CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GUERRA che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso Il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del Matteucci per il reato di tentata estorsione; si contestava allo stesso di avere inviato diversi messaggi minatori al Cortellino chiedendogli del denaro (3.000 euro) per evitare che la moglie venisse a conoscenza di una sua presunta relazione extraconiugale. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 63,64 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che la conferma delle responsabilità per la tentata estorsione dipendeva dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 17 Marzo 2013; la Torre era stata infatti giudicata separatamente per gli stessi fatti, sicché le sue dichiarazioni sarebbero inutilizzabili in quanto all'epoca in cui la stessa era stata sentita sarebbero già emersi indizi di reità nei suoi confronti; gli indizi emergerebbero sia dalla denuncia del Cortellino che dalle stesse dichiarazioni della Torre tenuto conto che la stessa aveva riferito che conosceva anche [OSCURATO:PERSONA] ulteriore vittima del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché la valutazione dell'inquadramento processuale del dichiarante è una valutazione di merito, non rivisitabile in sede di legittimità in assenza di vizi logici manifesti e decisivi della motivazione. 1.2. Quanto all'inquadramento del dichiarante come indagato\imputato di reato connesso la Corte di legittimità si è autorevolmente pronunciata nel senso, condiviso dal collegio, secondo cui le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale (esistenza dì "notizia criminis", iscrizione nel registro degli indagati) ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417). Tale approdo interpretativo valorizza la funzione di controllo dell'organo giudicante sulla discrezionalità che il pubblico ministero esercita attraverso la iscrizione nel registro delle notizie di reato, evidenziando la necessità che lo statuto della prova dichiarativa corrisponda alla qualifica sostanziale del dichiarante, che è indipendente dalla iscrizione nel registro. La Corte di cassazione ha chiarito che «quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente (in tal senso, oltre a Sez. Unite, 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci, vedi anche Sez. V, 15 maggio 2009, n. 24953, Costa ed altri; Sez. Unite, 22 febbraio 2007, n. 21832, Morea; Sez. II, 2 ottobre 2008, n. 39380, Galletta; Sez. V, 5 dicembre 2001, n. 305/02, [OSCURATO:PERSONA]) ». In assenza di indici formali, come l'iscrizione, cui ancorare l'identificazione dello statuto processuale del dichiarante diventa centrale la valutazione delle emergenze processuali eventualmente indicative del suo coinvolgimento nel fatto per cui si procede. Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato che spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, l'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato, ma «il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità» (Sez. un. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). La valutazione della qualifica di indagato si inquadra, dunque, nell'area delle valutazioni di merito e «costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità» (Sez. un.15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). Si riafferma pertanto il principio secondo cui, in assenza di iscrizione nel registro delle notizie di reato la valutazione della posizione processuale del dichiarante e l'attribuzione del relativo statuto rappresentano un valutazione di merito, che, se offerta con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, si sottrae al sindacato di legittimità. 1.3. Nel caso in esame la Corte di appello affrontando un'eccezione analoga a quella proposta con il ricorso per Cassazione relativamente all'inquadramento della Torre come imputata di reato connesso rilevava che il tenore delle prime dichiarazioni della donna non appariva affatto indiziante, né tale da rendere inequivoco il suo coinvolgimento nei reati poi addebitati al Matteucci, dato che nel momento in cui le rendeva, alla stregua degli esiti delle indagini e di quanto la stessa riferiva, la Torre appariva come una persona estranea ai fatti, semplicemente a conoscenza di vicende che avevano riguardato propri conoscenti (pagg.3 e 4 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici manifesti ed aderente alle emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede: deve pertanto escludersi che le dichiarazioni contestate siano inutilizzabili dato che, nel momento in cui venivano rese, non erano emersi indizi di reità a carico della dichiarante, nulla rilevando le vicende successive che la avevano interessata. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci