costituire un caso direvisione per contrasto di giudicati.Deve osservarsi, in proposito, che nell’ordinamento processuale penale non esistealcuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato penale nell’ambito di altroprocedimento penale, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra processo penale egiudizio civile, amministrativo e disciplinare.Tale assunto è stato più volte ripetuto in giurisprudenza, specie in occasioned e l l ’ a c c e r t a m e n t o d e l r e a t o d i c a l u n n i a ( i n m a n i e r a t e s t u a l e ,S e z . 6 , n . 1 4 0 9 6 d e l 1 6 / 0 1 / 2 0 0 7 , I a c u l a n o , R v . 2 3 6 1 4 2 ) .Più di recente, ribadendosi il principio, si è affermato, esaminando l’istituto dellarevisione, che la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia preclusiva soltanto neiconfronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto e non sussistono rimedi incaso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversiper imputati diversi. Pertanto il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di unasentenza definitiva non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridicadello stesso fatto operata da giudici diversi (Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018,Boschetti, Rv. 271928-01).Nella motivazione di tale decisione, a fg. 4, la Corte di cassazione sottolineavasignificativamente che “nel nostro ordinamento processuale la sentenza passata in giudicatoha soltanto un'efficacia preclusiva nei confronti del medesimo imputato e quanto almedesimo fatto. Da ciò consegue che in un processo contro altri imputati, il giudice potràaccertare nuovamente il medesimo fatto storico e potrà ritenere che è stato commesso condiverse modalità, o perfino che non è esistito, mancando il requisito del medesimoimputato ”.“L'art.238 bis cod.proc.pen., in tema di «Sentenze irrevocabili», fermo quanto previstodall'articolo 236, dispone che le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite aifini della prova di fatto (rectius: del fatto) in esse accertato e sono valutate a norma degliarticoli 187 e 192, comma 3. Le sentenze irrevocabili sono quindi classificabili come prove,rilevano ai fini dell'imputazione, della colpevolezza e del trattamento sanzionatorio edebbono comunque essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che neconfermino l'attendibilità. Questa Corte ha affermato quindi che le sentenze divenuteirrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatticonsiderati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano sottoposte alregime di utilizzabilità nel diverso procedimento previsto dall'art. 238, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 41766 del 13/06/2017, Laporta, Rv. 271096; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016 - dep.2017, P.C. in proc. Bordogna e altri, Rv. 270384). E tuttavia, come sopra ricordato, lasentenza irrevocabile non esercita un vincolo astringente sul libero convincimento delgiudice. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato così affermato che l'acquisizione agliirrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nelrecepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti neipassaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrarioritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche diaccertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140del 15/12/2015 - dep. 2016, Daccò, Rv. 266338). Ed ancora è stato ritenuto che, nonostantel'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato,il giudice può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare lasussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 2, n. 9693 del17/02/2016, citata; Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, Festante e altri, Rv. 259371). E' cosìchiaro che la sentenza acquisita non esercita una efficacia automatica ma costituisce unelemento di prova dei fatti in essa accertati, rilevanti nel nuovo giudizio, e pur sempresoggetto alla regola di valutazione integrata del terzo comma dell'art.192 cod.proc.pen. cheesige un riscontro esterno” (fgg. 10 e 11 della sentenza prima citata).La stessa decisione, approfondendo il proprio ragionamento, ha, poi, ritenuto piùrigoroso il dovere motivazionale del giudice laddove nella sentenza irrevocabile prodotta exart. 238-bis cod. proc. pen., sia stata esclusa la sussistenza stessa del fatto storico, purchési tratti, per l’appunto, del “fatto” e non della “valutazione giuridica di esso”, che rimanesempre impregiudicata in un differente giudizio.1.3. Alla luce di questi principi, deve ritenersi che la Corte di appello non solo nonaveva un particolare onere di smentire la diversa valutazione giuridica del medesimo fattostorico operata in altra sede, ma di ciò si era fatta carico allorquando, a fg. 9 della sentenzaimpugnata, ha focalizzato gli elementi costitutivi del reato di estorsione, sconfessandospecificamente la diversa definizione giuridica del fatto come violenza privata effettuata nellasentenza resa nel separato processo a carico dei coimputati del ricorrente.2. Il secondo motivo è infondato.La responsabilità del ricorrente è stata tratta dalla Corte di appello attraverso unainterpretazione non manifestamente illogica del contenuto di varie intercettazioni indicatenella sentenza.E’ noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche ilCollegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione del linguaggio e delcontenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione delgiudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteridella logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439).Al ricorrente sfugge la consequenzialità anche temporale dei dialoghi ravvicinatissimi egli ulteriori spunti ricostruttivi che si traggono dalla sentenza di primo grado, il cui contenutosi fonde con quello della sentenza impugnata stante la conformità del giudizio di condanna. Ilriferimento è ai fgg. 10 e 11 della statuizione del Tribunale, dove risulta la particolarecondivisione di metodi estorsivi tra l’imputato ed il correo [OSCURATO:PERSONA] anche in altrecircostanze analoghe, vedi conversazioni tra gli interessati dove si usa la frase “siamo lastessa cosa”.3. Il terzo motivo è parzialmente fondato.3.1. Non è fondato per quanto relativo alla qualificazione giuridica del fatto comeviolenza privata anziché come estorsione.La questione è stata affrontata in relazione al primo motivo, al cui esame si rinvia.3.2. Del pari, non è fondata la censura volta a sostenere l’insussistenza dell’aggravantedelle più persone riunite.Sul punto, occorre richiamare quanto la sentenza di primo grado ha esplicitato a fg.7:[OSCURATO:PERSONA], lo stesso giorno della prima intimidazione al gestore del bar, avevaparlato al telefono con la vittima e gli aveva passato il correo [OSCURATO:PERSONA]; i tre si eranoincontrati il giorno successivo davanti al bar, secondo la ricostruzione logica e coerenteeffettuata e di cui alla intercettazione citata a fg. 9 della sentenza del Tribunale, richiamatada quella di appello.Si era avuta, pertanto, al cospetto della persona offesa ed almeno in una occasione(oltre al contatto telefonico a tre), la presenza simultanea di due persone nel contesto dellaestorsione, ciò che determina la sussistenza della aggravante, che ha natura oggettiva e siestende al concorrente il quale, come l’imputato, non ha dimostrato di averla ignorata senzacolpa, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod.pen., avendo egli sempre collaborato con ilDella Pia nella perpetrazione del reato e nella sua più efficace fase esecutiva.3.3. E’ fondato il motivo di ricorso nella parte che inerisce alla aggravante dell’esserestato commesso il fatto da associati mafiosi.E’ pacifico che i correi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati condannati perassociazione mafiosa in altro processo (cfr. fgg. 9 e 10 primo grado).Tuttavia, tale sentenza è successiva ai fatti per cui si procede.Il motivo era stato posto con l’atto di appello ed era volto, con plausibilità logica, adingenerare dubbi sulla buona fede del ricorrente in ordine alla conoscibilità da parte sua ditale qualità soggettiva dei suoi coimputati.La Corte non ha dato risposta e, pertanto, occorrerà che sul punto si esprima il giudicedel rinvio, dopo l’esame di merito della questione.3.4. Del pari, è fondato il motivo di ricorso nella parte relativa alla aggravante dell’usodel metodo mafioso.In nessuna parte della sentenza risulta che l’imputato o i correi si siano concretamenteavvalsi di tale metodo.In proposito, le specificazioni fornite dalla Corte di appello, a fg. 9 della sentenzaimpugnata, sono all’evidenza tautologiche ed autoreferenziali, non indicando fatti concreti.3.5. L’interesse del ricorrente a vedere esclusa l’aggravante – nonostante non abbiacomportato alcun aumento di pena, come ha sottolineato la Corte di appello - persiste per ilfatto che occorrerà verificare, nel giudizio di rinvio, la sussistenza dell’altra aggravante ai finidell’applicazione dell’art. 63, quarto comma, cod.pen.L’eventuale insussistenza delle aggravanti in relazione alle quali si ritiene necessariol’annullamento della sentenza, non incide sul calcolo della prescrizione del reato diestorsione, non maturata ad oggi essendo stata riconosciuta l’aggravante delle più personeriunite.La responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione deve, pertanto, ritenersidefinitiva.Il giudice del rinvio dovrà, invece, calcolare la prescrizione del (solo) reato diconcorrenza sleale di cui al capo V, non essendo in questa sede stata esclusa l’aggravantedell’uso del metodo mafioso.4. Il quarto motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, rimane assorbito in questa sede, dovendo il giudice di merito procedere adeventuale nuova determinazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza del risultatodell’esame delle questioni devolutegli. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo,n.3, cod. pen. e all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tali punti e sultrattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto ilricorso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]