CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10213/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta ex art. 629 bis cod. proc. peli, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del Tribunale di Bergamo divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli 635 e 582-590 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato l'incolpevole mancata conoscenza del processo assumendo non essersi mai instaurato un reale rapporto professionale con il suo difensore. La Corte di appello, invece, premesso che il ricorrente nel corso delle indagini preliminari aveva sottoscritto in data 15/1/2015 un verbale di identificazione e di elezione di domicilio presso il proprio difensore di ufficio, redatto dalla P.G., ha ritenuto che l'instaurazione di un reale rapporto difensionale tra il ricorrente ed il difensore domiciliatario emergeva anche dal verbale di udienza dibattimentale del 27/10/2017, allorché il sostituto del difensore di ufficio del Precaj, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava che quest'ultimo era stato contattato dal difensore della persona offesa querelante per trovare un eventuale accordo transattivo, ed aveva chiesto pertanto un rinvio dell'udienza, che era stato disposto a tale scopo dal Tribunale. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Brescia l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, formulando un unico motivo di doglianza con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione, sul rilievo che il Precaj aveva eletto domicilio presso il difensore nel corso delle indagini preliminari, contestualmente al verbale di identificazione, ed era stato poi il solo difensore di ufficio, in proprio e quale domiciliatario del suo assistito, a ricevere la notificazione dell'avviso delle indagini preliminari e, poi, del decreto di citazione diretta a giudizio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché l'effettiva conoscenza dell'instaurazione del processo penale a carico dell'imputato non poteva essere desunta da mere presunzioni, quale quella fondata su quanto riferito all'udienza dibattimentale del 27/10/2010 dal sostituto del difensore di ufficio. 3. Con requisitoria scritta del 25 settembre 2023 il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto nel difetto delle condizioni richieste dall'art. 625 ter cod. proc. pen. Va premesso che l'ordinanza impugnata non si pone in alcun modo in contrasto con i principi più volte affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, secondo cui un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, solo se l'imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico. Muovendo da tali premesse, le sezioni unite hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Conseguentemente, deve ritenersi ormai acquisito, alla luce dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U., n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. U. n. 23984 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420). Nel procedimento di cui si tratta, però, la Corte di appello, senza discostarsi in alcun modo da tali principi ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato valorizzando un quid pluris rispetto alla elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], costituito dal verbale dell'udienza dibattimentale del 27/10/2017, allorché il sostituto del difensore di ufficio del Precaj aveva chiesto un rinvio dell'udienza, poi accordato, giustificando la richiesta con contatti intervenuti tra lo stesso difensore ed il legale della persona offesa querelante per trovare un eventuale accordo transattivo. Senza incorrere in alcun vizio logico, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto potersi desumere da tale verbale l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e il Precaj, al quale il primo, evidentemente, intendeva trasmettere la sollecitazione del difensore della persona offesa, atteso che, altrimenti, non avrebbero avuto senso le trattative con quest'ultimo, nè può in alcun modo ritenersi significativo che le trattative non siano poi andate a buon fine, esito attribuibile alle più diverse ragioni, in alcun modo esplicitate dal difensore. In tal modo la Corte territoriale si è adeguata al condivisibile principio di diritto, al quale si intende dare continuità, secondo cui dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, Sentenza n. 11813 del 24/11/2020 Rv. 281483). Tali ulteriori indici dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato sono stati non illogicamente riconosciuti dalla Corte di appello nei dichiarati contatti tra i difensori delle parti private ai fini transattivi, in quanto spiegabili soltanto con l'esistenza di un sottostante rapporto professionale tra difensore di ufficio ed imputato al quale il primo, evidentemente, intendeva trasmettere la sollecitazione del difensore della persona offesa, né, del resto, la difesa del Precaj ha prospettato dinanzi alla Corte di appello, o anche soltanto con il ricorso per Cassazione, un senso diverso da attribuire alla richiesta di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così come mai, nemmeno con il ricorso per cassazione, la difesa ha attribuito ad un'eventuale irrintracciabilità del ricorrente l'esito infruttuoso delle trattative con la difesa della persona offesa. 2. Il ricorso, pertanto, proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 625 ter cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis