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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 02814/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PESARO Lc-1-a-to ayvisb alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27352/21 Mosca [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato su richiesta la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 15.000,00 di multa; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla entità della pena pecuniaria applicata con criteri di computo diversi rispetto alla pena detentiva nonché alla confisca del denaro in sequestro, dal momento che non è provata la illecita provenienza della somma; che va tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti (ivi compreso il punto relativo alla confisca di quanto in sequestro) e che quindi i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano, tenuto conto della contestazione di cui al comma 1 della norma incriminatrice; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PESARO Lc-1-a-to ayvisb alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27352/21 Mosca [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato su richiesta la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 15.000,00 di multa; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla entità della pena pecuniaria applicata con criteri di computo diversi rispetto alla pena detentiva nonché alla confisca del denaro in sequestro, dal momento che non è provata la illecita provenienza della somma; che va tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti (ivi compreso il punto relativo alla confisca di quanto in sequestro) e che quindi i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano, tenuto conto della contestazione di cui al comma 1 della norma incriminatrice; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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