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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11348/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];537 - controricorrente -avverso la sentenza n. 277/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 16/11/2021 R.G.N. 5/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026Data pubblicazione 27/04/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Ancona rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. controla sentenza del Tribunale della medesima sede che pure avevarigettato l’opposizione di detta società al decreto ingiuntivo,chiesto ed ottenuto dal lavoratore attuale controricorrente, peril pagamento di differenze retributive, ed aveva, altresì, respintola domanda riconvenzionale proposta dalla medesima societàcon quale chiedeva la condanna del lavoratore al pagamentodell’indennità di preavviso conseguente alle dimissionivolontarie.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riferite ledoglianze formulate dall’appellante, partiva dall’analisi dellepretese retributive di cui al ricorso per decreto ingiuntivoriconducibili all’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasfuso, poi,nell’accordo individuale del successivo 27.2.2014, e rilevava cheil primo giudice aveva ritenuto che tale accordo fosse sottopostoad una condizione risolutiva, specificamente riportata nel punto7 dell’accordo sindacale, il cui avveramento aveva comportatoil venir meno dell’accordo medesimo e la conseguentelegittimità della pretesa del lavoratore a vedersi ripristinatol’ammontare retributivo ridotto con la vigenza di detto accordo.2.1.

Nel condividere pienamente quanto sostenuto dalTribunale, la Corte riteneva che, nel descritto contestocontrattuale, la pacifica intervenuta apertura della proceduraconcorsuale prevista dall’art. 186 bis l. fall., rappresentandol’avveramento della condizione stabilita, aveva comportato lareviviscenza dei diritti retributivi originariamente rinunciati daiNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026lavoratori, legittimando, quindi, la pretesa contenuta nelN ruimceoror dsi ora ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026per decreto ingiuntivo.2.2.

Né poteva condividersi, per la Corte, la criticadell’appellante secondo la quale, se la causa dell’accordo eraquella appena sopra indicata, risulterebbe incoerenteprevederne il venir meno in caso di procedura concorsuale,essendo più logico prevederla in caso di avvenuto risanamento.3.

Per ciò che concerneva, poi, la contrarietà della clausolacontrattuale contenente la condizione risolutiva alla disposizionedi cui all’art. 186 bis, comma 3, l. fall. – norma che prevedel’inefficacia dei patti diretti a risolvere i contratti in corso alladata di deposito del ricorso per accedere alla proceduraconcorsuale, che, quindi, continuano a produrre i loro effetti –la Corte pure riteneva esatto quanto osservato dal Tribunale, ecioè che, nel caso concreto, la norma di riferimento era quelladi cui all’art. 1354 c.c., che sanziona con la nullità il contratto alquale è apposta la condizione illecita, in questo caso contraria anorme imperative, con l’inevitabile conseguenza deltravolgimento dell’indicato accordo sindacale e delle rinunceretributive dei lavoratori.3.1.

Secondo la Corte, inoltre, era del tutto infondata la tesidell’[OSCURATO:SOCIETA], secondo la quale, in virtù del principio diconservazione del contratto, nel caso in esame troverebbeapplicazione unicamente l’art. 1419 c.c., per cui verrebbe menola sola clausola contrattuale contenente la condizione risolutivamentre continuerebbero ad avere piena validità le altredisposizioni contrattuali.3.2.

Ugualmente non meritevole di accoglimento per laCorte era la tesi della società secondo cui il successivo accordoNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026individuale del 27.2.2014 sarebbe del tutto autonomo rNiusmpeero tdti ora ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026a quello collettivo del precedente 22.2.2014, con laconseguenza della permanenza della vigenza del primoindipendentemente dalla sorte del secondo.4.

In definitiva, a giudizio del collegio d’appello, sial’avveramento della condizione risolutiva, sia la nullità delcontratto, facendo venir meno il patto sin dall’origine,legittimavano la pretesa del lavoratore di ottenere i trattamentiretributivi di cui ai citati accordi a far data dalla pattuizione.5.

Passando, poi, ad analizzare le ulteriori riduzionistipendiali disposte autonomamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] condecorrenza dal novembre 2017, pure richieste dal lavoratore nelricorso per decreto ingiuntivo, rilevava la Corte comel’appellante non ponesse specifiche critiche a quanto statuito dalprimo giudice, limitandosi a ribadire quanto già riportato nelricorso in opposizione al decreto ingiuntivo; e comunque laCorte condivideva quanto considerato dal primo giudice.6.

Infine, la Corte, nel reputare infondato il terzo motivod’appello, osservava che le dimissioni erano state presentatecon la specifica motivazione della giusta causa, come riportatonell’oggetto della missiva del 1° marzo 2019, e dalla lettura deldocumento si evinceva chiaramente che il recesso eraconseguenza del mancato pagamento degli emolumentiretributivi, quindi, in perfetta aderenza a quanto dispone l’art.2119 c.c.7.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA].p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/20268.

Resiste l’intimato con controricorso.

Numero di raccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/20269.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione –ex art. 360, n. 3, c.p.c. – degli artt. 1353, 1362, 1363, 1366,1369, 1175, 1375 cod. civ., nonché dell’art. 186 bis della Leggecollettivo aziendale del 22.2.2014 e alla conseguentereviviscenza dei trattamenti retributivi originariamenterinunciati dai lavoratori”.

Deduce che la “Corte è incorsa nellecitate violazioni laddove ha ritenuto che tale accordo sindacale,trasfuso nel successivo accordo individuale del 28.2.2014, fossesottoposto ad una condizione risolutiva, specificamenteriportata nel punto 7 dell’accordo sindacale il cui avveramentoavrebbe determinato ex se il venir meno dell’intero regolamentocontrattuale e la conseguente legittimità della pretesarestitutoria azionata dal lavoratore omettendo una letturasistematica delle clausole contrattuali oltre che di tenere contodel principio di conservazione del contratto e della garanzia distabilità del posto di lavoro assicurata ai lavoratori quale precisoe reciproco impegno finalizzato al risanamento economico dellasocietà”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Violazione – ex art. 360n. 3 c.p.c. – dell’art. 186 bis, comma 3, della Legge Fallimentareoltre che degli artt. 1354 e 1419 c.c.”.

Deduce che: “[OSCURATO:PERSONA] è incorsa nel vizio evidenziato nella parte in cui, nelvalutare la contrarietà della clausola contrattuale contenente lacondizione risolutiva al disposto di cui all’art. 186 bis, comma 3,della Legge Fallimentare, ha assunto quale norma di riferimentoNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026l’art. 1354 c.c. che sanziona con la nullità il contratto aNlu mqeuroa dli era ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026viene apposta una condizione illecita omettendo di considerarecome ad essere gravato fosse il singolo patto e non già l’interocontratto con conseguente applicabilità alla specie delladisciplina della nullità parziale del contratto di cui all’art. 1419”.3.

Con il terzo motivo denuncia “Violazione – ex art. 360 n.3 c.p.c. – del combinato disposto degli artt. 1362, 1363, 1364,1366, 1367, 1369, 1965 e 2113 c.c. oltre che degli artt. 411 e412 c.p.c.”.

Deduce che: “La Corte territoriale è incorsa nel viziodenunciato in quanto, nel disattendere la tesi della societàdatrice secondo cui il successivo accordo individuale sottoscrittodal lavoratore in data 28.2.2014 sarebbe del tutto autonomorispetto a quello collettivo del 22.2.2014, ha sposatoun’interpretazione atomistica delle singole clausole contrattualipretendendo di inferirne l’intimo collegamento e dipendenza delprimo dal secondo senza considerare che in nessuna parte delverbale sottoscritto in sede sindacale si fa riferimento a possibilicondizioni risolutive della conciliazione riconducibili al dettatodell’art. 7 dell’accordo”.4.

Con un quarto motivo denuncia “Violazione – ex art. 360n. 3 c.p.c. – degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1419 c.c. oltreche dell’art. 115 c.p.c., 1340 c.c. e dell’art. 186 bis, comma 3,della Legge Fallimentare”.

Deduce che: “La Corte territoriale èincorsa nel vizio sopra evidenziato nella parte in cui da un latoha riconosciuto la legittimità della pretesa del lavoratore diottenere il ripristino della situazione retributiva quo ante a fardata dal momento della sottoscrizione dell’accordo individualesenza tenere in alcun modo conto della garanzia della continuitàdel posto di lavoro di cui la stessa ha beneficiato nel periodo del1.2.2014 al 19.9.2018 e, dall’altro, ha ritenuto che la AerdoricaNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026non abbia formulato censure specifiche con riguardo alNleum earolt dri era ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026riduzioni stipendiali dalla stessa disposte a far data dal mese dinovembre 2017”.5.

Con il quinto motivo denuncia “Violazione – ex art 360n. 3 c.p.c. – degli artt. 2119 e 2697 cod. civ., nonché – ex art.360 n. 5 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Deduceche: “La Corte distrettuale è incorsa nel vizio sopra evidenziatonella parte in cui ha invertito l’onere della prova circa laricorrenza della giusta causa delle dimissioni, che è posto acarico del dipendente dimissionario, per di più allorquando ilmodulo di recesso inviato telematicamente dallo stessolavoratore indicava le sole “[OSCURATO:PERSONA]” senzaalcuna specificazione di giusta causa”.6.

Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenzaimpugnata, come già si trae dalla narrativa che precede, sullaprincipale questione devoluta alla sua cognizione d’appello, sifonda su due distinte rationes decidendi.6.1.

In particolare, una prima parte della sua motivazione(tra pag. 3 e pag. 4) è stata nel senso di ritenere che il punto 7dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasfuso in quelloindividuale intervenuto tra la società e il lavoratore, integrasseuna condizione risolutiva, e che “la pacifica, intervenutaapertura della procedura concorsuale prevista dall’art. 186 bisl. fall., rappresentando l’avveramento della condizionestabilita”, aveva “comportato la reviviscenza dei diritti retributivioriginariamente rinunciati dai lavoratori, legittimando, quindi, lapretesa contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo”.Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026E nota il Collegio che detto primo ragionamento decNisumoerrioo d i èra ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026evidentemente svolto sul presupposto che la clausolacontenente la condizione risolutiva fosse valida ed efficace,tanto da poter produrre i suoi effetti tipici.6.2.

Una seconda parte in proposito della motivazione (trapag. 4 e pag. 5) illustra una ben diversa linea decisoria, nelsenso, cioè, di ritenere che la medesima clausola fosse illecita,in quanto contraria a norma imperativa, ma che, ai sensidell’art. 1354 c.c. (e non dell’art. 186 bis, comma 3, l. fall.), ciòcomportasse la nullità dell’intero accordo sindacale, cosìtravolgendo anche le “rinunce retributive dei lavoratori”.6.3.

Del resto, l’esistenza di un duplice fondamentodecisorio nella pronuncia gravata, sia pure con il medesimorisultato, è espresso conclusivamente dalla stessa Corteterritoriale dove ha scritto: “Da ultimo, in ordine alla pretesa dellavoratore di ottenere i trattamenti retributivi di cui ai citatiaccordi a far data dalla pattuizione, a giudizio del Collegio, sial’avveramento della condizione risolutiva sia la nullità delcontratto, facendo venir meno il patto fin dall’origine,legittimano detta pretesa”.6.4.

Infine, di tanto evidentemente non ha dubitato lastessa ricorrente che ha, difatti, articolato di conseguenza leproprie censure, come si vedrà subito.7.

Ciò chiarito, è infondato il primo motivo di ricorso, chepresenta taluni profili d’inammissibilità.8.

Tale censura attinge appunto esclusivamente la ratiodecidendi esposta per prima dai giudici di secondo grado, la cuiparte motiva è trascritta in ricorso (alle pagg. 9-11).

Invero,Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026anche lo sviluppo della doglianza non è volto a sostenereNu cmhereo d li ara ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026clausola in questione dell’accordo sindacale fosse inefficace(essa sola) o nulla (epperò non produttiva d’invalidità dell’interoaccordo), bensì è teso a sostenere che la stessa contenesse unacondizione sì risolutiva (e valida), ma non riferibile allaprocedura concorsuale nel caso specifico poi apertasi, ossia, un“concordato” preventivo “con continuità aziendale” ex art. 186bis l. fall., oppure che ancor prima non si trattasse di unacondizione risolutiva.8.

Ciò rilevato, l’interpretazione che la Corte distrettuale hafornito della clausola dell’accordo in questione è perfettamenteplausibile.9.

Giova premettere il testo di detta clausola: “7.

Conriferimento alle premesse e finalità sottese al presente accordo,le parti convengono sin da ora che qualora la [OSCURATO:PERSONA] sottoposta in futuro ad una qualsiasi forma di proceduraconcorsuale e/o fallimentare, il presente accordo perderàefficacia e sarà considerato nullo, venendo a ristabilirsi lasituazione retributiva in vigore in precedenza”.9.1.

Ebbene, a ragione la Corte d’appello ha giudicato taletesto di “indiscutibile chiarezza”.Del resto, sul piano del “senso letterale delle parole” iviutilizzate (da cui occorre prendere le mosse ex art. 1362,comma primo, c.c.), la ricorrente non svolge alcun rilievoparticolare nell’ambito del primo motivo, limitandosi in sintesi aricordare essere insufficiente e non esaustivo il ricorso al solotenore letterale della clausola.Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026E’ piuttosto in seno al successivo quarto motivo (ilN uqmuerao ldei r,a ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026come si vedrà, in realtà contiene censure distinte) che laricorrente deduce che il verbo “ristabilire”, adoperato nellaclausola, starebbe a significare in generale come nella specie“stabilire di nuovo” (cfr. pag. 34 del ricorso).Non considera così la ricorrente il complessivo contestosintattico-grammaticale, logico-giuridico ed espressivo, in cui leparti dell’accordo hanno usato la voce verbale “ristabilirsi”.Come si è visto, difatti, dopo aver delineato la condizionein senso stretto (“qualora …”), le parti hanno scritto che “ilpresente accordo perderà di efficacia e sarà considerato nullo”,intendendo all’evidenza riferirsi anche con il termine “nullo” nonad una nullità in senso tecnico-giuridico, bensì ad una inefficaciaab origine del medesimo accordo, tanto da voler aggiungere“venendo a ristabilirsi la situazione retributiva in vigore inprecedenza”; vale a dire, non ex nunc, ma ex tunc.

E tantoperfettamente si addice agli effetti che, di regola, conseguonoper legge (ex art. 1360 c.c.) all’avveramento della condizione;effetti che “retroagiscono al tempo in cui è stato concluso ilcontratto”.Pertanto, sempre sul piano del contenuto e del significatotestuale della clausola, condivisibilmente i giudici del doppiogrado di merito hanno concluso che “l’avveramento dellacondizione stabilita, ha comportato la reviviscenza dei dirittiretributivi originariamente rinunciati dai lavoratori”.9.2.

Manifestamente contrarie al dettato della clausolasono tutte le considerazioni che la ricorrente svolge persostenere che, siccome la condizione è una clausola cheprevede un evento “futuro” ed “incerto” al quale sonoNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026subordinati la produzione ovvero la revoca degli effeNutmtie rod dei ral ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026negozio , nella fattispecie, invece, “l’evento dedotto incondizione era certo e, realisticamente, non poteva considerarsineanche futuro alla luce di” una serie di considerazioni (v. inextenso pag. 18 del ricorso).Invero, le parti dell’accordo hanno delineato una benprecisa ipotesi (“qualora la [OSCURATO:PERSONA] venisse sottopostain futuro ad una qualsiasi forma di procedura concorsuale e/ofallimentare, il presente accordo …”), il cui avveramento vienedato esplicitamente per eventuale e futuro.Del resto, le circostanze che la ricorrente deduce persostenere che l’evento dedotto in condizione (ossia, lasottoposizione della società ad una procedura concorsuale)fosse “certo e, realisticamente” neanche “futuro”, sono tutteestranee ed estrinseche all’intero contenuto dell’accordosindacale (come del seguente accordo individuale).9.3.

Nuovamente confliggenti anzitutto con il tenoretestuale della clausola sono gli argomenti della ricorrente tesi asostenere che “nella ricostruzione della comune volontà delleparti sottesa al verbale oggetto di scrutinio, la condizionerisolutiva dovesse (e potesse) riguardare esclusivamente laprocedura di matrice liquidatoria poiché, diversamenteopinando, sarebbe venuta meno la natura stessa dell’accordo”(così a pag. 16 del ricorso).Le parti, infatti, si sono riferite “ad una qualsiasi forma diprocedura concorsuale e/o fallimentare”, ed anche l’adozionedell’aggettivo indefinito “qualsiasi” è univocamente significativae, a sua volta, insieme all’indicazione “procedura concorsualee/o fallimentare”, rivela la chiara intenzione delle parti diNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026delineare l’evento futuro ed incerto in termini precNisuim,e rom di ara ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026senz’altro lati, idonei, cioè, a comprendere praticamente tuttele procedure concorsuali o fallimentari (tra le quali, mette contoaggiungere era già previsto il “concordato con continuitàaziendale” ex art. 186 bis l. fall., introdotto nell’ordinamento sindal 2012, e quindi ben prima dell’accordo in questione).10.

Erroneamente, poi, la ricorrente, dopo l’enunciazione diuna serie di principi in tema d’interpretazione (in sécondivisibili), sostiene che “nella ricerca della volontà delle partisottesa al verbale oggetto di scrutinio la Corte distrettuale nonha proceduto ad una corretta sussunzione della fattispecie nellenorme di riferimento che informano e governano la correttaesecuzione del procedimento ermeneutico, mancando nellastruttura argomentativa che innerva la pronuncia impugnata,una visione globale degli elementi che lo compongono e nedefiniscono il contenuto, integrante strumento ermeneuticoineludibile per la realizzazione dei fini considerati” (così a pag.15 del ricorso).10.1.

Difatti, la Corte ha condiviso “appieno quantosostenuto dal Tribunale che, in corretta applicazione delle regolecontenute negli artt. 1362 e ss. c.c., che disciplinanol’interpretazione del contratto, ha evidenziato come le parti, conla stipulazione del sopra citato accordo, abbiano avutointenzione di prendere un preciso e reciproco impegnofinalizzato al risanamento economico della società e subordinatoalla condizione che questo si realizzasse concretamente.

Dallacomplessiva lettura della pattuizione conclusa in sede sindacalee dal collegato accordo individuale di ciascun lavoratore siricava, infatti, la volontà di uscire dalla difficile crisi economica,stabilendo, da un lato, il sacrificio dei lavoratori, consistenteNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026nella decurtazione stipendiale attraverso la rinuncia a vaNruimee rvo odic rai ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026retributive fino ad allora percepite; dall’altro, la permanenza diuna rigorosa politica di risanamento da parte dell’attuale assettosocietario, impegnato in una corretta gestione economica delpatrimonio aziendale”.Già queste considerazioni, pertanto, rendono evidente chela Corte territoriale ha attentamente ricercato la comuneintenzione delle parti dell’accordo sindacale, tenendo contoanche del suo complessivo contenuto, in ossequio anche aldisposto di cui all’art. 1363 c.c.

Inoltre, sia pure in partesuccessiva della sua motivazione, la Corte stessa ha osservatoche: Le parti, del resto, nello stipulare l’atto, sono state benconsapevoli di rappresentare la riduzione stipendiale comepunto centrale e fondamentale del prospettato risanamento,tanto è vero che la condizione risolutiva fa espresso “riferimentoalle premesse e finalità del presente accordo …” .Poco prima, ancora, nei passaggi motivazionali checompletano direttamente la prima ratio decidendi la Corte avevaaggiunto: “Né può condividersi la critica dell’appellante secondola quale, se la causa dell’accordo è quella appena sopra indicata,risulterebbe incoerente prevederne il venir meno in caso diprocedura concorsuale, essendo più logico prevederla in caso diavvenuto risanamento.

Al contrario, a giudizio del Collegioproprio la finalità perseguita, ossia la messa a posto dei contisocietari e, quindi, una maggiore garanzia di stabilità lavorativa,giustifica un sacrificio economico da parte dei lavoratori, nonaccettabile, invece, senza la indicata garanzia, insussistentenelle ipotesi di fallimento o altra procedura concorsuale”.Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/202610.2.

Nota, infine, il Collegio che la ricorrente non chNuiamerrios dci era ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026nello sviluppo del primo motivo in che termini e perché giudichiviolati gli artt. 1366, 1369, 1175 e 1375 c.c.11.

Occorre adesso considerare che, secondo unconsolidato orientamento di questa Corte, anche di recenteconfermato (cfr. Cass. n. 27675/2025 e n. 27674/2025),quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonomerationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente asorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l’onere, a penad’inammissibilità del ricorso, di impugnarle tutte, non potendoaltrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza.

Una voltarigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe unadelle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata,diventano inammissibili, per difetto di interesse, i restantimotivi, atteso che, quand’anche essi dovessero risultare fondati,non potrebbe comunque giungersi alla cassazione dellasentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sullabase della ratio ritenuta corretta (così, ex plurimis, Cass. n.17648/2020).12.

Ebbene, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, e laprima parte del quarto motivo (alle pagg. 33-36 del ricorso),come risulta dalla sintesi proposta dalla stessa ricorrente e dalloro svolgimento, attingono in varia chiave la seconda ratiodecidendi sopra delineata, in cui la Corte d’appello ha ritenutola nullità dell’intero accordo collettivo in cui era contenuta laclausola di cui al punto 7 dello stesso.

Anche nel terzo motivo,poi, si censurano passaggi motivazionali (alla pag. 5dell’impugnata sentenza) volti a disattendere “la tesi dellasocietà secondo cui il successivo accordo individuale del27.02.2014 sarebbe del tutto autonomo rispetto a quelloNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026collettivo … con la conseguenza della permanenza della vNuigmeeron dzi ara ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026del primo indipendentemente dalla sorte del secondo”, alloscopo ultimo di veder sottratto l’accordo individuale allasuddetta nullità.Per conseguenza, in base ai principi di diritto soprarichiamati, stante il consolidarsi in questa sede di legittimitàdella prima ratio decidendi, la ricorrente è ormai privad’interesse attuale, concreto e giuridicamente apprezzabile avedere decise tali censure.13.

Resta ancora da esaminare una seconda parte delquarto motivo che, come accennato in precedenza, riguardaquestione differente da quella principale ed integra in realtà unacensura autonoma circa detta questione (v. pagg. 36-40 delricorso).14.

Più nello specifico, tale doglianza attiene alla parte incui la Corte, “Passando ad analizzare le ulteriori riduzionistipendiali disposte autonomamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] condecorrenza dal novembre 2017, pure richieste dal lavoratore nelricorso per decreto ingiuntivo”, ha rilevato “come l’appellantenon ponga specifiche critiche a quanto statuito dal primogiudice, limitandosi a ribadire quanto già riportato nel ricorso inopposizione al decreto ingiuntivo”, ed ha aggiunto: “[OSCURATO:PERSONA] evidenziato come le decurtazioni operate non sianolegittimate in alcun modo, non essendo intervenuto alcunaccordo sindacale in tal senso né potendo trovare la lorolegittimazione nel piano industriale di risanamento riconducibileall’accordo del 2014, visto che attengono ad emolumenti nonconsiderati in quell’accordo.

La Corte condivide e fa proprie leNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026considerazioni del primo giudice, pertanto, ribadisce laNu mpeireo ndi ara ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026legittimità della pretesa del lavoratore”.15.

Ebbene, la censura che attinge tali passaggimotivazionali non coglie pienamente che anch’essi esprimono inrealtà una duplice ratio decidendi: il primo rilievo della Corte,infatti, è in rito nel senso del difetto di specificità delle criticheformulate dall’appellante a riguardo, perché meramenteriproduttive di “quanto già riportato nel ricorso in opposizione aldecreto ingiuntivo”; le ulteriori considerazioni svolte dalla Corted’appello, poi, sono invece in chiave di condivisione nel meritodi quanto ritenuto dal primo giudice sullo stesso tema.15.1.

Invero, la ricorrente all’inizio dello svolgimento dellacensura si riferisce ai principi espressi dalle Sezioni unite nellanota sent. 7675/2019, a proposito degli artt. 342, comma 1, e434, comma 1, c.p.c. (v. pag. 36 del ricorso); tuttavia, anzituttonon deduce la violazione o falsa applicazione di nessuna di talinorme (neanche indicate nella rubrica del quarto motivo).E, soprattutto, a fronte della prima precisa valutazioneespressa dalla Corte di merito in ordine all’assenza di specifichecritiche dell’allora appellante a quanto statuito dal primo giudicesulle ulteriori riduzioni stipendiali disposte con decorrenza dalnovembre 2017, non trascrive in ricorso le parti della sentenzadi primo grado su tale questione e almeno quelle pertinenti esalienti del proprio atto di opposizione e del proprio ricorso inappello per mettere in luce che essa non si fosse limitata nelsecondo atto di parte “a ribadire quanto già riportato nel ricorsoin opposizione al decreto ingiuntivo”, ma vi avesse sviluppatoanche “una parte argomentativa”, che confutava e contrastavaNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026“le ragioni addotte dal primo Giudice” (qui mutuando leN upmaerroo dli era ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026usate dalle Sezioni unite di questa Corte).15.2.

Piuttosto, tutto il successivo sviluppo della censura inesame si risolve, omisso medio, in una completa rilettura infatto e in diritto della vicenda relativa “alle specifiche indennitànon più corrisposte a decorrere dal mese di novembre 2017”.E va da sé che tali argomentazioni che, in teoria, sarebberostate appropriate solo alla parte in cui la Corte d’appello hacondiviso e fatto proprie nel merito le considerazioni del primogiudice, risultano inammissibili in questa sede, perché laricorrente neanche deduce se e come siano state svolte nei gradidi merito e come si contrappongano alle valutazioni espressedai giudici del doppio grado di giudizio.16.

Pertanto, la censura in parte qua è inammissibile.17.

Il quinto ed ultimo motivo è in parte inammissibile e inparte infondato.18.

A prescindere dal promiscuo riferimento ai differentimezzi di cui ai n. 3) e n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.,il motivo, a volervi enucleare una parte riferibile ad un “omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti”, sarebbe inammissibile in parte quasia per la preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c.,in caso di c.d. doppia conforme, sia perché la ricorrente,neanche nello svolgimento del quinto motivo (v. pagg. 43-44del ricorso) individua il fatto storico, principale o secondario, dicui la Corte distrettuale avrebbe omesso l’esame.Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/202619.

Il motivo è, comunque, privo di qualNsuivmoerog dlii ara ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026fondamento per la parte in cui vi si deduce la violazione degliartt. 2119 e 2697 c.c.19.1.

La Corte aveva sintetizzato il terzo motivo d’appellodella società nel senso che la stessa vi avesse dedotto “l’erroneood omesso esame dei documenti prodotti, posto che ilTribunale” aveva “rigettato la domanda riconvenzionalenonostante risulti che le dimissioni siano state volontarie, comericonosciuto dallo stesso lavoratore” (v. fine di pag. 2 della suasentenza).Nel disattendere tale doglianza, ha rilevato che: “Come siricava dai documenti prodotti (cfr. doc. 10 fasc. lavoratore), ledimissioni sono state presentate con la specifica motivazionedella giusta causa, come riportato nell’oggetto della missiva del1° marzo 2019.

Dalla lettura del documento si evincechiaramente che il recesso è conseguenza del mancatopagamento degli emolumenti retributivi, quindi, in perfettaaderenza con quanto dispone l’art. 2119 c.c.La circostanza che nel modulo ministeriale sia indicato“dimissioni volontarie” non ha alcun rilievo in quanto trattasi didocumentazione di carattere amministrativo, direttaall’amministrazione pubblica, che non si pone in contrasto conquanto comunicato alla società e, soprattutto, non fa sorgerealcun diritto in capo a quest’ultima”.19.2.

Orbene, la Corte territoriale in tale valutazione si èanzitutto avvalsa di un documento che, come ha specificato, erastato prodotto dal lavoratore, vale a dire, la nota con la qualeNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026egli aveva comunicato alla datrice di lavoro le proprie dimNuimsesroio dni rai ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026per una specificata giusta causa.Del resto, la ricorrente tuttora non pone in dubbio che dettacomunicazione, come tale, avesse il contenuto riferito dallaCorte territoriale, né, in questa sede, deduce la violazione ditaluno dei canoni ermeneutici legali (di cui agli artt. 1362 e ss.c.c.), per il tramite dell’art. 1324 c.c. (trattandosi di attounilaterale), da parte della Corte, nell’interpretare appunto ilsignificato di quella comunicazione, che peraltro non indica tra19.3.

La ricorrente, piuttosto, torna a far valere il dato che il modulo di recesso inviato telematicamente dallo stessolavoratore indicata le sole “[OSCURATO:PERSONA]” senzaalcuna specificazione di giusta causa (v. pag. 43 del ricorso).Ma questa circostanza fattuale – come si è visto – è statasenz’altro considerata dalla Corte distrettuale.Inoltre, la sua valutazione di tale aspetto è ineccepibile sulpiano giuridico, perché la deduzione di detta circostanza daparte dell’appellante era verosimilmente funzionale alla tesi chelo stesso lavoratore non avesse in realtà dedotto all’epoca lagiusta causa delle sue dimissioni.In questa chiave, tuttavia, la Corte d’appellocondivisibilmente ha considerato che quella circostanza non siponeva “in contrasto con quanto comunicato alla società”,perché le dimissioni per giusta causa di un lavoratoreindubbiamente sono volontarie, ma alla volontà in sé d’inoltrarles’aggiunge la ragione delle stesse dimissioni, ossia, nella speciela giusta causa allegata; sicché l’indicare le dimissioni inNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026questione in quel modulo come semplicemente “volontarNiuem”e rno odi nra ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026escludeva né contraddiceva assolutamente la specifica causaledi esse, invece espressa nella comunicazione al suo destinatario‘naturale’ nell’ambito del rapporto di lavoro, ossia, nella specie,la datrice di lavoro.Altrettanto correttamente, quindi, la Corte di merito haevidenziato che il modulo in questione aveva “carattereamministrativo” ed era diretto ad “amministrazione pubblica”, enon alla società datrice di lavoro, sicché la relativacomunicazione non faceva sorgere “alcun diritto in capo aquest’ultima”.20.

Attualmente la ricorrente deduce ancora che: “Nel casodi specie, il dipendente non ha neanche formulato in giudizio ladomanda avente ad oggetto il riconoscimento della giustacausa, e la relativa comunicazione non è sufficiente in talsenso”.Tuttavia, queste deduzioni sono errate in relazione ad uno“storico della lite” che la ricorrente non pone in discussione.

Piùin particolare, non risulta che il lavoratore nella sua richiestamonitoria avesse incluso l’indennità di preavviso sulpresupposto di un suo recesso per giusta causa (cfr. art. 2119,primo comma, secondo periodo, c.c.), né che avesse avanzatouna tale domanda nella fase di opposizione al decreto ingiuntivochiesto ed ottenuto per diverse causali; era stata, invece,l’opponente società ad avanzare domanda di condanna dellavoratore al pagamento dell’indennità di preavviso a suo direconseguente alle dimissioni volontarie.

A fronte di tale domandariconvenzionale, pertanto, il lavoratore opposto, ma in posizionedi convenuto sul piano sostanziale, non era ovviamente tenutoNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026a formulare alcuna “domanda avente ad oggeNutmtoer o di iral ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026riconoscimento della giusta causa” delle proprie dimissioni, maera chiamato soltanto a svolgere le proprie difese ed eccezionia riguardo.21.

Ergo, alcuna illegittima inversione degli oneri probatoriè riscontrabile nell’impugnata sentenza in violazione dell’art.2697 c.c., perché la Corte d’appello a riguardo ha formato ilproprio convincimento su prove di natura documentale indotteda entrambe le parti.22.

Neppure, infine, può dirsi violato l’art. 2119 c.c. inpunto di una giusta causa del recesso del lavoratore, che laCorte stessa ha giudicato, non solo comunicata dal lavoratorealla datrice di lavoro e poi allegata in giudizio, ma anchedimostrata.Invero, in proposito proprio in base a quanto riferito dallaricorrente circa quanto sostenuto, prima, nel ricorso inopposizione al decreto ingiuntivo recante la sua domandariconvenzionale, e, poi, nel terzo motivo d’appello (cfr. pagg.41-42 del ricorso per cassazione), la società non avevaassolutamente posto in discussione i propri inadempimenti postia fondamento delle dimissioni del lavoratore (vale a dire,secondo quanto constatato dalla Corte, “il mancato pagamentodegli emolumenti retributivi”).Piuttosto, la causa petendi in fatto e in diritto della suadomanda riconvenzionale s’incentrava e si risolveva nelsostenere che si trattasse di “dimissioni volontarie” “rassegnatesenza il rispetto del periodo di preavviso contrattualmenteNumero registro generale 13509/2022previsto”; tesi, questa, che, per quanto già detto, è errataN umero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 11348/2026anzitutto in fatto e perciò in diritto.Data pubblicazione 27/04/202623.

Per completezza, nota il Collegio che tuttora laricorrente non deduce sotto alcun profilo, suscettibile diipotetico vaglio in questa sede di legittimità, l’erroneità delproprio inadempimento affermato (anche) dai giudici di secondogrado; e peraltro quanto ritenuto da questi ultimi perdisattendere i precedenti motivi d’appello, in base a statuizioniin questa sede di legittimità confermate, riprova dettoinadempimento; un inadempimento che, per quello che riferiscela stessa ricorrente (v. pag. 5 del ricorso), atteneva quantomeno alla non lieve somma in linea capitale di € 22.935,87,oggetto dell’ingiunzione opposta dalla società.24.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. comeper legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore imNpuomerrtoo d i ara ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];537 - controricorrente -avverso la sentenza n. 277/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 16/11/2021 R.G.N. 5/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026Data pubblicazione 27/04/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Ancona rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. controla sentenza del Tribunale della medesima sede che pure avevarigettato l’opposizione di detta società al decreto ingiuntivo,chiesto ed ottenuto dal lavoratore attuale controricorrente, peril pagamento di differenze retributive, ed aveva, altresì, respintola domanda riconvenzionale proposta dalla medesima societàcon quale chiedeva la condanna del lavoratore al pagamentodell’indennità di preavviso conseguente alle dimissionivolontarie.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riferite ledoglianze formulate dall’appellante, partiva dall’analisi dellepretese retributive di cui al ricorso per decreto ingiuntivoriconducibili all’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasfuso, poi,nell’accordo individuale del successivo 27.2.2014, e rilevava cheil primo giudice aveva ritenuto che tale accordo fosse sottopostoad una condizione risolutiva, specificamente riportata nel punto7 dell’accordo sindacale, il cui avveramento aveva comportatoil venir meno dell’accordo medesimo e la conseguentelegittimità della pretesa del lavoratore a vedersi ripristinatol’ammontare retributivo ridotto con la vigenza di detto accordo.2.1. Nel condividere pienamente quanto sostenuto dalTribunale, la Corte riteneva che, nel descritto contestocontrattuale, la pacifica intervenuta apertura della proceduraconcorsuale prevista dall’art. 186 bis l. fall., rappresentandol’avveramento della condizione stabilita, aveva comportato lareviviscenza dei diritti retributivi originariamente rinunciati daiNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026lavoratori, legittimando, quindi, la pretesa contenuta nelN ruimceoror dsi ora ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026per decreto ingiuntivo.2.2. Né poteva condividersi, per la Corte, la criticadell’appellante secondo la quale, se la causa dell’accordo eraquella appena sopra indicata, risulterebbe incoerenteprevederne il venir meno in caso di procedura concorsuale,essendo più logico prevederla in caso di avvenuto risanamento.3. Per ciò che concerneva, poi, la contrarietà della clausolacontrattuale contenente la condizione risolutiva alla disposizionedi cui all’art. 186 bis, comma 3, l. fall. – norma che prevedel’inefficacia dei patti diretti a risolvere i contratti in corso alladata di deposito del ricorso per accedere alla proceduraconcorsuale, che, quindi, continuano a produrre i loro effetti –la Corte pure riteneva esatto quanto osservato dal Tribunale, ecioè che, nel caso concreto, la norma di riferimento era quelladi cui all’art. 1354 c.c., che sanziona con la nullità il contratto alquale è apposta la condizione illecita, in questo caso contraria anorme imperative, con l’inevitabile conseguenza deltravolgimento dell’indicato accordo sindacale e delle rinunceretributive dei lavoratori.3.1. Secondo la Corte, inoltre, era del tutto infondata la tesidell’[OSCURATO:SOCIETA], secondo la quale, in virtù del principio diconservazione del contratto, nel caso in esame troverebbeapplicazione unicamente l’art. 1419 c.c., per cui verrebbe menola sola clausola contrattuale contenente la condizione risolutivamentre continuerebbero ad avere piena validità le altredisposizioni contrattuali.3.2. Ugualmente non meritevole di accoglimento per laCorte era la tesi della società secondo cui il successivo accordoNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026individuale del 27.2.2014 sarebbe del tutto autonomo rNiusmpeero tdti ora ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026a quello collettivo del precedente 22.2.2014, con laconseguenza della permanenza della vigenza del primoindipendentemente dalla sorte del secondo.4. In definitiva, a giudizio del collegio d’appello, sial’avveramento della condizione risolutiva, sia la nullità delcontratto, facendo venir meno il patto sin dall’origine,legittimavano la pretesa del lavoratore di ottenere i trattamentiretributivi di cui ai citati accordi a far data dalla pattuizione.5. Passando, poi, ad analizzare le ulteriori riduzionistipendiali disposte autonomamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] condecorrenza dal novembre 2017, pure richieste dal lavoratore nelricorso per decreto ingiuntivo, rilevava la Corte comel’appellante non ponesse specifiche critiche a quanto statuito dalprimo giudice, limitandosi a ribadire quanto già riportato nelricorso in opposizione al decreto ingiuntivo; e comunque laCorte condivideva quanto considerato dal primo giudice.6. Infine, la Corte, nel reputare infondato il terzo motivod’appello, osservava che le dimissioni erano state presentatecon la specifica motivazione della giusta causa, come riportatonell’oggetto della missiva del 1° marzo 2019, e dalla lettura deldocumento si evinceva chiaramente che il recesso eraconseguenza del mancato pagamento degli emolumentiretributivi, quindi, in perfetta aderenza a quanto dispone l’art.2119 c.c.7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA].p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/20268. Resiste l’intimato con controricorso. Numero di raccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/20269. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione –ex art. 360, n. 3, c.p.c. – degli artt. 1353, 1362, 1363, 1366,1369, 1175, 1375 cod. civ., nonché dell’art. 186 bis della Leggecollettivo aziendale del 22.2.2014 e alla conseguentereviviscenza dei trattamenti retributivi originariamenterinunciati dai lavoratori”. Deduce che la “Corte è incorsa nellecitate violazioni laddove ha ritenuto che tale accordo sindacale,trasfuso nel successivo accordo individuale del 28.2.2014, fossesottoposto ad una condizione risolutiva, specificamenteriportata nel punto 7 dell’accordo sindacale il cui avveramentoavrebbe determinato ex se il venir meno dell’intero regolamentocontrattuale e la conseguente legittimità della pretesarestitutoria azionata dal lavoratore omettendo una letturasistematica delle clausole contrattuali oltre che di tenere contodel principio di conservazione del contratto e della garanzia distabilità del posto di lavoro assicurata ai lavoratori quale precisoe reciproco impegno finalizzato al risanamento economico dellasocietà”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione – ex art. 360n. 3 c.p.c. – dell’art. 186 bis, comma 3, della Legge Fallimentareoltre che degli artt. 1354 e 1419 c.c.”. Deduce che: “[OSCURATO:PERSONA] è incorsa nel vizio evidenziato nella parte in cui, nelvalutare la contrarietà della clausola contrattuale contenente lacondizione risolutiva al disposto di cui all’art. 186 bis, comma 3,della Legge Fallimentare, ha assunto quale norma di riferimentoNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026l’art. 1354 c.c. che sanziona con la nullità il contratto aNlu mqeuroa dli era ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026viene apposta una condizione illecita omettendo di considerarecome ad essere gravato fosse il singolo patto e non già l’interocontratto con conseguente applicabilità alla specie delladisciplina della nullità parziale del contratto di cui all’art. 1419”.3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione – ex art. 360 n.3 c.p.c. – del combinato disposto degli artt. 1362, 1363, 1364,1366, 1367, 1369, 1965 e 2113 c.c. oltre che degli artt. 411 e412 c.p.c.”. Deduce che: “La Corte territoriale è incorsa nel viziodenunciato in quanto, nel disattendere la tesi della societàdatrice secondo cui il successivo accordo individuale sottoscrittodal lavoratore in data 28.2.2014 sarebbe del tutto autonomorispetto a quello collettivo del 22.2.2014, ha sposatoun’interpretazione atomistica delle singole clausole contrattualipretendendo di inferirne l’intimo collegamento e dipendenza delprimo dal secondo senza considerare che in nessuna parte delverbale sottoscritto in sede sindacale si fa riferimento a possibilicondizioni risolutive della conciliazione riconducibili al dettatodell’art. 7 dell’accordo”.4. Con un quarto motivo denuncia “Violazione – ex art. 360n. 3 c.p.c. – degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1419 c.c. oltreche dell’art. 115 c.p.c., 1340 c.c. e dell’art. 186 bis, comma 3,della Legge Fallimentare”. Deduce che: “La Corte territoriale èincorsa nel vizio sopra evidenziato nella parte in cui da un latoha riconosciuto la legittimità della pretesa del lavoratore diottenere il ripristino della situazione retributiva quo ante a fardata dal momento della sottoscrizione dell’accordo individualesenza tenere in alcun modo conto della garanzia della continuitàdel posto di lavoro di cui la stessa ha beneficiato nel periodo del1.2.2014 al 19.9.2018 e, dall’altro, ha ritenuto che la AerdoricaNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026non abbia formulato censure specifiche con riguardo alNleum earolt dri era ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026riduzioni stipendiali dalla stessa disposte a far data dal mese dinovembre 2017”.5. Con il quinto motivo denuncia “Violazione – ex art 360n. 3 c.p.c. – degli artt. 2119 e 2697 cod. civ., nonché – ex art.360 n. 5 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Deduceche: “La Corte distrettuale è incorsa nel vizio sopra evidenziatonella parte in cui ha invertito l’onere della prova circa laricorrenza della giusta causa delle dimissioni, che è posto acarico del dipendente dimissionario, per di più allorquando ilmodulo di recesso inviato telematicamente dallo stessolavoratore indicava le sole “[OSCURATO:PERSONA]” senzaalcuna specificazione di giusta causa”.6. Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenzaimpugnata, come già si trae dalla narrativa che precede, sullaprincipale questione devoluta alla sua cognizione d’appello, sifonda su due distinte rationes decidendi.6.1. In particolare, una prima parte della sua motivazione(tra pag. 3 e pag. 4) è stata nel senso di ritenere che il punto 7dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasfuso in quelloindividuale intervenuto tra la società e il lavoratore, integrasseuna condizione risolutiva, e che “la pacifica, intervenutaapertura della procedura concorsuale prevista dall’art. 186 bisl. fall., rappresentando l’avveramento della condizionestabilita”, aveva “comportato la reviviscenza dei diritti retributivioriginariamente rinunciati dai lavoratori, legittimando, quindi, lapretesa contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo”.Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026E nota il Collegio che detto primo ragionamento decNisumoerrioo d i èra ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026evidentemente svolto sul presupposto che la clausolacontenente la condizione risolutiva fosse valida ed efficace,tanto da poter produrre i suoi effetti tipici.6.2. Una seconda parte in proposito della motivazione (trapag. 4 e pag. 5) illustra una ben diversa linea decisoria, nelsenso, cioè, di ritenere che la medesima clausola fosse illecita,in quanto contraria a norma imperativa, ma che, ai sensidell’art. 1354 c.c. (e non dell’art. 186 bis, comma 3, l. fall.), ciòcomportasse la nullità dell’intero accordo sindacale, cosìtravolgendo anche le “rinunce retributive dei lavoratori”.6.3. Del resto, l’esistenza di un duplice fondamentodecisorio nella pronuncia gravata, sia pure con il medesimorisultato, è espresso conclusivamente dalla stessa Corteterritoriale dove ha scritto: “Da ultimo, in ordine alla pretesa dellavoratore di ottenere i trattamenti retributivi di cui ai citatiaccordi a far data dalla pattuizione, a giudizio del Collegio, sial’avveramento della condizione risolutiva sia la nullità delcontratto, facendo venir meno il patto fin dall’origine,legittimano detta pretesa”.6.4. Infine, di tanto evidentemente non ha dubitato lastessa ricorrente che ha, difatti, articolato di conseguenza leproprie censure, come si vedrà subito.7. Ciò chiarito, è infondato il primo motivo di ricorso, chepresenta taluni profili d’inammissibilità.8. Tale censura attinge appunto esclusivamente la ratiodecidendi esposta per prima dai giudici di secondo grado, la cuiparte motiva è trascritta in ricorso (alle pagg. 9-11). Invero,Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026anche lo sviluppo della doglianza non è volto a sostenereNu cmhereo d li ara ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026clausola in questione dell’accordo sindacale fosse inefficace(essa sola) o nulla (epperò non produttiva d’invalidità dell’interoaccordo), bensì è teso a sostenere che la stessa contenesse unacondizione sì risolutiva (e valida), ma non riferibile allaprocedura concorsuale nel caso specifico poi apertasi, ossia, un“concordato” preventivo “con continuità aziendale” ex art. 186bis l. fall., oppure che ancor prima non si trattasse di unacondizione risolutiva.8. Ciò rilevato, l’interpretazione che la Corte distrettuale hafornito della clausola dell’accordo in questione è perfettamenteplausibile.9. Giova premettere il testo di detta clausola: “7. Conriferimento alle premesse e finalità sottese al presente accordo,le parti convengono sin da ora che qualora la [OSCURATO:PERSONA] sottoposta in futuro ad una qualsiasi forma di proceduraconcorsuale e/o fallimentare, il presente accordo perderàefficacia e sarà considerato nullo, venendo a ristabilirsi lasituazione retributiva in vigore in precedenza”.9.1. Ebbene, a ragione la Corte d’appello ha giudicato taletesto di “indiscutibile chiarezza”.Del resto, sul piano del “senso letterale delle parole” iviutilizzate (da cui occorre prendere le mosse ex art. 1362,comma primo, c.c.), la ricorrente non svolge alcun rilievoparticolare nell’ambito del primo motivo, limitandosi in sintesi aricordare essere insufficiente e non esaustivo il ricorso al solotenore letterale della clausola.Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026E’ piuttosto in seno al successivo quarto motivo (ilN uqmuerao ldei r,a ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026come si vedrà, in realtà contiene censure distinte) che laricorrente deduce che il verbo “ristabilire”, adoperato nellaclausola, starebbe a significare in generale come nella specie“stabilire di nuovo” (cfr. pag. 34 del ricorso).Non considera così la ricorrente il complessivo contestosintattico-grammaticale, logico-giuridico ed espressivo, in cui leparti dell’accordo hanno usato la voce verbale “ristabilirsi”.Come si è visto, difatti, dopo aver delineato la condizionein senso stretto (“qualora …”), le parti hanno scritto che “ilpresente accordo perderà di efficacia e sarà considerato nullo”,intendendo all’evidenza riferirsi anche con il termine “nullo” nonad una nullità in senso tecnico-giuridico, bensì ad una inefficaciaab origine del medesimo accordo, tanto da voler aggiungere“venendo a ristabilirsi la situazione retributiva in vigore inprecedenza”; vale a dire, non ex nunc, ma ex tunc. E tantoperfettamente si addice agli effetti che, di regola, conseguonoper legge (ex art. 1360 c.c.) all’avveramento della condizione;effetti che “retroagiscono al tempo in cui è stato concluso ilcontratto”.Pertanto, sempre sul piano del contenuto e del significatotestuale della clausola, condivisibilmente i giudici del doppiogrado di merito hanno concluso che “l’avveramento dellacondizione stabilita, ha comportato la reviviscenza dei dirittiretributivi originariamente rinunciati dai lavoratori”.9.2. Manifestamente contrarie al dettato della clausolasono tutte le considerazioni che la ricorrente svolge persostenere che, siccome la condizione è una clausola cheprevede un evento “futuro” ed “incerto” al quale sonoNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026subordinati la produzione ovvero la revoca degli effeNutmtie rod dei ral ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026negozio , nella fattispecie, invece, “l’evento dedotto incondizione era certo e, realisticamente, non poteva considerarsineanche futuro alla luce di” una serie di considerazioni (v. inextenso pag. 18 del ricorso).Invero, le parti dell’accordo hanno delineato una benprecisa ipotesi (“qualora la [OSCURATO:PERSONA] venisse sottopostain futuro ad una qualsiasi forma di procedura concorsuale e/ofallimentare, il presente accordo …”), il cui avveramento vienedato esplicitamente per eventuale e futuro.Del resto, le circostanze che la ricorrente deduce persostenere che l’evento dedotto in condizione (ossia, lasottoposizione della società ad una procedura concorsuale)fosse “certo e, realisticamente” neanche “futuro”, sono tutteestranee ed estrinseche all’intero contenuto dell’accordosindacale (come del seguente accordo individuale).9.3. Nuovamente confliggenti anzitutto con il tenoretestuale della clausola sono gli argomenti della ricorrente tesi asostenere che “nella ricostruzione della comune volontà delleparti sottesa al verbale oggetto di scrutinio, la condizionerisolutiva dovesse (e potesse) riguardare esclusivamente laprocedura di matrice liquidatoria poiché, diversamenteopinando, sarebbe venuta meno la natura stessa dell’accordo”(così a pag. 16 del ricorso).Le parti, infatti, si sono riferite “ad una qualsiasi forma diprocedura concorsuale e/o fallimentare”, ed anche l’adozionedell’aggettivo indefinito “qualsiasi” è univocamente significativae, a sua volta, insieme all’indicazione “procedura concorsualee/o fallimentare”, rivela la chiara intenzione delle parti diNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026delineare l’evento futuro ed incerto in termini precNisuim,e rom di ara ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026senz’altro lati, idonei, cioè, a comprendere praticamente tuttele procedure concorsuali o fallimentari (tra le quali, mette contoaggiungere era già previsto il “concordato con continuitàaziendale” ex art. 186 bis l. fall., introdotto nell’ordinamento sindal 2012, e quindi ben prima dell’accordo in questione).10. Erroneamente, poi, la ricorrente, dopo l’enunciazione diuna serie di principi in tema d’interpretazione (in sécondivisibili), sostiene che “nella ricerca della volontà delle partisottesa al verbale oggetto di scrutinio la Corte distrettuale nonha proceduto ad una corretta sussunzione della fattispecie nellenorme di riferimento che informano e governano la correttaesecuzione del procedimento ermeneutico, mancando nellastruttura argomentativa che innerva la pronuncia impugnata,una visione globale degli elementi che lo compongono e nedefiniscono il contenuto, integrante strumento ermeneuticoineludibile per la realizzazione dei fini considerati” (così a pag.15 del ricorso).10.1. Difatti, la Corte ha condiviso “appieno quantosostenuto dal Tribunale che, in corretta applicazione delle regolecontenute negli artt. 1362 e ss. c.c., che disciplinanol’interpretazione del contratto, ha evidenziato come le parti, conla stipulazione del sopra citato accordo, abbiano avutointenzione di prendere un preciso e reciproco impegnofinalizzato al risanamento economico della società e subordinatoalla condizione che questo si realizzasse concretamente. Dallacomplessiva lettura della pattuizione conclusa in sede sindacalee dal collegato accordo individuale di ciascun lavoratore siricava, infatti, la volontà di uscire dalla difficile crisi economica,stabilendo, da un lato, il sacrificio dei lavoratori, consistenteNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026nella decurtazione stipendiale attraverso la rinuncia a vaNruimee rvo odic rai ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026retributive fino ad allora percepite; dall’altro, la permanenza diuna rigorosa politica di risanamento da parte dell’attuale assettosocietario, impegnato in una corretta gestione economica delpatrimonio aziendale”.Già queste considerazioni, pertanto, rendono evidente chela Corte territoriale ha attentamente ricercato la comuneintenzione delle parti dell’accordo sindacale, tenendo contoanche del suo complessivo contenuto, in ossequio anche aldisposto di cui all’art. 1363 c.c. Inoltre, sia pure in partesuccessiva della sua motivazione, la Corte stessa ha osservatoche: Le parti, del resto, nello stipulare l’atto, sono state benconsapevoli di rappresentare la riduzione stipendiale comepunto centrale e fondamentale del prospettato risanamento,tanto è vero che la condizione risolutiva fa espresso “riferimentoalle premesse e finalità del presente accordo …” .Poco prima, ancora, nei passaggi motivazionali checompletano direttamente la prima ratio decidendi la Corte avevaaggiunto: “Né può condividersi la critica dell’appellante secondola quale, se la causa dell’accordo è quella appena sopra indicata,risulterebbe incoerente prevederne il venir meno in caso diprocedura concorsuale, essendo più logico prevederla in caso diavvenuto risanamento. Al contrario, a giudizio del Collegioproprio la finalità perseguita, ossia la messa a posto dei contisocietari e, quindi, una maggiore garanzia di stabilità lavorativa,giustifica un sacrificio economico da parte dei lavoratori, nonaccettabile, invece, senza la indicata garanzia, insussistentenelle ipotesi di fallimento o altra procedura concorsuale”.Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/202610.2. Nota, infine, il Collegio che la ricorrente non chNuiamerrios dci era ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026nello sviluppo del primo motivo in che termini e perché giudichiviolati gli artt. 1366, 1369, 1175 e 1375 c.c.11. Occorre adesso considerare che, secondo unconsolidato orientamento di questa Corte, anche di recenteconfermato (cfr. Cass. n. 27675/2025 e n. 27674/2025),quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonomerationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente asorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l’onere, a penad’inammissibilità del ricorso, di impugnarle tutte, non potendoaltrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza. Una voltarigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe unadelle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata,diventano inammissibili, per difetto di interesse, i restantimotivi, atteso che, quand’anche essi dovessero risultare fondati,non potrebbe comunque giungersi alla cassazione dellasentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sullabase della ratio ritenuta corretta (così, ex plurimis, Cass. n.17648/2020).12. Ebbene, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, e laprima parte del quarto motivo (alle pagg. 33-36 del ricorso),come risulta dalla sintesi proposta dalla stessa ricorrente e dalloro svolgimento, attingono in varia chiave la seconda ratiodecidendi sopra delineata, in cui la Corte d’appello ha ritenutola nullità dell’intero accordo collettivo in cui era contenuta laclausola di cui al punto 7 dello stesso. Anche nel terzo motivo,poi, si censurano passaggi motivazionali (alla pag. 5dell’impugnata sentenza) volti a disattendere “la tesi dellasocietà secondo cui il successivo accordo individuale del27.02.2014 sarebbe del tutto autonomo rispetto a quelloNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026collettivo … con la conseguenza della permanenza della vNuigmeeron dzi ara ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026del primo indipendentemente dalla sorte del secondo”, alloscopo ultimo di veder sottratto l’accordo individuale allasuddetta nullità.Per conseguenza, in base ai principi di diritto soprarichiamati, stante il consolidarsi in questa sede di legittimitàdella prima ratio decidendi, la ricorrente è ormai privad’interesse attuale, concreto e giuridicamente apprezzabile avedere decise tali censure.13. Resta ancora da esaminare una seconda parte delquarto motivo che, come accennato in precedenza, riguardaquestione differente da quella principale ed integra in realtà unacensura autonoma circa detta questione (v. pagg. 36-40 delricorso).14. Più nello specifico, tale doglianza attiene alla parte incui la Corte, “Passando ad analizzare le ulteriori riduzionistipendiali disposte autonomamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] condecorrenza dal novembre 2017, pure richieste dal lavoratore nelricorso per decreto ingiuntivo”, ha rilevato “come l’appellantenon ponga specifiche critiche a quanto statuito dal primogiudice, limitandosi a ribadire quanto già riportato nel ricorso inopposizione al decreto ingiuntivo”, ed ha aggiunto: “[OSCURATO:PERSONA] evidenziato come le decurtazioni operate non sianolegittimate in alcun modo, non essendo intervenuto alcunaccordo sindacale in tal senso né potendo trovare la lorolegittimazione nel piano industriale di risanamento riconducibileall’accordo del 2014, visto che attengono ad emolumenti nonconsiderati in quell’accordo. La Corte condivide e fa proprie leNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026considerazioni del primo giudice, pertanto, ribadisce laNu mpeireo ndi ara ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026legittimità della pretesa del lavoratore”.15. Ebbene, la censura che attinge tali passaggimotivazionali non coglie pienamente che anch’essi esprimono inrealtà una duplice ratio decidendi: il primo rilievo della Corte,infatti, è in rito nel senso del difetto di specificità delle criticheformulate dall’appellante a riguardo, perché meramenteriproduttive di “quanto già riportato nel ricorso in opposizione aldecreto ingiuntivo”; le ulteriori considerazioni svolte dalla Corted’appello, poi, sono invece in chiave di condivisione nel meritodi quanto ritenuto dal primo giudice sullo stesso tema.15.1. Invero, la ricorrente all’inizio dello svolgimento dellacensura si riferisce ai principi espressi dalle Sezioni unite nellanota sent. 7675/2019, a proposito degli artt. 342, comma 1, e434, comma 1, c.p.c. (v. pag. 36 del ricorso); tuttavia, anzituttonon deduce la violazione o falsa applicazione di nessuna di talinorme (neanche indicate nella rubrica del quarto motivo).E, soprattutto, a fronte della prima precisa valutazioneespressa dalla Corte di merito in ordine all’assenza di specifichecritiche dell’allora appellante a quanto statuito dal primo giudicesulle ulteriori riduzioni stipendiali disposte con decorrenza dalnovembre 2017, non trascrive in ricorso le parti della sentenzadi primo grado su tale questione e almeno quelle pertinenti esalienti del proprio atto di opposizione e del proprio ricorso inappello per mettere in luce che essa non si fosse limitata nelsecondo atto di parte “a ribadire quanto già riportato nel ricorsoin opposizione al decreto ingiuntivo”, ma vi avesse sviluppatoanche “una parte argomentativa”, che confutava e contrastavaNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026“le ragioni addotte dal primo Giudice” (qui mutuando leN upmaerroo dli era ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026usate dalle Sezioni unite di questa Corte).15.2. Piuttosto, tutto il successivo sviluppo della censura inesame si risolve, omisso medio, in una completa rilettura infatto e in diritto della vicenda relativa “alle specifiche indennitànon più corrisposte a decorrere dal mese di novembre 2017”.E va da sé che tali argomentazioni che, in teoria, sarebberostate appropriate solo alla parte in cui la Corte d’appello hacondiviso e fatto proprie nel merito le considerazioni del primogiudice, risultano inammissibili in questa sede, perché laricorrente neanche deduce se e come siano state svolte nei gradidi merito e come si contrappongano alle valutazioni espressedai giudici del doppio grado di giudizio.16. Pertanto, la censura in parte qua è inammissibile.17. Il quinto ed ultimo motivo è in parte inammissibile e inparte infondato.18. A prescindere dal promiscuo riferimento ai differentimezzi di cui ai n. 3) e n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.,il motivo, a volervi enucleare una parte riferibile ad un “omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti”, sarebbe inammissibile in parte quasia per la preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c.,in caso di c.d. doppia conforme, sia perché la ricorrente,neanche nello svolgimento del quinto motivo (v. pagg. 43-44del ricorso) individua il fatto storico, principale o secondario, dicui la Corte distrettuale avrebbe omesso l’esame.Numero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/202619. Il motivo è, comunque, privo di qualNsuivmoerog dlii ara ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026fondamento per la parte in cui vi si deduce la violazione degliartt. 2119 e 2697 c.c.19.1. La Corte aveva sintetizzato il terzo motivo d’appellodella società nel senso che la stessa vi avesse dedotto “l’erroneood omesso esame dei documenti prodotti, posto che ilTribunale” aveva “rigettato la domanda riconvenzionalenonostante risulti che le dimissioni siano state volontarie, comericonosciuto dallo stesso lavoratore” (v. fine di pag. 2 della suasentenza).Nel disattendere tale doglianza, ha rilevato che: “Come siricava dai documenti prodotti (cfr. doc. 10 fasc. lavoratore), ledimissioni sono state presentate con la specifica motivazionedella giusta causa, come riportato nell’oggetto della missiva del1° marzo 2019. Dalla lettura del documento si evincechiaramente che il recesso è conseguenza del mancatopagamento degli emolumenti retributivi, quindi, in perfettaaderenza con quanto dispone l’art. 2119 c.c.La circostanza che nel modulo ministeriale sia indicato“dimissioni volontarie” non ha alcun rilievo in quanto trattasi didocumentazione di carattere amministrativo, direttaall’amministrazione pubblica, che non si pone in contrasto conquanto comunicato alla società e, soprattutto, non fa sorgerealcun diritto in capo a quest’ultima”.19.2. Orbene, la Corte territoriale in tale valutazione si èanzitutto avvalsa di un documento che, come ha specificato, erastato prodotto dal lavoratore, vale a dire, la nota con la qualeNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026egli aveva comunicato alla datrice di lavoro le proprie dimNuimsesroio dni rai ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026per una specificata giusta causa.Del resto, la ricorrente tuttora non pone in dubbio che dettacomunicazione, come tale, avesse il contenuto riferito dallaCorte territoriale, né, in questa sede, deduce la violazione ditaluno dei canoni ermeneutici legali (di cui agli artt. 1362 e ss.c.c.), per il tramite dell’art. 1324 c.c. (trattandosi di attounilaterale), da parte della Corte, nell’interpretare appunto ilsignificato di quella comunicazione, che peraltro non indica tra19.3. La ricorrente, piuttosto, torna a far valere il dato che il modulo di recesso inviato telematicamente dallo stessolavoratore indicata le sole “[OSCURATO:PERSONA]” senzaalcuna specificazione di giusta causa (v. pag. 43 del ricorso).Ma questa circostanza fattuale – come si è visto – è statasenz’altro considerata dalla Corte distrettuale.Inoltre, la sua valutazione di tale aspetto è ineccepibile sulpiano giuridico, perché la deduzione di detta circostanza daparte dell’appellante era verosimilmente funzionale alla tesi chelo stesso lavoratore non avesse in realtà dedotto all’epoca lagiusta causa delle sue dimissioni.In questa chiave, tuttavia, la Corte d’appellocondivisibilmente ha considerato che quella circostanza non siponeva “in contrasto con quanto comunicato alla società”,perché le dimissioni per giusta causa di un lavoratoreindubbiamente sono volontarie, ma alla volontà in sé d’inoltrarles’aggiunge la ragione delle stesse dimissioni, ossia, nella speciela giusta causa allegata; sicché l’indicare le dimissioni inNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026questione in quel modulo come semplicemente “volontarNiuem”e rno odi nra ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026escludeva né contraddiceva assolutamente la specifica causaledi esse, invece espressa nella comunicazione al suo destinatario‘naturale’ nell’ambito del rapporto di lavoro, ossia, nella specie,la datrice di lavoro.Altrettanto correttamente, quindi, la Corte di merito haevidenziato che il modulo in questione aveva “carattereamministrativo” ed era diretto ad “amministrazione pubblica”, enon alla società datrice di lavoro, sicché la relativacomunicazione non faceva sorgere “alcun diritto in capo aquest’ultima”.20. Attualmente la ricorrente deduce ancora che: “Nel casodi specie, il dipendente non ha neanche formulato in giudizio ladomanda avente ad oggetto il riconoscimento della giustacausa, e la relativa comunicazione non è sufficiente in talsenso”.Tuttavia, queste deduzioni sono errate in relazione ad uno“storico della lite” che la ricorrente non pone in discussione. Piùin particolare, non risulta che il lavoratore nella sua richiestamonitoria avesse incluso l’indennità di preavviso sulpresupposto di un suo recesso per giusta causa (cfr. art. 2119,primo comma, secondo periodo, c.c.), né che avesse avanzatouna tale domanda nella fase di opposizione al decreto ingiuntivochiesto ed ottenuto per diverse causali; era stata, invece,l’opponente società ad avanzare domanda di condanna dellavoratore al pagamento dell’indennità di preavviso a suo direconseguente alle dimissioni volontarie. A fronte di tale domandariconvenzionale, pertanto, il lavoratore opposto, ma in posizionedi convenuto sul piano sostanziale, non era ovviamente tenutoNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026a formulare alcuna “domanda avente ad oggeNutmtoer o di iral ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026riconoscimento della giusta causa” delle proprie dimissioni, maera chiamato soltanto a svolgere le proprie difese ed eccezionia riguardo.21. Ergo, alcuna illegittima inversione degli oneri probatoriè riscontrabile nell’impugnata sentenza in violazione dell’art.2697 c.c., perché la Corte d’appello a riguardo ha formato ilproprio convincimento su prove di natura documentale indotteda entrambe le parti.22. Neppure, infine, può dirsi violato l’art. 2119 c.c. inpunto di una giusta causa del recesso del lavoratore, che laCorte stessa ha giudicato, non solo comunicata dal lavoratorealla datrice di lavoro e poi allegata in giudizio, ma anchedimostrata.Invero, in proposito proprio in base a quanto riferito dallaricorrente circa quanto sostenuto, prima, nel ricorso inopposizione al decreto ingiuntivo recante la sua domandariconvenzionale, e, poi, nel terzo motivo d’appello (cfr. pagg.41-42 del ricorso per cassazione), la società non avevaassolutamente posto in discussione i propri inadempimenti postia fondamento delle dimissioni del lavoratore (vale a dire,secondo quanto constatato dalla Corte, “il mancato pagamentodegli emolumenti retributivi”).Piuttosto, la causa petendi in fatto e in diritto della suadomanda riconvenzionale s’incentrava e si risolveva nelsostenere che si trattasse di “dimissioni volontarie” “rassegnatesenza il rispetto del periodo di preavviso contrattualmenteNumero registro generale 13509/2022previsto”; tesi, questa, che, per quanto già detto, è errataN umero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 11348/2026anzitutto in fatto e perciò in diritto.Data pubblicazione 27/04/202623. Per completezza, nota il Collegio che tuttora laricorrente non deduce sotto alcun profilo, suscettibile diipotetico vaglio in questa sede di legittimità, l’erroneità delproprio inadempimento affermato (anche) dai giudici di secondogrado; e peraltro quanto ritenuto da questi ultimi perdisattendere i precedenti motivi d’appello, in base a statuizioniin questa sede di legittimità confermate, riprova dettoinadempimento; un inadempimento che, per quello che riferiscela stessa ricorrente (v. pag. 5 del ricorso), atteneva quantomeno alla non lieve somma in linea capitale di € 22.935,87,oggetto dell’ingiunzione opposta dalla società.24. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. comeper legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perNumero registro generale 13509/2022Numero sezionale 537/2026il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore imNpuomerrtoo d i ara ccolta generale 11348/2026Data pubblicazione 27/04/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11348/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris