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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 23394/2022

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guente PU SENTENZA sul ricorso n. 7149 - 2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

MNGNZE49DO7D969X - [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA]' METROPOLITANA di GENOVA - [OSCURATO:PARTITA_IVA] / [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore (succeduta ex lege alla Provincia di Genova), elettivamente domiciliata in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.17z- CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1153 dei 11/30.7.2018 della Corte d'Appello di Genova, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 9 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Ovidio, che ha concluso per il rigetto del ricorso, uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con verbale elevato il 24.3.2010 agenti dell' "Arpal" di Genova contestavano alla "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. e ad [OSCURATO:PERSONA] che l'impianto di depurazione dei reflui urbani, sito nel Comune di Cogoleto, località Arrestra, non era munito del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Genova.

2. Con ordinanza del 13.3.2014 la Provincia di Genova ingiungeva alla "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. e ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in via solidale, della somma di euro 15.010,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'illecito di cui all'art. 124 del dec.

Igs. n. 152/2006.

3. Con ricorso al Tribunale di Genova la "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione.

Instavano, tra l'altro, per l'annullamento dell'ingiunzione.

4. Resisteva la Provincia di Genova.

5. Nel corso del giudizio i ricorrenti eccepivano la carenza di potestà sanzionatoria in capo alla Provincia di Genova.

6. Con sentenza n. 788/2016 il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione, confermava l'ingiunzione e condannava gli opponenti alle spese di lite.

7. La "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] di Genova (già Provincia di Genova).

8. Con sentenza n. 1153 dei 11/30.7.2018 la Corte d'Appello di Genova rigettava il gravame e condannava gli appellanti in solido alle spese del grado.

Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo di gravame - con il quale era stato censurato il primo dictum nella parte in cui la Provincia di Genova era stata reputata competente ad emettere l'ordinanza/ingiunzione - ed in aderenza al suo "precedente" del 31.5.2017 pronunciato in analoga vicenda, che l'art. 42, 2° co., lett. b), della legge della Regione Liguria n. 43/1995 - come autenticamente interpretato dall'art. 22 della legge Regione Liguria n. 41/2014 - con il quale si era inteso in materia di scarichi delegare alla irrogazione delle sanzioni amministrative, anche pecuniarie, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e dunque, nella specie, la Provincia di Genova, permaneva impregiudicato pur a seguito dell'entrata in vigore del dec.

Igs. n. 152/2006 (T.U. in materia di ambiente).

Evidenziava ulteriormente che siffatta opzione esegetica non risultava contraddetta dall'art. 117, 2° co., lett. s), Cost., ove è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della "tutela dell'ambiente".

Evidenziava segnatamente, nel solco della pronuncia n. 28/1996 della Corte costituzionale, che la competenza sanzionatrice accede alla materia sostanziale in chiave rafforzatrice, sicché, nel quadro della previsione di cui all'art. 17, 3° co., della legge n. 689/1981, nulla ostava a che le regioni delegassero la potestà sanzionatoria analogamente alla delegabilità delle funzioni amministrative primarie.

Evidenziava la corte, in ordine al primo profilo di contestazione - con cui gli appellanti avevano addotto, a fondamento del loro difetto di legittimazione passiva, che il Comune di Cogoleto aveva conservato la proprietà dell'impianto di depurazione - veicolato dagli ulteriori motivi d'appello, che l'art. 133, 2° co., del dec.

Igs. n. 152/2006 sanziona "chiunque" effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, sicché impone al soggetto che gestisce l'attività da cui trae origine lo scarico, di assicurarsi comunque che lo scarico sia stato autorizzato.

Evidenziava la corte, in ordine al secondo profilo di contestazione - con cui gli appellanti avevano addotto, a fondamento del loro difetto di legittimazione passiva, che, in dipendenza della convenzione intercorsa in data 16.4.2004 tra l' "AATO" e l'allora "AMGA" s.p.a. (ora "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.), la "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva agito in veste di mero gestore operativo, vincolato alle direttive impartitegli, sicché l'autore della violazione doveva identificarsi con l' "AATO" - veicolato dagli ulteriori motivi d'appello, che, alla stregua dell'ampia prefigurazione di cui al 2° co. dell'art. 133 del dec.

Igs. n. 152/2006, il responsabile era da identificare con il soggetto autore materiale della condotta vietata, che direttamente effettua o mantiene lo scarico, a nulla rilevando le concorrenti responsabilità di soggetti terzi.

9. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] di Genova (succeduta ex lege alla Provincia di Genova) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

10. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

11. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 135 del dec.

Igs. n. 152/2006 che ha abrogato l'art. 56 del dec.

Igs. n. 152/999.

Premettono che è senz'altro rilevabile d'ufficio - così come ha ritenuto la Corte d'Appello di Genova - l'eccezione relativa alla carenza in astratto di potere sanzionatorio, relativa al difetto assoluto di attribuzione in capo alla Provincia di Genova (ora [OSCURATO:PERSONA] di Genova).

Indi deducono che la Provincia di Genova, allorché ha pronunciato l'ordinanza- ingiunzione opposta, ha esercitato un potere che nessuna norma le accorda ovvero ha operato in carenza assoluta di potere con susseguente nullità dell'ingiunzione.

Deducono segnatamente che, ai sensi dell'art. 135, 10 co., del dec.

Igs. n. 152/2006 ("in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità"), in dipendenza della soppressione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle provincie autonome" figurante nell'abrogato testo dell'art. 56 del dec.

Igs. n. 152/1999, non vi è margine alcuno ché le regioni deleghino la potestà di elevare sanzioni ad altri enti o autorità.

Deducono segnatamente che l'inciso finale del 10 co. dell'art. 135 cit. - "fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità" - fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 133, 8° co., del dec.

Igs. n. 152/2006, per le quali è competente il comune.

Deducono quindi che l'unico soggetto abilitato ad irrogare sanzioni per gli illeciti amministrativi in materia ambientale è la Regione e non vi è possibilità che la Regione deleghi, neppure con una legge regionale, ad altro soggetto tale potestà.

Deducono ulteriormente che la patrocinata opzione esegetica rinviene riscontro nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 133/2012.

Deducono comunque che, seppur la Regione Liguria avesse legiferato nella materia ambientale e delegato alle province la potestà sanzionatoria, avrebbe nondimeno emanato norme in materia riservata, ai sensi dell'art. 117, 2° co., lett. s), Cost., alla legislazione esclusiva statale e, dunque, avrebbe dato vita a disposizioni costituzionalmente illegittime (cfr. ricorso, pag. 17).

12. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e dell'art. 133, 2° co., del dec.

Igs. n. 152/2006.

Deducono che ha errato la Corte di Genova a reputarli passivamente legittimati, ossia a reputarli responsabili.

Deducono che la "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. è società controllata dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., società, quest'ultima, affidataria esclusiva della gestione dell'impianto di depurazione e nella quale sarebbe stato da identificare l'effettivo trasgressore (cfr. ricorso, pag. 27).

Deducono che l'impianto di depurazione è di proprietà del Comune di Cogoleto e che l' "[OSCURATO:SOCIETA]." svolge la sola funzione di gestore del servizio idrico integrato (cfr. ricorso, pag. 28).

Deducono che a seguito della riorganizzazione del servizio idrico integrato la programmazione degli investimenti è prerogativa dell' "AATO" (cfr. ricorso, pag. 28).

Deducono che, onde comprendere le modalità di gestione del servizio idrico integrato, occorre tener conto della convenzione sottoscritta in data 16.4.2004 con I' "AATO" e della convenzione aggiuntiva stipulata in data 5.10.2009 (cfr. ricorso, pag. 28).

Deducono che la convenzione del 16.4.2004 prevede espressamente l'eterodirezione dell'attività di "[OSCURATO:SOCIETA].", che, essendo assoggettata alle scelte vq 6 dell'Autorità d'ambito ed a quelle del Gestore d'ambito, non ha alcun potere in ordine al completamento degli impianti e perciò non è sanzionabile qualora gli impianti non siano dotati di autorizzazione allo scarico (cfr. ricorso, pagg. 31 - 32).

Deducono, per altro verso, che nella specie deve reputarsi insussistente l'elemento psicologico postulato dall'art. 3 della legge n. 689/1981 (cfr. ricorso, pag. 33).

Deducono, per altro verso ancora, che in ogni caso il Gestore d'ambito ha sempre provveduto alle necessarie attività di manutenzione e progettazione (cfr. ricorso, pagg. 34 - 35).

Deducono poi che l'impianto alla cui gestione si correla la sanzione amministrativa, costituisce un servizio essenziale e la "[OSCURATO:SOCIETA]." non ne ha la disponibilità ai fini della sua attivazione e/o disattivazione (cfr. ricorso, pag. 35).

Deducono ancora che la "[OSCURATO:SOCIETA]." opera in totale assenza di autonomia decisionale (cfr. ricorso, pag. 36) e che, in quanto mero gestore operativo, soggiace "alla programmazione degli investimenti e degli interventi determinati dall'AATO ma anche alle determinazioni del proprio Gestore d'Ambito" (così ricorso, pag. 37).

Deducono in conclusione che la titolarità dell'attività va riferita al Gestore d'ambito ovvero a "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. (già "AMGA" s.p.a.) (cfr. ricorso, pag. 37).

13. Il primo motivo è privo di fondamento e va respinto.

14. E' sufficiente il riferimento all'elaborazione di questa Corte.

Segnatamente, all'insegnamento secondo cui, in tema di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico, l'art. 117, 2° co., lett. s), Cost. (che, nell'affidare in via esclusiva alla competenza statale la disciplina dell'ambiente nella sua interezza, dettando standards uniformi di tutela, non esclude, nel rispetto di tali soglie minime, il concorrente potere di regioni e province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati), l'art. 135 del dec.

Igs. n. 152 del 2006 (che, nel fare salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli, così impedendo di ritenere che il legislatore abbia introdotto un principio inderogabile di competenza regionale) ed il successivo art. 170 (che, fino alla adozione dei corrispondenti atti sulla base della nuova normativa, fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione della previgente disciplina abrogata - nonché l'intero impianto del dec.

Igs. n. 152 - che attribuisce alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri in materia) impediscono di ritenere sussistente un principio fondamentale della legislazione statale idoneo a spiegare efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali, preesistenti al citato dec.

Igs. n. 152, che abbiano delegato alle Province ordinarie il potere sanzionatorio; cosicché - ha proseguito nell'occasione questa Corte - non possono essere considerati nulli, siccome emessi in carenza del relativo potere, i provvedimenti sanzionatori adottati dalle amministrazioni all'uopo delegate dalla Regione (cfr. Cass. (ord.) 27.1.2020, n. 1739.

La fattispecie in tale circostanza vagliata da questa Corte concerneva - così come quella oggetto del ricorso per cassazione in disamina - l'affermata potestà sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] di Genova in materia di inquinamento idrico, sulla base della delega prevista dall'art. 42, 2° co., lett.

B), della legge Regione Liguria n. 43 del 1995).

Segnatamente, all'insegnamento secondo cui, in tema di tutela delle acque da inquinamento, sussiste la potestà sanzionatoria delle Province per effetto di delega da parte delle Regioni, avendo l'art. 135 del dec.

Igs. n. 152/2006 provveduto solo ad un riordino e coordinamento delle pregresse disposizioni disciplinanti la materia, nel cui quadro si delinea una competenza trasversale, in piena coerenza con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto che ciascuna Regione è abilitata a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali nel rispetto degli artt. 117, 2° co., lett. s), e 118, 1° co. e 2° co., Cost. (Cass. (ord.) 29.4.2020, n. 8364 (Rv. 657643 -02)).

15. Su tale scorta in nessun modo possono recepirsi gli assunti dei ricorrenti.

Ovvero l'assunto secondo cui "non può ritenersi valida delega la legge Reg.

Liguria n. 43/95 (...), posto che essa è addirittura precedente alla normativa statale (D.Igs. 152/2006) e quindi evidentemente superata dalla stessa, oltre a essere in evidente contrasto con quest'ultima" (così ricorso, pag. 22).

Ovvero l'assunto secondo cui "non possa in alcun modo valere una norma di interpretazione autentica, emanata dalla stessa Regione Liguria e contenuta nell'art. 22 della Legge Regionale n. 41/2014, a consentire la reviviscenza della norma precedente e/o a munirla di forza ed efficacia tale da superare de plano (...) la contrastante normativa statale (...) successivamente intervenuta (...)" (così ricorso, pag. 23).

Ovvero l'assunto secondo cui ha errato la Corte di Genova a ritenere che il potere sanzionatorio non sia configurabile come materia autonoma (cfr. ricorso, pag. 23).

16. Alla stregua delle premesse argomentazioni resta assorbita la delibazione dell'eccezione, in verità pregiudiziale di rito, sollevata dalla controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 4 - 5), secondo cui la quaestio della carenza di potestà sanzionatoria in capo alla Provincia di Genova è stata dalle controparti tardivamente prospettata in prime cure e non è rilevabile d'ufficio (la quaestio de qua era stata reputata tardiva ed inammissibile in prime cure; ammissibile e respinta in seconde cure: cfr. ricorso, pagg. 5 - 6).Cosicché è vana l'esplicitazione di qualsivoglia possibile rilievo al riguardo.

Ovvero del rilievo concernente il "se" la controricorrente avrebbe dovuto in questa sede riproporre o meno la quaestio de qua sub specie di ricorso incidentale condizionato (cfr. Cass. 5.1.2017, n. 134, secondo cui il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest'ultima, del resto, non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio; Cass. (ord.) 15.10.2021, n. 28400; Cass. 9.11.2016, n. 22841; Cass.10.12.2009, n. 25821).

Ovvero del rilievo per cui la riferita preliminare eccezione non è, a rigore, priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 18.6.2021, n. 17569, secondo cui, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia; soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, mentre il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con l'atto di opposizione (nella riferita occasione questa Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tardivamente proposta la dedotta eccezione di incompetenza della Provincia di Genova ad adottare ordinanza ingiunzione per la violazione degli artt. 124 e 133, 2° co., del dec.

Igs. n. 152/2006, non profilandosi un'ipotesi di incompetenza assoluta rilevabile d'ufficio, atteso che la Regione Liguria aveva già attribuito alla provincia, con l'art. 42 della legge regionale n. 43/1995, il potere di comminare sanzioni in tale materia e che l'art. 22 della legge regionale n. 41/2014 consentiva di ritenere che detta competenza fosse riferibile anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 135 del dec.

Igs. n. 152/2006)).

17. Il secondo motivo del pari è privo di fondamento e va respinto.

18. Alla luce dell'operata analitica enunciazione dei passaggi salienti del secondo mezzo di impugnazione, è ben evidente che con il secondo mezzo i ricorrenti censurano il giudizio "di fatto" sulla cui scorta la corte d'appello ha affermato la loro responsabilità amministrativa.

Il motivo in disamina è da qualificare, dunque, in via esclusiva ai sensi del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ.

Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

19. Su tale scorta si reputa ulteriormente quanto segue.

Il giudizio di appello è stato iscritto a ruolo nel 2016.

Il secondo dictum ha in toto confermato il primo dictum.

Conseguentemente si applica ratione temporis (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860) al caso di specie la previsione di cui all'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774, secondo cui in ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, 5 0 co., cod. proc. dv., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod./( ( proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse).

20. In ogni caso l'impugnato dictum è immune da qualsivoglia ipotesi di "anomalia motivazionale" suscettibile di acquisire valenza alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Difatti - lo si è anticipato - la corte distrettuale ha in modo compiuto ed intellegibile esplicitato, pur in parte qua agitur, le ragioni del suo dictum.

21. In ogni caso l'impugnato dictum è ineccepibile in diritto.

Invero, da un canto, l'infrazione amministrativa prevista dall'art. 133, 2° co., del dec.

Igs. n. 152/2006, che punisce "chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie (...) senza l'autorizzazione", non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata (cfr. Cass. 27.1.2020, n. 1740; Cass. (ord.) 29.4.2020, n. 8364 (Rv. 657643-03)).

Invero, d'altro canto, il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) dà corpo ad una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (cfr. Cass. 12.5.2006, n. 11012; Cass. 11.6.2007, n.13610; Cass. (ord.) 31.7.2018, n. 20219, secondo cui l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso).

22. In pari tempo ed in fondo, con il motivo in esame, i ricorrenti si dolgono per l'asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze di causa.

E tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass.10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).

23. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

24. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di Genova, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vinc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente PU SENTENZA sul ricorso n. 7149 - 2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. MNGNZE49DO7D969X - [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA]' METROPOLITANA di GENOVA - [OSCURATO:PARTITA_IVA] / [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore (succeduta ex lege alla Provincia di Genova), elettivamente domiciliata in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.17z- CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1153 dei 11/30.7.2018 della Corte d'Appello di Genova, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 9 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Ovidio, che ha concluso per il rigetto del ricorso, uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con verbale elevato il 24.3.2010 agenti dell' "Arpal" di Genova contestavano alla "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. e ad [OSCURATO:PERSONA] che l'impianto di depurazione dei reflui urbani, sito nel Comune di Cogoleto, località Arrestra, non era munito del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Genova. 2. Con ordinanza del 13.3.2014 la Provincia di Genova ingiungeva alla "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. e ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in via solidale, della somma di euro 15.010,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'illecito di cui all'art. 124 del dec. Igs. n. 152/2006. 3. Con ricorso al Tribunale di Genova la "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione. Instavano, tra l'altro, per l'annullamento dell'ingiunzione. 4. Resisteva la Provincia di Genova. 5. Nel corso del giudizio i ricorrenti eccepivano la carenza di potestà sanzionatoria in capo alla Provincia di Genova. 6. Con sentenza n. 788/2016 il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione, confermava l'ingiunzione e condannava gli opponenti alle spese di lite. 7. La "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] di Genova (già Provincia di Genova). 8. Con sentenza n. 1153 dei 11/30.7.2018 la Corte d'Appello di Genova rigettava il gravame e condannava gli appellanti in solido alle spese del grado. Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo di gravame - con il quale era stato censurato il primo dictum nella parte in cui la Provincia di Genova era stata reputata competente ad emettere l'ordinanza/ingiunzione - ed in aderenza al suo "precedente" del 31.5.2017 pronunciato in analoga vicenda, che l'art. 42, 2° co., lett. b), della legge della Regione Liguria n. 43/1995 - come autenticamente interpretato dall'art. 22 della legge Regione Liguria n. 41/2014 - con il quale si era inteso in materia di scarichi delegare alla irrogazione delle sanzioni amministrative, anche pecuniarie, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e dunque, nella specie, la Provincia di Genova, permaneva impregiudicato pur a seguito dell'entrata in vigore del dec. Igs. n. 152/2006 (T.U. in materia di ambiente). Evidenziava ulteriormente che siffatta opzione esegetica non risultava contraddetta dall'art. 117, 2° co., lett. s), Cost., ove è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della "tutela dell'ambiente". Evidenziava segnatamente, nel solco della pronuncia n. 28/1996 della Corte costituzionale, che la competenza sanzionatrice accede alla materia sostanziale in chiave rafforzatrice, sicché, nel quadro della previsione di cui all'art. 17, 3° co., della legge n. 689/1981, nulla ostava a che le regioni delegassero la potestà sanzionatoria analogamente alla delegabilità delle funzioni amministrative primarie. Evidenziava la corte, in ordine al primo profilo di contestazione - con cui gli appellanti avevano addotto, a fondamento del loro difetto di legittimazione passiva, che il Comune di Cogoleto aveva conservato la proprietà dell'impianto di depurazione - veicolato dagli ulteriori motivi d'appello, che l'art. 133, 2° co., del dec. Igs. n. 152/2006 sanziona "chiunque" effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, sicché impone al soggetto che gestisce l'attività da cui trae origine lo scarico, di assicurarsi comunque che lo scarico sia stato autorizzato. Evidenziava la corte, in ordine al secondo profilo di contestazione - con cui gli appellanti avevano addotto, a fondamento del loro difetto di legittimazione passiva, che, in dipendenza della convenzione intercorsa in data 16.4.2004 tra l' "AATO" e l'allora "AMGA" s.p.a. (ora "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.), la "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva agito in veste di mero gestore operativo, vincolato alle direttive impartitegli, sicché l'autore della violazione doveva identificarsi con l' "AATO" - veicolato dagli ulteriori motivi d'appello, che, alla stregua dell'ampia prefigurazione di cui al 2° co. dell'art. 133 del dec. Igs. n. 152/2006, il responsabile era da identificare con il soggetto autore materiale della condotta vietata, che direttamente effettua o mantiene lo scarico, a nulla rilevando le concorrenti responsabilità di soggetti terzi. 9. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] di Genova (succeduta ex lege alla Provincia di Genova) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 10. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 11. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 135 del dec. Igs. n. 152/2006 che ha abrogato l'art. 56 del dec. Igs. n. 152/999. Premettono che è senz'altro rilevabile d'ufficio - così come ha ritenuto la Corte d'Appello di Genova - l'eccezione relativa alla carenza in astratto di potere sanzionatorio, relativa al difetto assoluto di attribuzione in capo alla Provincia di Genova (ora [OSCURATO:PERSONA] di Genova). Indi deducono che la Provincia di Genova, allorché ha pronunciato l'ordinanza- ingiunzione opposta, ha esercitato un potere che nessuna norma le accorda ovvero ha operato in carenza assoluta di potere con susseguente nullità dell'ingiunzione. Deducono segnatamente che, ai sensi dell'art. 135, 10 co., del dec. Igs. n. 152/2006 ("in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità"), in dipendenza della soppressione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle provincie autonome" figurante nell'abrogato testo dell'art. 56 del dec. Igs. n. 152/1999, non vi è margine alcuno ché le regioni deleghino la potestà di elevare sanzioni ad altri enti o autorità. Deducono segnatamente che l'inciso finale del 10 co. dell'art. 135 cit. - "fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità" - fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 133, 8° co., del dec. Igs. n. 152/2006, per le quali è competente il comune. Deducono quindi che l'unico soggetto abilitato ad irrogare sanzioni per gli illeciti amministrativi in materia ambientale è la Regione e non vi è possibilità che la Regione deleghi, neppure con una legge regionale, ad altro soggetto tale potestà. Deducono ulteriormente che la patrocinata opzione esegetica rinviene riscontro nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 133/2012. Deducono comunque che, seppur la Regione Liguria avesse legiferato nella materia ambientale e delegato alle province la potestà sanzionatoria, avrebbe nondimeno emanato norme in materia riservata, ai sensi dell'art. 117, 2° co., lett. s), Cost., alla legislazione esclusiva statale e, dunque, avrebbe dato vita a disposizioni costituzionalmente illegittime (cfr. ricorso, pag. 17). 12. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e dell'art. 133, 2° co., del dec. Igs. n. 152/2006. Deducono che ha errato la Corte di Genova a reputarli passivamente legittimati, ossia a reputarli responsabili. Deducono che la "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. è società controllata dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., società, quest'ultima, affidataria esclusiva della gestione dell'impianto di depurazione e nella quale sarebbe stato da identificare l'effettivo trasgressore (cfr. ricorso, pag. 27). Deducono che l'impianto di depurazione è di proprietà del Comune di Cogoleto e che l' "[OSCURATO:SOCIETA]." svolge la sola funzione di gestore del servizio idrico integrato (cfr. ricorso, pag. 28). Deducono che a seguito della riorganizzazione del servizio idrico integrato la programmazione degli investimenti è prerogativa dell' "AATO" (cfr. ricorso, pag. 28). Deducono che, onde comprendere le modalità di gestione del servizio idrico integrato, occorre tener conto della convenzione sottoscritta in data 16.4.2004 con I' "AATO" e della convenzione aggiuntiva stipulata in data 5.10.2009 (cfr. ricorso, pag. 28). Deducono che la convenzione del 16.4.2004 prevede espressamente l'eterodirezione dell'attività di "[OSCURATO:SOCIETA].", che, essendo assoggettata alle scelte vq 6 dell'Autorità d'ambito ed a quelle del Gestore d'ambito, non ha alcun potere in ordine al completamento degli impianti e perciò non è sanzionabile qualora gli impianti non siano dotati di autorizzazione allo scarico (cfr. ricorso, pagg. 31 - 32). Deducono, per altro verso, che nella specie deve reputarsi insussistente l'elemento psicologico postulato dall'art. 3 della legge n. 689/1981 (cfr. ricorso, pag. 33). Deducono, per altro verso ancora, che in ogni caso il Gestore d'ambito ha sempre provveduto alle necessarie attività di manutenzione e progettazione (cfr. ricorso, pagg. 34 - 35). Deducono poi che l'impianto alla cui gestione si correla la sanzione amministrativa, costituisce un servizio essenziale e la "[OSCURATO:SOCIETA]." non ne ha la disponibilità ai fini della sua attivazione e/o disattivazione (cfr. ricorso, pag. 35). Deducono ancora che la "[OSCURATO:SOCIETA]." opera in totale assenza di autonomia decisionale (cfr. ricorso, pag. 36) e che, in quanto mero gestore operativo, soggiace "alla programmazione degli investimenti e degli interventi determinati dall'AATO ma anche alle determinazioni del proprio Gestore d'Ambito" (così ricorso, pag. 37). Deducono in conclusione che la titolarità dell'attività va riferita al Gestore d'ambito ovvero a "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. (già "AMGA" s.p.a.) (cfr. ricorso, pag. 37). 13. Il primo motivo è privo di fondamento e va respinto. 14. E' sufficiente il riferimento all'elaborazione di questa Corte. Segnatamente, all'insegnamento secondo cui, in tema di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico, l'art. 117, 2° co., lett. s), Cost. (che, nell'affidare in via esclusiva alla competenza statale la disciplina dell'ambiente nella sua interezza, dettando standards uniformi di tutela, non esclude, nel rispetto di tali soglie minime, il concorrente potere di regioni e province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati), l'art. 135 del dec. Igs. n. 152 del 2006 (che, nel fare salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli, così impedendo di ritenere che il legislatore abbia introdotto un principio inderogabile di competenza regionale) ed il successivo art. 170 (che, fino alla adozione dei corrispondenti atti sulla base della nuova normativa, fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione della previgente disciplina abrogata - nonché l'intero impianto del dec. Igs. n. 152 - che attribuisce alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri in materia) impediscono di ritenere sussistente un principio fondamentale della legislazione statale idoneo a spiegare efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali, preesistenti al citato dec. Igs. n. 152, che abbiano delegato alle Province ordinarie il potere sanzionatorio; cosicché - ha proseguito nell'occasione questa Corte - non possono essere considerati nulli, siccome emessi in carenza del relativo potere, i provvedimenti sanzionatori adottati dalle amministrazioni all'uopo delegate dalla Regione (cfr. Cass. (ord.) 27.1.2020, n. 1739. La fattispecie in tale circostanza vagliata da questa Corte concerneva - così come quella oggetto del ricorso per cassazione in disamina - l'affermata potestà sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] di Genova in materia di inquinamento idrico, sulla base della delega prevista dall'art. 42, 2° co., lett. B), della legge Regione Liguria n. 43 del 1995). Segnatamente, all'insegnamento secondo cui, in tema di tutela delle acque da inquinamento, sussiste la potestà sanzionatoria delle Province per effetto di delega da parte delle Regioni, avendo l'art. 135 del dec. Igs. n. 152/2006 provveduto solo ad un riordino e coordinamento delle pregresse disposizioni disciplinanti la materia, nel cui quadro si delinea una competenza trasversale, in piena coerenza con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto che ciascuna Regione è abilitata a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali nel rispetto degli artt. 117, 2° co., lett. s), e 118, 1° co. e 2° co., Cost. (Cass. (ord.) 29.4.2020, n. 8364 (Rv. 657643 -02)). 15. Su tale scorta in nessun modo possono recepirsi gli assunti dei ricorrenti. Ovvero l'assunto secondo cui "non può ritenersi valida delega la legge Reg. Liguria n. 43/95 (...), posto che essa è addirittura precedente alla normativa statale (D.Igs. 152/2006) e quindi evidentemente superata dalla stessa, oltre a essere in evidente contrasto con quest'ultima" (così ricorso, pag. 22). Ovvero l'assunto secondo cui "non possa in alcun modo valere una norma di interpretazione autentica, emanata dalla stessa Regione Liguria e contenuta nell'art. 22 della Legge Regionale n. 41/2014, a consentire la reviviscenza della norma precedente e/o a munirla di forza ed efficacia tale da superare de plano (...) la contrastante normativa statale (...) successivamente intervenuta (...)" (così ricorso, pag. 23). Ovvero l'assunto secondo cui ha errato la Corte di Genova a ritenere che il potere sanzionatorio non sia configurabile come materia autonoma (cfr. ricorso, pag. 23). 16. Alla stregua delle premesse argomentazioni resta assorbita la delibazione dell'eccezione, in verità pregiudiziale di rito, sollevata dalla controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 4 - 5), secondo cui la quaestio della carenza di potestà sanzionatoria in capo alla Provincia di Genova è stata dalle controparti tardivamente prospettata in prime cure e non è rilevabile d'ufficio (la quaestio de qua era stata reputata tardiva ed inammissibile in prime cure; ammissibile e respinta in seconde cure: cfr. ricorso, pagg. 5 - 6).Cosicché è vana l'esplicitazione di qualsivoglia possibile rilievo al riguardo. Ovvero del rilievo concernente il "se" la controricorrente avrebbe dovuto in questa sede riproporre o meno la quaestio de qua sub specie di ricorso incidentale condizionato (cfr. Cass. 5.1.2017, n. 134, secondo cui il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest'ultima, del resto, non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio; Cass. (ord.) 15.10.2021, n. 28400; Cass. 9.11.2016, n. 22841; Cass.10.12.2009, n. 25821). Ovvero del rilievo per cui la riferita preliminare eccezione non è, a rigore, priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 18.6.2021, n. 17569, secondo cui, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia; soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, mentre il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con l'atto di opposizione (nella riferita occasione questa Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tardivamente proposta la dedotta eccezione di incompetenza della Provincia di Genova ad adottare ordinanza ingiunzione per la violazione degli artt. 124 e 133, 2° co., del dec. Igs. n. 152/2006, non profilandosi un'ipotesi di incompetenza assoluta rilevabile d'ufficio, atteso che la Regione Liguria aveva già attribuito alla provincia, con l'art. 42 della legge regionale n. 43/1995, il potere di comminare sanzioni in tale materia e che l'art. 22 della legge regionale n. 41/2014 consentiva di ritenere che detta competenza fosse riferibile anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 135 del dec. Igs. n. 152/2006)). 17. Il secondo motivo del pari è privo di fondamento e va respinto. 18. Alla luce dell'operata analitica enunciazione dei passaggi salienti del secondo mezzo di impugnazione, è ben evidente che con il secondo mezzo i ricorrenti censurano il giudizio "di fatto" sulla cui scorta la corte d'appello ha affermato la loro responsabilità amministrativa. Il motivo in disamina è da qualificare, dunque, in via esclusiva ai sensi del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 19. Su tale scorta si reputa ulteriormente quanto segue. Il giudizio di appello è stato iscritto a ruolo nel 2016. Il secondo dictum ha in toto confermato il primo dictum. Conseguentemente si applica ratione temporis (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860) al caso di specie la previsione di cui all'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774, secondo cui in ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, 5 0 co., cod. proc. dv., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod./( ( proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse). 20. In ogni caso l'impugnato dictum è immune da qualsivoglia ipotesi di "anomalia motivazionale" suscettibile di acquisire valenza alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. Difatti - lo si è anticipato - la corte distrettuale ha in modo compiuto ed intellegibile esplicitato, pur in parte qua agitur, le ragioni del suo dictum. 21. In ogni caso l'impugnato dictum è ineccepibile in diritto. Invero, da un canto, l'infrazione amministrativa prevista dall'art. 133, 2° co., del dec. Igs. n. 152/2006, che punisce "chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie (...) senza l'autorizzazione", non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata (cfr. Cass. 27.1.2020, n. 1740; Cass. (ord.) 29.4.2020, n. 8364 (Rv. 657643-03)). Invero, d'altro canto, il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) dà corpo ad una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (cfr. Cass. 12.5.2006, n. 11012; Cass. 11.6.2007, n.13610; Cass. (ord.) 31.7.2018, n. 20219, secondo cui l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso). 22. In pari tempo ed in fondo, con il motivo in esame, i ricorrenti si dolgono per l'asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze di causa. E tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass.10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 23. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 24. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di Genova, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vinc
Sentenza Cassazione n. 23394/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris