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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03543/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 27/5/2019, la Corte di appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari dall'11/3/96 al 22/1/97, nell'ambito di procedimento penale nel quale era chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e di plurimi episodi di cessione e vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il richiedente era assolto da tali imputazioni con sentenza divenuta irrevocabile il 25/9/2017.

Il giudice della riparazione ha negato il diritto all'indennizzo individuando a carico dell'istante comportamenti gravemente colposi.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, il quale, nel motivo unico di ricorso, ha avanzato diverse doglianze, riconducibili ad erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di una condotta gravemente colposa, suscettibile di avere apportato un contributo all'adozione della misura restrittiva.

Non sarebbe condivisibile il ragionamento portato dalla Corte di merito in relazione a quanto dichiarato da Espejo circa la propria residenza.

La Corte attribuisce un connotato di colpa grave al fatto che il richiedente abbia negato di avere avuto la residenza in Trezzano sul Naviglio, alla via Sarpi n. 10.

La circostanza sarebbe del tutto irrilevante rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura.

Si trascura di considerare che dagli atti emergevano risultanze non univoche in ordine alla residenza del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] oltre alla residenza in via Sarpi, è risultato avere la residenza anche in via Boschetto, sempre in Trezzano sul Naviglio ed in [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA].

L'utenza telefonica da cui partivano le comunicazioni inerenti alla movimentazione di stupefacenti era intestata a [OSCURATO:PERSONA], la quale risultava risiedere in Trezzano sul Naviglio, alla via Sarpi 10 (come riferito dall'Ufficiale di PG) ed anche alla via Boschetto (come indicato nella sentenza di primo grado).

Inoltre la dichiarazione valorizzata dal giudice della riparazione è intervenuta solo in data 27/5/2019, in un periodo di molto successivo a quello di esecuzione della misura.

In realtà il ricorrente ha dichiarato di avere sempre abitato a Milano, via [OSCURATO:PERSONA] 56, dove ha anche scontato gli arresti domiciliari.

Tale circostanza è vera ed è confermata nella stessa ordinanza impugnata, dove si legge che l'Espejo risultava residente anagraficamente in Trezzano sul Naviglio, ma era di fatto domiciliato in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] 56, presso la moglie.

Non di poco conto sarebbe l'ulteriore errore commesso durante le indagini in ordine alle date di nascita del presunto responsabile e di Espejo: il "Roberto" che intratteneva i colloqui telefonici sull'utenza intercettata e che movimentava lo stupefacente risultava nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre l'odierno ricorrente è nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Da tutto quanto precede si ricava che l'adozione ed il mantenimento della misura a carico dell'istante sarebbero fondate su evidenti equivoci e su gravi lacune investigative non imputabili al richiedente.

Inoltre il giudice della riparazione non indica come il fatto di avere negato la residenza in Trezzano sul Naviglio abbia causalmente inciso sull'adozione del provvedimento restrittivo e sul suo mantenimento.

La circostanza, peraltro, non è neppure collocata temporalmente con precisione.

La seconda circostanza valorizzata dalla Corte d'appello di Lecce riguarda l'atteggiamento di indifferenza e noncuranza che l'Espejo avrebbe dimostrato nel corso del procedimento, non impugnando il provvedimento restrittivo innanzi al Tribunale del riesame e astenendosi dall'intraprendere qualunque iniziativa volta a fare emergere l'errore di persona.

Ciò sarebbe inesatto: sin dal primo grado di giudizio la difesa ha sostenuto la tesi dell'errore di persona, come si desume dal fatto che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], acconsentì all'acquisizione delle schede personali degli imputati, dalle quali emergevano gli equivoci riguardanti l'identificazione dell'imputato.

Anche l'atteggiamento assunto da Espejo durante l'interrogatorio di garanzia non contrasta con quanto appena affermato: nonostante non si sia riusciti ad acquisire il verbale d'interrogatorio, non rinvenuto nel fascicolo processuale, il ricorrente ha dichiarato ufficialmente, anche in sede di equa riparazione, di essersi sottoposto ad interrogatorio e di avere negato ogni addebito.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo, nelle conclusioni rassegnate, la validità delle argomentazioni illustrate dalla Corte territoriale nel provvedimento di diniego.

4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

In subordine ha chiesto che venisse rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio.

5. Il difensore del richiedente ha depositato memoria di replica.

Nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha evidenziato che l'Espejo, durante l'interrogatorio di garanzia, non si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ha poi rimarcato che sarebbe indifferente alla tematica che occupa il fatto che il ricorrente si sia reso irreperibile e che sia rimasto contumace durante la celebrazione del processo, trattandosi di comportamenti adottati a distanza di oltre dieci anni dalla carcerazione subita, non dotati di alcuna efficienza causale rispetto alla restrizione subita.

Ha ribadito come il ricorrente non abbia posto in essere alcuna condotta attiva suscettibile d'indurre l'A.G. ad intervenire nei suoi confronti con il provvedimento restrittivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

E' d'uopo premettere che, secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez.

U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Rv.242034).

A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale.

Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così Sez.

U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio).

Non è superfluo richiamare l'ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiere nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039).

2. La Corte d'appello, con valutazione ex ante, ha individuato comportamenti suscettibili di fungere da concausa dell'errore in cui era incorsa l'A.G. e le argomentazioni fondanti il convincimento espresso in motivazione sono improntate a criteri immuni da vizi logici emendabili in sede di legittimità.

Nel provvedimento si è evidenziato che la residenza anagrafica del prevenuto, all'epoca dei fatti, risultava coincidere con quella di [OSCURATO:PERSONA], la cui utenza, monitorata dagli operanti, era utilizzata da tale "Roberto" per organizzare traffici di droga.

Ciò risultava acclarato in atti sulla base della relazione di servizio effettuata da personale di polizia in data 20/3/95.

In tale relazione, coeva ai fatti di causa, si dava atto che «l'ESPEJO risultava risiedere in via Sarpí n. 10, nella stessa abitazione della Santoni, "unitamente al proprio nucleo familiare composto dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dal figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]", che era in possesso di foglio di soggiorno con scadenza 25.2.1995 ed era in procinto di ottenere la carta di identità dal comune di -irrezzano sul Naviglio (tant'è che è stata acquisita la sua fotografia presso l'ufficio Anagrafe di tale Comune)».

Si è anche rimarcato come l'istante, nel corso del periodo di carcerazione, non abbia mai intrapreso iniziative difensive volte a sollecitare una rivisitazione del quadro indiziario presentatosi al giudice della cautela o a dare impulso a verifiche investigative suscettibili di rivelare un errore di persona.

Invero, l'istante, si legge nella ordinanza, non ha mai impugnato il provvedimento custodiale innanzi al Tribunale del riesame ed ha presentato, nel periodo in cui è stato ristretto, un'unica richiesta di sostituzione della misura, in data 10/7/96, senza addurre ragioni che potessero smentire gli elementi acquisiti a suo carico ed apportare contributi alla individuazione dell'errore.

A tale stato di cose è conseguito un rafforzamento del convincimento dell'Autorità in ordine al coinvolgimento dell'istante nella vicenda illecita, fondato sulla coincidenza della residenza anagrafica del prevenuto con l'abitazione della Santoni e sul riconoscimento vocale operato dalla P.G. durante l'ascolto delle telefonate attinenti al traffico di droga.

Si è anche aggiunto in motivazione che il prevenuto si è reso immediatamente irreperibile dopo la scarcerazione, rimanendo contumace per tutta la durata del processo.

Ebbene, il comportamento processuale del richiedente l'indennizzo, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, può essere legittimamente valutato dal giudice della riparazione ai fini del diniego della richiesta.

Tale principio è stato più volte affermato da questa Corte in molteplici casi, che, sebbene non coincidenti con la presente fattispecie, sono comunque ad essa assimilabili (cfr. Sez. 4, n. 34327 del 04/05/2018, Rv. 273801 - 01; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Rv. 271419 - 01) Si è detto, nelle pronunce richiamate, che la grave negligenza o trascuratezza nell'agire processuale possono essere concausa dell'errore dell'Autorità, al cospetto di situazioni nelle quali il richiedente abbia omesso di esercitare tempestivamente i propri diritti e facoltà, tra i quali quello dell'impugnazione o quello di un apporto chiarificatore, veicolato nel procedimento attraverso dichiarazioni rilasciate in sede d'interrogatorio.

L'orientamento trova la sua ratio nel fondamento solidaristico dell'istituto, il quale richiede che l'incolpato non abbia dato o concorso a dare causa alla restrizione attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione nparatoria (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01).

Tutto ciò premesso, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi, non trascurando di mettere in rilievo il grado rilevante della colpa e l'incidenza di tali comportamenti sull'evento detenzione ["Nel caso di specie, dunque, si verte nell'ipotesi di comportamento caratterizzato da consistenti livelli di noncuranza rispetto alle possibili tutele azionabili e, dunque, gravemente colposo.

Difatti, è stata proprio tale condotta - la mancata immediata evidenziazione dell'errore di persona all' A.G., l'assenza di istanza di riesame o di richieste di liberazione per assenza di gravità indiziarla, la mancata richiesta di perizia fonica, l'assenza di ogni spiegazione in ordine al dato della residenza anagrafica, (fondamentale, a livello indiziario, con conseguente apparente acquiescenza alla carcerazione) a comportare il mantenimento della custodia"]..

3. I rilievi difensivi non contrastano efficacemente il costrutto argomentativo dell'ordinanza impugnata.

Alle argomentazioni portate nel ricorso è stata già offerta congrua risposta in motivazione.

La mancanza del verbale d'interrogatorio di garanzia, non rinvenuto in atti, non è stato elemento utilizzato a carico del richiedente.

La Corte di merito ha anzi preso atto della dichiarazione proveniente da Espejo, in epoca successiva alla detenzione, in cui ha chiarito di avere risposto al giudice e di avere negato ogni addebito.

Tale circostanza, tuttavia, ha evidenziato la Corte di merito, non rileva ai fini della esclusione della conducenza delle ragioni determinanti il rigetto della richiesta.Il fatto che Espejo abbia negato di avere avuto la residenza in via Sarpi 10 - invece pacificamente accertata - a prescindere dal momento in cui tale dichiarazione è intervenuta, è effettivamente un elemento suscettibile di rivelare colpa grave nel richiedente e di avvalorare la ricostruzione operata dai giudici della riparazione.

Come già detto in precedenza, agli effetti dello scrutinio circa la condotta sinergica dell'interessato come causa ostativa all'indennizzo, rilevano anche i comportamenti successivi alla sottoposizione alla misura.

Quanto all'errore d'identificazione la Corte ha rilevato che, sebbene l'ordinanza sia stata emessa a carico di soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il nome e la residenza del destinatario dell'ordinanza cautelare corrispondevano a quelli dell'odierno ricorrente.

Anche con riferimento a tale aspetto, si legge nell'ordinanza, l'interessato avrebbe potuto sollecitare investigazioni volte a chiarire l'errore di persona.

4. Da tutto quanto precede discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese .z sostenute dal Ministero resistente che iliquida in euro mille oltre accessori, come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 27/5/2019, la Corte di appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari dall'11/3/96 al 22/1/97, nell'ambito di procedimento penale nel quale era chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e di plurimi episodi di cessione e vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il richiedente era assolto da tali imputazioni con sentenza divenuta irrevocabile il 25/9/2017. Il giudice della riparazione ha negato il diritto all'indennizzo individuando a carico dell'istante comportamenti gravemente colposi. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, il quale, nel motivo unico di ricorso, ha avanzato diverse doglianze, riconducibili ad erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di una condotta gravemente colposa, suscettibile di avere apportato un contributo all'adozione della misura restrittiva. Non sarebbe condivisibile il ragionamento portato dalla Corte di merito in relazione a quanto dichiarato da Espejo circa la propria residenza. La Corte attribuisce un connotato di colpa grave al fatto che il richiedente abbia negato di avere avuto la residenza in Trezzano sul Naviglio, alla via Sarpi n. 10. La circostanza sarebbe del tutto irrilevante rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura. Si trascura di considerare che dagli atti emergevano risultanze non univoche in ordine alla residenza del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] oltre alla residenza in via Sarpi, è risultato avere la residenza anche in via Boschetto, sempre in Trezzano sul Naviglio ed in [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA]. L'utenza telefonica da cui partivano le comunicazioni inerenti alla movimentazione di stupefacenti era intestata a [OSCURATO:PERSONA], la quale risultava risiedere in Trezzano sul Naviglio, alla via Sarpi 10 (come riferito dall'Ufficiale di PG) ed anche alla via Boschetto (come indicato nella sentenza di primo grado). Inoltre la dichiarazione valorizzata dal giudice della riparazione è intervenuta solo in data 27/5/2019, in un periodo di molto successivo a quello di esecuzione della misura. In realtà il ricorrente ha dichiarato di avere sempre abitato a Milano, via [OSCURATO:PERSONA] 56, dove ha anche scontato gli arresti domiciliari. Tale circostanza è vera ed è confermata nella stessa ordinanza impugnata, dove si legge che l'Espejo risultava residente anagraficamente in Trezzano sul Naviglio, ma era di fatto domiciliato in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] 56, presso la moglie. Non di poco conto sarebbe l'ulteriore errore commesso durante le indagini in ordine alle date di nascita del presunto responsabile e di Espejo: il "Roberto" che intratteneva i colloqui telefonici sull'utenza intercettata e che movimentava lo stupefacente risultava nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre l'odierno ricorrente è nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Da tutto quanto precede si ricava che l'adozione ed il mantenimento della misura a carico dell'istante sarebbero fondate su evidenti equivoci e su gravi lacune investigative non imputabili al richiedente. Inoltre il giudice della riparazione non indica come il fatto di avere negato la residenza in Trezzano sul Naviglio abbia causalmente inciso sull'adozione del provvedimento restrittivo e sul suo mantenimento. La circostanza, peraltro, non è neppure collocata temporalmente con precisione. La seconda circostanza valorizzata dalla Corte d'appello di Lecce riguarda l'atteggiamento di indifferenza e noncuranza che l'Espejo avrebbe dimostrato nel corso del procedimento, non impugnando il provvedimento restrittivo innanzi al Tribunale del riesame e astenendosi dall'intraprendere qualunque iniziativa volta a fare emergere l'errore di persona. Ciò sarebbe inesatto: sin dal primo grado di giudizio la difesa ha sostenuto la tesi dell'errore di persona, come si desume dal fatto che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], acconsentì all'acquisizione delle schede personali degli imputati, dalle quali emergevano gli equivoci riguardanti l'identificazione dell'imputato. Anche l'atteggiamento assunto da Espejo durante l'interrogatorio di garanzia non contrasta con quanto appena affermato: nonostante non si sia riusciti ad acquisire il verbale d'interrogatorio, non rinvenuto nel fascicolo processuale, il ricorrente ha dichiarato ufficialmente, anche in sede di equa riparazione, di essersi sottoposto ad interrogatorio e di avere negato ogni addebito. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo, nelle conclusioni rassegnate, la validità delle argomentazioni illustrate dalla Corte territoriale nel provvedimento di diniego. 4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine ha chiesto che venisse rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. 5. Il difensore del richiedente ha depositato memoria di replica. Nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha evidenziato che l'Espejo, durante l'interrogatorio di garanzia, non si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha poi rimarcato che sarebbe indifferente alla tematica che occupa il fatto che il ricorrente si sia reso irreperibile e che sia rimasto contumace durante la celebrazione del processo, trattandosi di comportamenti adottati a distanza di oltre dieci anni dalla carcerazione subita, non dotati di alcuna efficienza causale rispetto alla restrizione subita. Ha ribadito come il ricorrente non abbia posto in essere alcuna condotta attiva suscettibile d'indurre l'A.G. ad intervenire nei suoi confronti con il provvedimento restrittivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. E' d'uopo premettere che, secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Rv.242034). A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale. Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio). Non è superfluo richiamare l'ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiere nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039). 2. La Corte d'appello, con valutazione ex ante, ha individuato comportamenti suscettibili di fungere da concausa dell'errore in cui era incorsa l'A.G. e le argomentazioni fondanti il convincimento espresso in motivazione sono improntate a criteri immuni da vizi logici emendabili in sede di legittimità. Nel provvedimento si è evidenziato che la residenza anagrafica del prevenuto, all'epoca dei fatti, risultava coincidere con quella di [OSCURATO:PERSONA], la cui utenza, monitorata dagli operanti, era utilizzata da tale "Roberto" per organizzare traffici di droga. Ciò risultava acclarato in atti sulla base della relazione di servizio effettuata da personale di polizia in data 20/3/95. In tale relazione, coeva ai fatti di causa, si dava atto che «l'ESPEJO risultava risiedere in via Sarpí n. 10, nella stessa abitazione della Santoni, "unitamente al proprio nucleo familiare composto dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dal figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]", che era in possesso di foglio di soggiorno con scadenza 25.2.1995 ed era in procinto di ottenere la carta di identità dal comune di -irrezzano sul Naviglio (tant'è che è stata acquisita la sua fotografia presso l'ufficio Anagrafe di tale Comune)». Si è anche rimarcato come l'istante, nel corso del periodo di carcerazione, non abbia mai intrapreso iniziative difensive volte a sollecitare una rivisitazione del quadro indiziario presentatosi al giudice della cautela o a dare impulso a verifiche investigative suscettibili di rivelare un errore di persona. Invero, l'istante, si legge nella ordinanza, non ha mai impugnato il provvedimento custodiale innanzi al Tribunale del riesame ed ha presentato, nel periodo in cui è stato ristretto, un'unica richiesta di sostituzione della misura, in data 10/7/96, senza addurre ragioni che potessero smentire gli elementi acquisiti a suo carico ed apportare contributi alla individuazione dell'errore. A tale stato di cose è conseguito un rafforzamento del convincimento dell'Autorità in ordine al coinvolgimento dell'istante nella vicenda illecita, fondato sulla coincidenza della residenza anagrafica del prevenuto con l'abitazione della Santoni e sul riconoscimento vocale operato dalla P.G. durante l'ascolto delle telefonate attinenti al traffico di droga. Si è anche aggiunto in motivazione che il prevenuto si è reso immediatamente irreperibile dopo la scarcerazione, rimanendo contumace per tutta la durata del processo. Ebbene, il comportamento processuale del richiedente l'indennizzo, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, può essere legittimamente valutato dal giudice della riparazione ai fini del diniego della richiesta. Tale principio è stato più volte affermato da questa Corte in molteplici casi, che, sebbene non coincidenti con la presente fattispecie, sono comunque ad essa assimilabili (cfr. Sez. 4, n. 34327 del 04/05/2018, Rv. 273801 - 01; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Rv. 271419 - 01) Si è detto, nelle pronunce richiamate, che la grave negligenza o trascuratezza nell'agire processuale possono essere concausa dell'errore dell'Autorità, al cospetto di situazioni nelle quali il richiedente abbia omesso di esercitare tempestivamente i propri diritti e facoltà, tra i quali quello dell'impugnazione o quello di un apporto chiarificatore, veicolato nel procedimento attraverso dichiarazioni rilasciate in sede d'interrogatorio. L'orientamento trova la sua ratio nel fondamento solidaristico dell'istituto, il quale richiede che l'incolpato non abbia dato o concorso a dare causa alla restrizione attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione nparatoria (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01). Tutto ciò premesso, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi, non trascurando di mettere in rilievo il grado rilevante della colpa e l'incidenza di tali comportamenti sull'evento detenzione ["Nel caso di specie, dunque, si verte nell'ipotesi di comportamento caratterizzato da consistenti livelli di noncuranza rispetto alle possibili tutele azionabili e, dunque, gravemente colposo. Difatti, è stata proprio tale condotta - la mancata immediata evidenziazione dell'errore di persona all' A.G., l'assenza di istanza di riesame o di richieste di liberazione per assenza di gravità indiziarla, la mancata richiesta di perizia fonica, l'assenza di ogni spiegazione in ordine al dato della residenza anagrafica, (fondamentale, a livello indiziario, con conseguente apparente acquiescenza alla carcerazione) a comportare il mantenimento della custodia"].. 3. I rilievi difensivi non contrastano efficacemente il costrutto argomentativo dell'ordinanza impugnata. Alle argomentazioni portate nel ricorso è stata già offerta congrua risposta in motivazione. La mancanza del verbale d'interrogatorio di garanzia, non rinvenuto in atti, non è stato elemento utilizzato a carico del richiedente. La Corte di merito ha anzi preso atto della dichiarazione proveniente da Espejo, in epoca successiva alla detenzione, in cui ha chiarito di avere risposto al giudice e di avere negato ogni addebito. Tale circostanza, tuttavia, ha evidenziato la Corte di merito, non rileva ai fini della esclusione della conducenza delle ragioni determinanti il rigetto della richiesta.Il fatto che Espejo abbia negato di avere avuto la residenza in via Sarpi 10 - invece pacificamente accertata - a prescindere dal momento in cui tale dichiarazione è intervenuta, è effettivamente un elemento suscettibile di rivelare colpa grave nel richiedente e di avvalorare la ricostruzione operata dai giudici della riparazione. Come già detto in precedenza, agli effetti dello scrutinio circa la condotta sinergica dell'interessato come causa ostativa all'indennizzo, rilevano anche i comportamenti successivi alla sottoposizione alla misura. Quanto all'errore d'identificazione la Corte ha rilevato che, sebbene l'ordinanza sia stata emessa a carico di soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il nome e la residenza del destinatario dell'ordinanza cautelare corrispondevano a quelli dell'odierno ricorrente. Anche con riferimento a tale aspetto, si legge nell'ordinanza, l'interessato avrebbe potuto sollecitare investigazioni volte a chiarire l'errore di persona. 4. Da tutto quanto precede discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese .z sostenute dal Ministero resistente che iliquida in euro mille oltre accessori, come per legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente,
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