CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 dicembre 1966
Cassazione n. 06709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ropost i da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] In proprio e nella qualità di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’ordinanza del 13/11/2025del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di riesame, con ordinanza del 13/11/2025, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, confermava il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 28/01/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto il sequestro preventivo dei complessi aziendali e delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché del deposito commerciale riconducibile alla stessa società. Il provvedimento del Tribunale del riesame del 12/03/2025 era stato annullato con rinvio, limitatamente al profilo del periculum in mora, da questa Corte di legittimità con sentenza del 23/09/2025, sul rilievo che la motivazione fosse carente nella misura in cui non si era confrontata con la deduzione difensiva del mutamento dell’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, dunque, non aveva dato conto delle ragioni per le quali la libera disponibilità del compendio aziendale e delle sue strutture in capo ad una diversa compagine rispetto a quella esistente al momento dei fatti di reato contestati, tenuto conto del subentro dell’odierno ricorrente quale nuovo amministratore, avrebbe recato concreto pregiudizio alle esigenze cautelari di cui all’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 2. L’indagato, in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , a mezzo del difensore, ha interposto ricorsi per cassazione , contenuti in un unico atto, affidandoliad un unico articolato motivo, con cui deduce l’insussistenza dei presupposti applicativi del sequestro preventivo di tipo impeditivo. Rappresenta in proposito chel’ordinanza impugnata non ha colmato la lacuna motivazionale evidenziatadalla Suprema Corte con la sentenza del 23/09/2025; che, invero, ha ribadito il legame parentale tra l’odierno ricorrente ed il di lui fratello, indagato nel presente procedimento, oltre ad insistere sulla inalterata distribuzione delle quote sociali; che l’elemento ulteriore, costituito dalla indicazione di due conversazioni intercettate, intercorse tra terzi, nelle quali si assume che gli interlocutori facciano riferimento indistintamente ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], quali presunti referenti, non hanno alcuna significanza ; che, in particolare, la conversazione del 15/05/2019 è irrilevante, in quanto si limita ad attestare che [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di confermare che l’indomani si sarebbe recato in azienda “per lasciare le carte”, senza ulteriore specificazione, né oggettiva, né soggettiva e senza attestazione degli effettivi accadimenti successivi; che analogamente irrilevante è la conversazione del 07/08/2019, atteso che la circostanza che gli interlocutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parlando di “tutti e due i fratelli” intendessero riferirsi ai due [OSCURATO:PERSONA], non è affatto riscontrata ed in ogni caso sarebbe priva di significato penalmente rilevante per l’odierno ricorrente; che, in conclusione, il provvedimento impugnato ripropone le stesse motivazioni, esasperando quanto già argomentato nell’ordinanza annullata, in tal modo eludendo il senso del procedimento di rinvio e sottraendosi al deferito onere motivazionale; che, dunque, le doglianze formulate in relazione alla insussistenza del periculum in mora rimangono inalterate, essendo incontrovertibile i) che a partire dal 17/10/2024 l’amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia mutato, ii ) che l’odierno ricorrente sia del tutto estraneo al presente procedimento penale e che non sia gravato né da precedenti penali, né da precedenti giudiziari, iii) che la governance societaria, sotto la guida di [OSCURATO:PERSONA], abbia impresso un effettivo cambio di passo, tanto da non essere interessata neanche da evidenze indiziarie, iiii) che è apodittico il riferimento ad una presunta consuetudine aziendale alla falsificazione di documentazione ed a transazioni finanziarie solo fittizie, trattandosi di mera ipotesi investigativa tutta da vagliare in sede processuale. 2.1. In data 02/02/2026, è pervenuta articolata memoria difensiva, con cui si ribadiscono le doglianze proposte con i ricorsi, anche in relazione all’interpretazione delle conversazioni intercettate e richiamate nella motivazione del provvedimento impugnato, tenuto conto dellaallegata consulenza tecnica di parte. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.I ricorsi sono inammissibil i , per non essere consentito l’unico motivo cui sonoaffidati. 1.1. Va,preliminarmente, ribadito che nella nozione di "violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massimata sul punto;Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 , Ferazzi ; si vedano anche, nello stesso senso, Sez.U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sez. U, n. 5 del 26/2/1991, Bruno; seguite, per citare solo le più recenti, daSez. 3 , n. 4919 del 14/7/2016, Faiella,Rv. 269296 – 01 ; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia , Rv. 269119 – 01e, ancor più recentemente, da Sez. 2 , n. 11785 del 9/2/2024, Conti, n. m. ). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge (“errores in procedendo” ed “errores in judicando”), per vizi motivazionali assoluti, tali, cioè, da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile la vicenda contestata e l ’ itinerario logico seguito dal giudice(Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 5807 /2017 cit. ; Sez. 3, n. 4919 /2016 cit. ; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893 – 01 ). 1.2. Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all’adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione, come fa la difesa con il presente ricorso. Invero, il ricorrente, più che l’assenza di motivazione, deduce un vizio che si risolve in una motivazione insufficiente dell’atto impugnato e, più in generale, chiede una diversa lettura del materiale indiziario, utilizzato per fondare il periculum in mora, in termini difformi rispetto alla valutazione effettuata dal Tribunale del riesame. Si osserva, in proposito,che il provvedimento impugnato ha valorizzato la composizione a ristretta base familiare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per evidenziare come all’estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dal potere gestionale non sia conseguita la sua estromissione dalla compagine sociale e come, invece, il cambio di amministratore, intervenuto il 17/10/2024, lungi dall’apparire il frutto di un diverso equilibrio di forze nella compagine sociale tale da riverberarsi sulla competenza gestionale, sia stata una scelta necessitata in ragione delle misure cautelari adottate proprio nell’ottobre di quell’anno dall’[OSCURATO:PERSONA] catanese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La conferma della obbiettiva continuità della linea di politica imprenditoriale, anche sotto la gestione amministrativa dell’odierno ricorrente , è stata rinvenuta nel contenuto di due conversazioni intercettate, che, a giudizio del Tribunale, dannoconto, per un verso, della costante attuazione del programma criminoso del sodalizio in contestazione e, per altro verso, della fungibilità operativa dei due fratelli. Tanto i giudici del riesame hanno desunto dalla circostanza per cui la prima conversazione intercettata (quella del 14/05/2019) evidenzia come i promotori dell’associazione criminosa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA], avessero reiterati contatti con il complesso delle risorse umane della società, al punto che persino i dipendenti erano in grado di comprendere i richiami allusivi a consegne in frode e la seconda conversazione (quella del 07/08/2019) dimostra come gli interlocutori cercassero di contattare indifferentemente o l’un fratello o l’altro, a testimonianza della loro interscambiabilità nella gestione dell’azienda, anche in relazione alla illecita attività posta in essere. Con riferimento al contenuto di dette conversazioni, la difesa, all’esito di una consulenza tecnica di parte, offre una lettura alternativa, che all’evidenza non prospetta la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma solo la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa,doglianza che, come si è sopra evidenziato, non è consentita in questa sede. Dunque, la continuità nella gestione della società, nonostante il cambio di amministratore, unitamente alla prassi invalsa tesa alla falsificazione di documentazione ed alla esecuzione di transazioni finanziarie fittizie, è stata posta a fondamento del periculum in mora anche per quel che attiene al sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. del deposito aziendale , di talché è stata ravvisata la necessità di anticipare gli effetti ablatori della futura confisca obbligatoria, essendo stato ritenuto che con la formazione di atti simulati potrebbe mutarela proprietà formale. Il Tribunale del riesame ha, poi, evidenziato come sia ininfluente la posizione soggettiva dell’odierno ricorrente o il suo contributo personale alla realizzazione dei reati, atteso che ciò che rileva è la verifica dell’oggettiva funzionalità della res amministrata al perseguimento degli scopi criminali ipotizzati ed alla dispersione dei beni sociali in funzione della confisca, che, nel caso di specie, è stata ritenuta strutturalmente insita in una società costantemente impegnata nella emissione di documentazione di comodo in funzione dell’evasione delle accise e sempre saldamente fondata su basi familiari, sia in termini di proprietà che di gestione. Risulta, dunque, evidente l’insussistenza del vizio denunciato di omessa motivazione, avendo il Tribunale del riesame seguito il principio fissato nella sentenza di annullamento con rinvio,dando conto dei motivi per i quali il cambio di amministratore della società non elide il periculum in mora, in entrambe le declinazioni di cui all’art. 321 cod. proc. pen., emergendo altrettanto evidentemente come le doglianze del ricorrente si risolvano in una mancata condivisione del percorso logico argomentativo del provvedimento impugnato, non ammissibile in sede di legittimità. 2. All’inammissibilità deiricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle