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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09241/2026

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alla piazza della Libertà n. 10 presso l’avv.-controricorrente-Numero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledella Toscana n. 462/2017 depositata in data 22/02/2017, nonnotificata;udita la relazione tenuta nell’udienza pubblica del 7 gennaio 2026 dalconsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] il PM in persona del sostituto Procuratore generale dott.

AldoCeniccola;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura generale dello Stato;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Firenze, riuniti i trericorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro tre avvisi di accertamentoper Irpef, Iva e Irap degli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, lirigettava.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana accoglieval'appello del contribuente e annullava gli avvisi di accertamentoimpugnati; in particolare riteneva che l’autorizzazione del Procuratoredella Repubblica all'accesso degli impiegati dell’amministrazionefinanziaria non fosse adeguatamente motivata; precisato infatti che ilgiudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo basatosui documenti acquisiti nell'accesso domiciliare autorizzato dalProcuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del1972, ha il dovere di verificare la presenza nel predetto decreto di unamotivazione circa la presenza di gravi indizi e di controllare lacorrettezza in diritto del relativo apprezzamento, evidenziava che nelcaso di specie tale motivazione non era adeguata; la motivazionefaceva riferimento ad un progetto nazionale di misure di contrastoall'evasione fiscale derivante dal lavoro nel settore degli interventi diriqualificazione energetica del patrimonio edilizio di cui alla legge 296del 2006 e gli indizi di violazione delle norme tributarie erano collegatiNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026al fatto di aver ricevuto due bonifici nel 2008 dell'importo totale di6.900 € senza la prescritta dichiarazione ai fini dell'Iva; ciò non tenevaconto del fatto che l’omessa dichiarazione era coerente con il regimefiscale dei cosiddetti contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96 eseguenti della legge n. 244 del 2007, che esonera i contribuenti minimiIVA, quale il Casalini, dagli obblighi dichiarativi.3.

Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate sullabase di un motivo.Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successivamemoria.Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e poi a seguito di ordinanza interlocutoria per l’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il PM, in persona del sostituto Procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte per ilrigetto del ricorso, e il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente Agenzia delleEntrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.P.R. n.633 del 1972, evidenziando che nel caso di specie, ai sensi del primocomma, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica nonnecessitava della indicazione dei gravi indizi di violazione delle normedel medesimo decreto, in quanto si trattava di locali che erano adibitiad uso promiscuo e non solo abitativo, sia ove lo si voglia intendere nelsenso di identità di utilizzo abitativo e lavorativo sia nel più ampiosenso di agevolata possibilità di trasferimento dei documenti propridell’attività commerciale nei locali abitativi.2.

Il motivo è da respingere.Numero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/20262.1.

L’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di accertamenti IVAma applicabile alle imposte dirette a seguito del rinvio di cui all’art. 33d.P.R. n. 600 del 1973, dispone al primo comma che «[OSCURATO:PERSONA] sul valore aggiunto possono disporre l'accesso d'impiegatidell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'eserciziod'attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché inquelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono deibenefici di cui al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezionidocumentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenutautile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasionee delle altre violazioni.

Gli impiegati che eseguono l'accesso devonoessere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo scopo,rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.

Tuttavia per accederein locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anchel'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

In ogni caso,l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovràessere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suodelegato»; e al secondo comma che «L'accesso in locali diversi da quelliindicati nel precedente comma può essere eseguito, previaautorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso digravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo direperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delleviolazioni».In disparte l’ipotesi regolata dal primo comma, prima parte, diaccesso a locali adibiti a sede dell’impresa o dell’attività professionale,ai sensi del secondo comma del medesimo art. 52, qualoral'Amministrazione finanziaria intenda accedere «in locali diversi»dall'ufficio dell'impresa o dal luogo in cui si svolge l'attività produttiva,la disciplina legale richiede che gli incaricati dell'accertamento sianoNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026muniti dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, la qualepuò essere concessa in forma legittima soltanto in presenza di graviindizi di responsabilità del soggetto accertato.

L'accesso a localidell'impresa che siano utilizzati anche come abitazione, invece, èregolato dalla seconda parte del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. n.633 del 1972 (Cass. n. 21441/2020; analogamente Cass. n.7723/2018; Cass. n. 28068/2013; Cass. n. 2444/2007).2.2.

Ove si verta in tema di accesso domiciliare, questa Corte hainfine statuito che il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'attoimpositivo basato su libri registri, documenti ed altre prove reperitemediante accesso domiciliare autorizzato dal Procuratore dellaRepubblica, ai sensi delle predette disposizioni, ha il potere-dovere (inossequio al canone ermeneutico secondo cui va privilegiatal'interpretazione conforme ai precetti costituzionali, nella specie gli artt.14 e 113 Cost.), oltre che di verificare la presenza nel decretoautorizzativo, di motivazione, sia pure concisa o per relationemmediante il rinvio ai rilievi dell'organo richiedente, circa il concorso digravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale, anche di controllare lacorrettezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che facciariferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria(Cass., Sez.

U., n. 16424/2002, che ad esempio ha escluso lalegittimità del riferimento a fonti anonime; analogamente Cass. n.29923/2022; Cass. n. 23824/2017).Tali principi risultano ribaditi anche dalla recente Cass. n.25049/2025 (richiamata anche dal contribuente in memoria) che, circail contenuto dell’autorizzazione, ha evidenziato che il potere/dovere delgiudice tributario di verificare la sussistenza di gravi indizi del verificarsidi illeciti fiscali e la correttezza in diritto della valutazione compiuta dalpubblico ministero, comporta che, se il provvedimento è stato motivatoper relationem, mediante recepimento dei rilievi dell'organoNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026richiedente, l’amministrazione finanziaria, che degli effetti diquell’autorizzazione vuole avvalersi, deve produrre in giudizio non soloil provvedimento autorizzatorio adottato dal pubblico ministero maanche la richiesta in essa richiamata a fini motivazionali.Inoltre, questa Corte, nell’ordinanza n. 27297/2023, richiamandola pronuncia delle Sezioni unite n. 16424/2002, sopra citata, che haprecisato che «l'obbligo motivazionale deve ritenersi assolto nel casoin cui risultino indicate la nota e l'autorità richiedente, con laspecificazione che il provvedimento trova causa e giustificazionenell'esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cuivalutazione dev'essere effettuata ex ante con prudenteapprezzamento», ha affermato che nel provvedimento autorizzatorio,«oltre al rimando agli estremi della nota, andranno sia pure in modosintetico indicati, se non nel loro contenuto analitico, quantomeno nellaloro essenziale portata suscettibile di innescare l’approfondimentoistruttorio richiesto, particolarmente invasivo, proprio quei gravi indizi,quali ad esempio la mancata presentazione della dichiarazione,l’esiguità del reddito dichiarato rispetto a evidenti e certi indici dimaggiore capacità contributiva, o ancora le relazioni significative consoggetti sottoposti a positiva attività di accertamento» e che «solol’indicazione di tali elementi, infatti, consente la valutazione dellasussistenza dei gravi indizi richiesti dalla norma surrichiamata, graviindizi che il PM prima e il giudice tributario poi debbono, prima divalutare, quantomeno percepire nella loro consistenza di massima,risultando quindi onere dell’Amministrazione (peraltro in una fase nellaquale non vi è pregiudizio dell’”effetto sorpresa” nei confronti delverificato, che potrebbe pregiudicare il risultato istruttorio, dalmomento che non è consentita al contribuente la partecipazione aquesta fase del procedimento di controllo) quantomeno indicare i fattiessenziali, nei termini e con le esemplificazioni sopra proposte, cheNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026rendono necessario l’accesso domiciliare per il prosieguo dellaverifica».2.3.

Ciò precisato, questa Corte (nel citato precedente Cass. n.25049/2025) ha anche già evidenziato la portata, in tema di accessidomiciliari, della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo(CEDU) del 6 febbraio 2025, in causa n. 36617/18 più 12, [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri, che si è pronunciata sulla questione dellegaranzie spettanti ai contribuenti in sede di verifiche fiscali.Con tale sentenza la CEDU ha condannato l'Italia per violazionedell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell'uomo e delle libertà fondamentali sul presupposto chel'ordinamento interno non fornisce garanzie adeguate in relazione agliaccessi e alle ispezioni e alle verifiche effettuate dalla Guardia dicommerciali o professionali dei contribuenti, intesi in senso ampio equindi comprensive sia delle sedi legali che di eventuali succursali.Tale pronuncia non si riferisce, pertanto, alle verifiche fiscali pressoi luoghi di privata dimora (residenze e domicili), disciplinate dall’art.52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tant’è che la Corte EDU hasul punto espressamente affermato che la citata disposizione «imponerequisiti più rigorosi quando tali misure sono autorizzate conriferimento alle "abitazioni" in senso stretto, vale a dire alle residenzeprivate dei privati.

In casi analoghi, l'autorizzazione può essererilasciata solo in caso di "gravi indizi di violazione" delle disposizionifiscali, che devono essere indicate nell'autorizzazione, e devono essereemesse da un pubblico ministero, un magistrato in Italia» (par. 108).Questa Corte ha quindi affermato che, in materia di accessodomiciliare al fine di effettuare verifiche fiscali, il quadro normativonazionale e la giurisprudenza di questa Corte, di cui sopra si è dataampia illustrazione, soddisfano «i requisiti di qualità imposti dallaNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026Convenzione» (sentenza Italgomme, par. 139) in quantosostanzialmente allineate alle indicazioni della Corte EDU (par. 148 e149 della sentenza citata), essendo rispettato l’obbligo per ilcontribuente di essere immediatamente informato dei motivi chegiustificano l’accesso domiciliare ed essendo previsto «un controllogiurisdizionale effettivo [della] misura contestata», ovvero il «controllodel rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e dellerestrizioni riguardanti le condizioni che giustificano» l’accessodomiciliare, precisandosi, quanto alla necessità di assicurare alcontribuente un tempestivo controllo giurisdizionale, che nella specie ilcontribuente non ha dedotto di avere attivato un’iniziativa giudizialediversa da quella oggetto del presente giudizio.

Alla stregua dellecomplessive considerazioni svolte s’è anche affermato il principio percui in tema di verifiche fiscali con accesso domiciliare ex art. 52, comma2, del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di imposta sul valore aggiunto,applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi inforza del richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, incaso di contestazione giudiziale da parte del contribuente, il giudicetributario, anche in forza di quanto osservato dalla Corte EDU nellasentenza del 6 febbraio 2025, in causa n. 36617/18 più 12, [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri, è tenuto a verificare l’idoneità degli elementiofferti dall'ufficio tributario o dalla guardia di finanza, ad integrare igravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale e la correttezzadell’apprezzamento di quegli elementi da parte del Procuratore dellaRepubblica in sede di rilascio dell’autorizzazione, tenendo conto,quanto al requisito motivazionale, che se il provvedimento è motivatoper relationem, mediante recepimento dei rilievi dell'organorichiedente, l’amministrazione finanziaria, che degli effettidell’autorizzazione vuole avvalersi, deve produrre in giudizio non solotale provvedimento ma anche la richiesta in essa richiamata a finiNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026motivazionali, a pena di nullità del provvedimento autorizzatorio e,conseguenzialmente, dell’atto impositivo emesso sulla base delladocumentazione acquisita in esecuzione di quel provvedimento.2.4.

Si è altresì stabilito che l’autorizzazione del Procuratore dellaRepubblica è necessaria per la legittimità dell’avviso di accertamento,con la conseguenza che la sua mancanza determina l’inutilizzabilitàdelle risultanze istruttorie e l’illegittimità dell’atto impositivo su di essefondato (Cass. n. 10275/2019; Cass. n. 673/2019; Cass. n.13711/2018; Cass. n. 32101/2018; così già Cass. n. 19689/2004).Anche la citata Cass. n. 25049/2025 ha ribadito che gli effettidell’eventuale illegittimità del provvedimento autorizzatorio all’accessodomiciliare, refluiscono sulla documentazione acquisita, che èinutilizzabile, e conseguentemente sulla legittimità dell’atto impositivoche sia fondato su quella documentazione, «non rilevando che talesanzione non sia prevista espressamente, in quanto essa deriva dallaregola generale secondo cui l'assenza di un presupposto di unprocedimento amministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso siarticola» atteso che: a) detta inutilizzabilità non abbisogna diun'espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regolagenerale secondo cui l'assenza del presupposto di un procedimentoamministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola; b) il compitodel giudice di vagliare le prove offerte in causa è circoscritto a quelledi cui abbia preventivamente riscontrato la rituale assunzione; c)l'acquisizione di un documento con violazione di legge non può rifluirea vantaggio del detentore, che sia l'autore di tale violazione, o ne siacomunque direttamente o indirettamente responsabile.

Peraltro, aprescindere dalla verifica dell'esistenza o meno, nell'ordinamentotributario, di un principio generale di inutilizzabilità delle proveillegittimamente acquisite analogo a quello fissato per il processopenale dall'art. 191 del vigente cod. proc. pen., l'inutilizzabilità inNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026questione discende dal valore stesso dell'inviolabilità del domiciliosolennemente consacrato nell'art. 14 della costituzione».2.5.

La CTR ha pienamente rispettato il predetto quadro normativoe giurisprudenziale, evidenziando ripetutamente che si era in presenzadi un’autorizzazione domiciliare, valutando la presenza in atti dellaautorizzazione del PM ed esaminando, con esauriente e congruamotivazione, la sussistenza dei gravi indizi di evasione, escludendola;in particolare ha evidenziato che la motivazione faceva riferimento adun progetto nazionale di misure di contrasto all'evasione fiscalederivante dal lavoro nel settore degli interventi di riqualificazioneenergetica del patrimonio edilizio di cui alla legge n. 296 del 2006 e gliindizi di violazione delle norme tributarie erano collegati al fatto di averricevuto due bonifici nel 2008 dell'importo totale di 6.900 € senza laprescritta dichiarazione ai fini dell'Iva; ciò non teneva conto del fattoche l’omessa dichiarazione era coerente con il regime fiscale deicosiddetti contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96 e seguentidella legge n. 244 del 2007, che esonera i contribuenti minimi IVA,quale il Casalini, dagli obblighi dichiarativi.2.6.

A fronte di ciò il motivo erariale si limita a evidenziare che laCTR avrebbe falsamente applicato il disposto dell’art. 52 citato inquanto nel caso di specie trattavasi di locali promiscui, coincidendo laresidenza dell’imprenditore con la sede amministrativa dell’impresa.Il motivo appare inammissibile e comunque infondato.In primo luogo, la deduzione difensiva erariale mira chiaramentead una diversa ricognizione della fattispecie concreta.

Le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudiziodi diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione dellanorma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferenteall'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuataNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamentela regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erroneadella esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione adessa di un contenuto che non possiede, avuto riguardoalla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di leggeconsiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto unanorma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essaprevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea aregolarla, o nel trarre dalla norma, in relazionealla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano lapur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativodell'art. 360, primo comma, n. 3, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640/2019; Cass. n.7187/2022).In secondo luogo, dalla sentenza, nella parte in cui riporta ilcontenuto dell’appello erariale, nonché dal contenuto del ricorso e delcontroricorso ma anche dagli atti processuali, acquisiti, emerge che laautorizzazione del PM, pur senza espressa indicazione del primo o delsecondo comma dell’art. 52 citato, faceva esplicito riferimentoall’accesso domiciliare e rinviava, quanto alla sussistenza dei graviindizi, alla richiesta della Guardia di Finanza; e in tali termini si èsviluppato il contraddittorio processuale tra le parti, dovendosi quindiconsiderare la questione necessariamente in termini di novità.

L’ufficio,infatti, pur evidenziando che l’accesso si rendeva necessario poichénella residenza era anche la sede fiscale dell’impresa, esplicitava talecircostanza unicamente al fine di sostenere l’adeguatezza dellaNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026motivazione dell’autorizzazione ma non al fine di escluderne lanecessità.3.

Il ricorso va quindi rigettato, avendo la CTR motivato e deciso inconformità ai superiori principi.

Segue la condanna dell’Agenzia delleentrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente.La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichil’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 1778/2016).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate alpagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, spese cheliquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi,spese generali nella misura del 15%, IVA e CP se dovuti.Così deciso in Roma in data 7 gennaio 2026.Il consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alla piazza della Libertà n. 10 presso l’avv.-controricorrente-Numero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledella Toscana n. 462/2017 depositata in data 22/02/2017, nonnotificata;udita la relazione tenuta nell’udienza pubblica del 7 gennaio 2026 dalconsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] il PM in persona del sostituto Procuratore generale dott. AldoCeniccola;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura generale dello Stato;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Firenze, riuniti i trericorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro tre avvisi di accertamentoper Irpef, Iva e Irap degli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, lirigettava.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana accoglieval'appello del contribuente e annullava gli avvisi di accertamentoimpugnati; in particolare riteneva che l’autorizzazione del Procuratoredella Repubblica all'accesso degli impiegati dell’amministrazionefinanziaria non fosse adeguatamente motivata; precisato infatti che ilgiudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo basatosui documenti acquisiti nell'accesso domiciliare autorizzato dalProcuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del1972, ha il dovere di verificare la presenza nel predetto decreto di unamotivazione circa la presenza di gravi indizi e di controllare lacorrettezza in diritto del relativo apprezzamento, evidenziava che nelcaso di specie tale motivazione non era adeguata; la motivazionefaceva riferimento ad un progetto nazionale di misure di contrastoall'evasione fiscale derivante dal lavoro nel settore degli interventi diriqualificazione energetica del patrimonio edilizio di cui alla legge 296del 2006 e gli indizi di violazione delle norme tributarie erano collegatiNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026al fatto di aver ricevuto due bonifici nel 2008 dell'importo totale di6.900 € senza la prescritta dichiarazione ai fini dell'Iva; ciò non tenevaconto del fatto che l’omessa dichiarazione era coerente con il regimefiscale dei cosiddetti contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96 eseguenti della legge n. 244 del 2007, che esonera i contribuenti minimiIVA, quale il Casalini, dagli obblighi dichiarativi.3. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate sullabase di un motivo.Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successivamemoria.Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e poi a seguito di ordinanza interlocutoria per l’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il PM, in persona del sostituto Procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte per ilrigetto del ricorso, e il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente Agenzia delleEntrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.P.R. n.633 del 1972, evidenziando che nel caso di specie, ai sensi del primocomma, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica nonnecessitava della indicazione dei gravi indizi di violazione delle normedel medesimo decreto, in quanto si trattava di locali che erano adibitiad uso promiscuo e non solo abitativo, sia ove lo si voglia intendere nelsenso di identità di utilizzo abitativo e lavorativo sia nel più ampiosenso di agevolata possibilità di trasferimento dei documenti propridell’attività commerciale nei locali abitativi.2. Il motivo è da respingere.Numero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/20262.1. L’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di accertamenti IVAma applicabile alle imposte dirette a seguito del rinvio di cui all’art. 33d.P.R. n. 600 del 1973, dispone al primo comma che «[OSCURATO:PERSONA] sul valore aggiunto possono disporre l'accesso d'impiegatidell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'eserciziod'attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché inquelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono deibenefici di cui al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezionidocumentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenutautile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasionee delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devonoessere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo scopo,rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accederein locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anchel'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. In ogni caso,l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovràessere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suodelegato»; e al secondo comma che «L'accesso in locali diversi da quelliindicati nel precedente comma può essere eseguito, previaautorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso digravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo direperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delleviolazioni».In disparte l’ipotesi regolata dal primo comma, prima parte, diaccesso a locali adibiti a sede dell’impresa o dell’attività professionale,ai sensi del secondo comma del medesimo art. 52, qualoral'Amministrazione finanziaria intenda accedere «in locali diversi»dall'ufficio dell'impresa o dal luogo in cui si svolge l'attività produttiva,la disciplina legale richiede che gli incaricati dell'accertamento sianoNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026muniti dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, la qualepuò essere concessa in forma legittima soltanto in presenza di graviindizi di responsabilità del soggetto accertato. L'accesso a localidell'impresa che siano utilizzati anche come abitazione, invece, èregolato dalla seconda parte del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. n.633 del 1972 (Cass. n. 21441/2020; analogamente Cass. n.7723/2018; Cass. n. 28068/2013; Cass. n. 2444/2007).2.2. Ove si verta in tema di accesso domiciliare, questa Corte hainfine statuito che il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'attoimpositivo basato su libri registri, documenti ed altre prove reperitemediante accesso domiciliare autorizzato dal Procuratore dellaRepubblica, ai sensi delle predette disposizioni, ha il potere-dovere (inossequio al canone ermeneutico secondo cui va privilegiatal'interpretazione conforme ai precetti costituzionali, nella specie gli artt.14 e 113 Cost.), oltre che di verificare la presenza nel decretoautorizzativo, di motivazione, sia pure concisa o per relationemmediante il rinvio ai rilievi dell'organo richiedente, circa il concorso digravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale, anche di controllare lacorrettezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che facciariferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria(Cass., Sez. U., n. 16424/2002, che ad esempio ha escluso lalegittimità del riferimento a fonti anonime; analogamente Cass. n.29923/2022; Cass. n. 23824/2017).Tali principi risultano ribaditi anche dalla recente Cass. n.25049/2025 (richiamata anche dal contribuente in memoria) che, circail contenuto dell’autorizzazione, ha evidenziato che il potere/dovere delgiudice tributario di verificare la sussistenza di gravi indizi del verificarsidi illeciti fiscali e la correttezza in diritto della valutazione compiuta dalpubblico ministero, comporta che, se il provvedimento è stato motivatoper relationem, mediante recepimento dei rilievi dell'organoNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026richiedente, l’amministrazione finanziaria, che degli effetti diquell’autorizzazione vuole avvalersi, deve produrre in giudizio non soloil provvedimento autorizzatorio adottato dal pubblico ministero maanche la richiesta in essa richiamata a fini motivazionali.Inoltre, questa Corte, nell’ordinanza n. 27297/2023, richiamandola pronuncia delle Sezioni unite n. 16424/2002, sopra citata, che haprecisato che «l'obbligo motivazionale deve ritenersi assolto nel casoin cui risultino indicate la nota e l'autorità richiedente, con laspecificazione che il provvedimento trova causa e giustificazionenell'esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cuivalutazione dev'essere effettuata ex ante con prudenteapprezzamento», ha affermato che nel provvedimento autorizzatorio,«oltre al rimando agli estremi della nota, andranno sia pure in modosintetico indicati, se non nel loro contenuto analitico, quantomeno nellaloro essenziale portata suscettibile di innescare l’approfondimentoistruttorio richiesto, particolarmente invasivo, proprio quei gravi indizi,quali ad esempio la mancata presentazione della dichiarazione,l’esiguità del reddito dichiarato rispetto a evidenti e certi indici dimaggiore capacità contributiva, o ancora le relazioni significative consoggetti sottoposti a positiva attività di accertamento» e che «solol’indicazione di tali elementi, infatti, consente la valutazione dellasussistenza dei gravi indizi richiesti dalla norma surrichiamata, graviindizi che il PM prima e il giudice tributario poi debbono, prima divalutare, quantomeno percepire nella loro consistenza di massima,risultando quindi onere dell’Amministrazione (peraltro in una fase nellaquale non vi è pregiudizio dell’”effetto sorpresa” nei confronti delverificato, che potrebbe pregiudicare il risultato istruttorio, dalmomento che non è consentita al contribuente la partecipazione aquesta fase del procedimento di controllo) quantomeno indicare i fattiessenziali, nei termini e con le esemplificazioni sopra proposte, cheNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026rendono necessario l’accesso domiciliare per il prosieguo dellaverifica».2.3. Ciò precisato, questa Corte (nel citato precedente Cass. n.25049/2025) ha anche già evidenziato la portata, in tema di accessidomiciliari, della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo(CEDU) del 6 febbraio 2025, in causa n. 36617/18 più 12, [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri, che si è pronunciata sulla questione dellegaranzie spettanti ai contribuenti in sede di verifiche fiscali.Con tale sentenza la CEDU ha condannato l'Italia per violazionedell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell'uomo e delle libertà fondamentali sul presupposto chel'ordinamento interno non fornisce garanzie adeguate in relazione agliaccessi e alle ispezioni e alle verifiche effettuate dalla Guardia dicommerciali o professionali dei contribuenti, intesi in senso ampio equindi comprensive sia delle sedi legali che di eventuali succursali.Tale pronuncia non si riferisce, pertanto, alle verifiche fiscali pressoi luoghi di privata dimora (residenze e domicili), disciplinate dall’art.52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tant’è che la Corte EDU hasul punto espressamente affermato che la citata disposizione «imponerequisiti più rigorosi quando tali misure sono autorizzate conriferimento alle "abitazioni" in senso stretto, vale a dire alle residenzeprivate dei privati. In casi analoghi, l'autorizzazione può essererilasciata solo in caso di "gravi indizi di violazione" delle disposizionifiscali, che devono essere indicate nell'autorizzazione, e devono essereemesse da un pubblico ministero, un magistrato in Italia» (par. 108).Questa Corte ha quindi affermato che, in materia di accessodomiciliare al fine di effettuare verifiche fiscali, il quadro normativonazionale e la giurisprudenza di questa Corte, di cui sopra si è dataampia illustrazione, soddisfano «i requisiti di qualità imposti dallaNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026Convenzione» (sentenza Italgomme, par. 139) in quantosostanzialmente allineate alle indicazioni della Corte EDU (par. 148 e149 della sentenza citata), essendo rispettato l’obbligo per ilcontribuente di essere immediatamente informato dei motivi chegiustificano l’accesso domiciliare ed essendo previsto «un controllogiurisdizionale effettivo [della] misura contestata», ovvero il «controllodel rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e dellerestrizioni riguardanti le condizioni che giustificano» l’accessodomiciliare, precisandosi, quanto alla necessità di assicurare alcontribuente un tempestivo controllo giurisdizionale, che nella specie ilcontribuente non ha dedotto di avere attivato un’iniziativa giudizialediversa da quella oggetto del presente giudizio. Alla stregua dellecomplessive considerazioni svolte s’è anche affermato il principio percui in tema di verifiche fiscali con accesso domiciliare ex art. 52, comma2, del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di imposta sul valore aggiunto,applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi inforza del richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, incaso di contestazione giudiziale da parte del contribuente, il giudicetributario, anche in forza di quanto osservato dalla Corte EDU nellasentenza del 6 febbraio 2025, in causa n. 36617/18 più 12, [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri, è tenuto a verificare l’idoneità degli elementiofferti dall'ufficio tributario o dalla guardia di finanza, ad integrare igravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale e la correttezzadell’apprezzamento di quegli elementi da parte del Procuratore dellaRepubblica in sede di rilascio dell’autorizzazione, tenendo conto,quanto al requisito motivazionale, che se il provvedimento è motivatoper relationem, mediante recepimento dei rilievi dell'organorichiedente, l’amministrazione finanziaria, che degli effettidell’autorizzazione vuole avvalersi, deve produrre in giudizio non solotale provvedimento ma anche la richiesta in essa richiamata a finiNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026motivazionali, a pena di nullità del provvedimento autorizzatorio e,conseguenzialmente, dell’atto impositivo emesso sulla base delladocumentazione acquisita in esecuzione di quel provvedimento.2.4. Si è altresì stabilito che l’autorizzazione del Procuratore dellaRepubblica è necessaria per la legittimità dell’avviso di accertamento,con la conseguenza che la sua mancanza determina l’inutilizzabilitàdelle risultanze istruttorie e l’illegittimità dell’atto impositivo su di essefondato (Cass. n. 10275/2019; Cass. n. 673/2019; Cass. n.13711/2018; Cass. n. 32101/2018; così già Cass. n. 19689/2004).Anche la citata Cass. n. 25049/2025 ha ribadito che gli effettidell’eventuale illegittimità del provvedimento autorizzatorio all’accessodomiciliare, refluiscono sulla documentazione acquisita, che èinutilizzabile, e conseguentemente sulla legittimità dell’atto impositivoche sia fondato su quella documentazione, «non rilevando che talesanzione non sia prevista espressamente, in quanto essa deriva dallaregola generale secondo cui l'assenza di un presupposto di unprocedimento amministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso siarticola» atteso che: a) detta inutilizzabilità non abbisogna diun'espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regolagenerale secondo cui l'assenza del presupposto di un procedimentoamministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola; b) il compitodel giudice di vagliare le prove offerte in causa è circoscritto a quelledi cui abbia preventivamente riscontrato la rituale assunzione; c)l'acquisizione di un documento con violazione di legge non può rifluirea vantaggio del detentore, che sia l'autore di tale violazione, o ne siacomunque direttamente o indirettamente responsabile. Peraltro, aprescindere dalla verifica dell'esistenza o meno, nell'ordinamentotributario, di un principio generale di inutilizzabilità delle proveillegittimamente acquisite analogo a quello fissato per il processopenale dall'art. 191 del vigente cod. proc. pen., l'inutilizzabilità inNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026questione discende dal valore stesso dell'inviolabilità del domiciliosolennemente consacrato nell'art. 14 della costituzione».2.5. La CTR ha pienamente rispettato il predetto quadro normativoe giurisprudenziale, evidenziando ripetutamente che si era in presenzadi un’autorizzazione domiciliare, valutando la presenza in atti dellaautorizzazione del PM ed esaminando, con esauriente e congruamotivazione, la sussistenza dei gravi indizi di evasione, escludendola;in particolare ha evidenziato che la motivazione faceva riferimento adun progetto nazionale di misure di contrasto all'evasione fiscalederivante dal lavoro nel settore degli interventi di riqualificazioneenergetica del patrimonio edilizio di cui alla legge n. 296 del 2006 e gliindizi di violazione delle norme tributarie erano collegati al fatto di averricevuto due bonifici nel 2008 dell'importo totale di 6.900 € senza laprescritta dichiarazione ai fini dell'Iva; ciò non teneva conto del fattoche l’omessa dichiarazione era coerente con il regime fiscale deicosiddetti contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96 e seguentidella legge n. 244 del 2007, che esonera i contribuenti minimi IVA,quale il Casalini, dagli obblighi dichiarativi.2.6. A fronte di ciò il motivo erariale si limita a evidenziare che laCTR avrebbe falsamente applicato il disposto dell’art. 52 citato inquanto nel caso di specie trattavasi di locali promiscui, coincidendo laresidenza dell’imprenditore con la sede amministrativa dell’impresa.Il motivo appare inammissibile e comunque infondato.In primo luogo, la deduzione difensiva erariale mira chiaramentead una diversa ricognizione della fattispecie concreta. Le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudiziodi diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione dellanorma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferenteall'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuataNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamentela regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erroneadella esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione adessa di un contenuto che non possiede, avuto riguardoalla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di leggeconsiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto unanorma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essaprevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea aregolarla, o nel trarre dalla norma, in relazionealla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano lapur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativodell'art. 360, primo comma, n. 3, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640/2019; Cass. n.7187/2022).In secondo luogo, dalla sentenza, nella parte in cui riporta ilcontenuto dell’appello erariale, nonché dal contenuto del ricorso e delcontroricorso ma anche dagli atti processuali, acquisiti, emerge che laautorizzazione del PM, pur senza espressa indicazione del primo o delsecondo comma dell’art. 52 citato, faceva esplicito riferimentoall’accesso domiciliare e rinviava, quanto alla sussistenza dei graviindizi, alla richiesta della Guardia di Finanza; e in tali termini si èsviluppato il contraddittorio processuale tra le parti, dovendosi quindiconsiderare la questione necessariamente in termini di novità. L’ufficio,infatti, pur evidenziando che l’accesso si rendeva necessario poichénella residenza era anche la sede fiscale dell’impresa, esplicitava talecircostanza unicamente al fine di sostenere l’adeguatezza dellaNumero registro generale 7282/2018Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 9241/2026Data pubblicazione 12/04/2026motivazione dell’autorizzazione ma non al fine di escluderne lanecessità.3. Il ricorso va quindi rigettato, avendo la CTR motivato e deciso inconformità ai superiori principi. Segue la condanna dell’Agenzia delleentrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente.La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichil’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 1778/2016). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate alpagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, spese cheliquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi,spese generali nella misura del 15%, IVA e CP se dovuti.Così deciso in Roma in data 7 gennaio 2026.Il consigliere estensore La Presidente