CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30 agosto 1951; avverso la sentenza del del 20 luglio 2020, della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto, in concorso con l'amministratore, beni immobili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi dichiarata fallita, per un corrispettivo di oltre 5 miliardi di lire. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando un unico motivo di censura, con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il 28 marzo 2022, il difensore dell'imputato ha depositato il certificato di morte dell'imputato, deceduto il 3 ottobre 2021, successivamente alla pronuncia della decisione della corte d'appello. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 29 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] erg estensore Il Presidente ,- h le OCO [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIAi 1 uAG 2022