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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13388/2026

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fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])– intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana, n. 223/2023, depositata il 14/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Prato, l’avviso di accertamento n.

T8T01600430/2017, concui l’Agenzia delle entrate aveva determinato una maggiore imposta atitolo di Irpef, per l’anno 2013, in relazione agli utili occultipresuntivamente distribuiti al contribuente quale socio al 99% circa dellaTosco [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base partecipativa, nelle more fallita,alla quale, con atto impositivo divenuto definitivo per omessaimpugnazione da parte del curatore fallimentare, era stato contestato, perNumero registro generale 18334/2024Numero sezionale 3362/2026Numero di raccolta generale 13388/2026Data pubblicazione 09/05/2026la predetta annualità d’imposta, un maggior ricavo non contabilizzato dieuro 584.153,04 per differenze di magazzino.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva che non avrebberopotuto essere contestati utili a suo carico poiché, nei confronti dellasocietà, non erano stati accertati redditi sottratti all’imposizione, e chel’accertamento riguardava unicamente l’Iva, sicché non poteva operarealcuna presunzione afferente ai contestati utili non contabilizzati.

Inoltre,contestava, in relazione all’accertamento nei confronti della società, lacorrettezza delle rilevate differenze di magazzino e la dedottainattendibilità della contabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La CTP accoglieva il ricorso, assumendo che l'Ufficio non avevaaccertato alcun maggior reddito ai fini delle imposte dirette, bensì unmaggior imponibile ai fini Iva, sicché nessun utile extracontabile potevaritenersi accertato nei confronti del socio.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva rigettatodalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (diseguito, CGT-2).3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., per aver la CGT-2 reso una motivazione apparente,caratterizzata da illogicità e contraddittorietà, posto che i giudici d’appellohanno: a) identificato, quale presupposto di operatività della presunzionedi distribuzione ai soci degli utili delle società di capitali a ristretta basepartecipativa, la sussistenza di un maggior reddito di impresa, anziché dimaggiori ricavi societari, escludendo quindi paradossalmente laNumero registro generale 18334/2024Numero sezionale 3362/2026Numero di raccolta generale 13388/2026Data pubblicazione 09/05/2026presunzione medesima per le società in perdita; b) affermato che dallaassenza di redditività della società (determinante prima la messa inliquidazione e poi il fallimento della stessa) si rivelava “coerente” fardiscendere “la mancata distribuzione di qualsivoglia somma ai soci”.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt.2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per aver la CGT-2 sancito l’illegittimità dell’atto impositivo sullabase di due rationes decidendi, entrambe violative delle predettedisposizioni.Invero, i giudici d’appello hanno dapprima sostenuto che l’avviso diaccertamento societario (definitivo) aveva ad oggetto un maggiorimponibile solo ai fini Iva e non anche un maggior reddito ai fini delleimposte dirette, il che è, però, smentito dal contenuto del predetto avviso,che aveva invece accertato maggiori ricavi per euro 584.153,04, noncontabilizzati dalla società.In secondo luogo, la CGT-2 ha sostenuto che la circostanza dellamessa in liquidazione della società giustificava la mancanza di redditività ela dedotta mancata distribuzione di utili ai soci, sebbene, in realtà,trattandosi di utili extracontabili, la mancanza del recupero ai fini delleimposte dirette (dovuto alla pacifica ed incontestata situazione in perditadella società, successivamente fallita) non escludesse la legittimitàdell’imputazione dei maggiori ricavi societari al socio, pro quota, a titolo diutili da partecipazione.

Così statuendo è stata, invece, operata una falsaapplicazione del regime di inversione dell’onere probatorio, previsto, incasi come quello di specie, in conseguenza dell’applicazione dellapresunzione legale di distribuzione degli utili ai soci di società di capitali aristretta base.3.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamentestante la connessione tra gli stessi, sono fondati.Numero registro generale 18334/2024Numero sezionale 3362/2026Numero di raccolta generale 13388/2026Data pubblicazione 09/05/20263.1 La CGT-2 ha escluso l’operatività della presunzione didistribuzione degli utili extracontabili in favore dei soci di società di capitalia ristretta base partecipativa alla luce, essenzialmente, di due asserzioni,consistenti, la prima, nel ritenere che l’operatività della predettapresunzione presupponesse il previo accertamento di un maggior redditodi impresa, anziché di maggiori ricavi societari, e, la seconda,nell’affermare che dalla assenza di redditività della società (determinanteprima la messa in liquidazione e poi il fallimento della stessa) potevadesumersi coerentemente la mancata distribuzione di qualsivoglia sommaai soci, così finendo, in sostanza, per escludere l’applicabilità dellapredetta presunzione in relazione alle società in perdita.Tali argomentazioni, oltre ad essere di per sé del tutto illogiche - inquanto, nella specie, si verte in materia di utili extracontabili, acquisiti “innero” dalla società e, quindi, non certamente registrati contabilmentecome reddito d’impresa -, si pongono in contrasto con il costanteorientamento di questa Corte secondo cui, nelle società di capitali aristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utiliextracontabili opera – in relazione sia alle maggiori componenti positive direddito accertate, che alle componenti negative disconosciute (Cass.09/06/2025, n. 15274) - in ragione della sola suddetta ristrettezza, fermarestando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante ladimostrazione, tra l’altro, della destinazione non personale degli utili, nonrilevando, invece, a tal fine la circostanza che i corrispondenti accreditinon siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienzacoerente con la loro natura di utili non registrati nella contabilità (Cass.09/09/2025, n. 24907; Cass. 10/10/2024, n. 26473).Si è precisato, altresì, che la prova contraria, a carico del socio, puòconsistere anche nella dimostrazione che i maggiori ricavi non siano statieffettivamente realizzati o distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dallasocietà - non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzioneNumero registro generale 18334/2024Numero sezionale 3362/2026Numero di raccolta generale 13388/2026Data pubblicazione 09/05/2026che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili - oppureche di tali utili si sia appropriato altro soggetto (Cass. 16/04/2025, n.10004; Cass. 28/10/2022, n. 31882; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass.09/07/2018, n. 18042; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 02/03/2011,n. 5076).3.2 Pertanto, considerato che l’avviso di accertamento societario,divenuto definitivo per mancata impugnazione e prodromico rispettoall’avviso di accertamento nei confronti del socio, aveva appurato, come sievince dal suo contenuto riportato nel ricorso per cassazione, maggioriricavi per euro 584.153,04, non contabilizzati dalla società, era del tuttoirrilevante, al fine di escludere l’operatività della presunzione didistribuzione degli utili extracontabili, la circostanza che l’eserciziosocietario accertato si fosse chiuso in perdita per la società, poiché anchein tal caso gli utili extracontabili accertati devono presumersi distribuiti aisoci, e sono imponibili nei loro confronti, e ciò indipendentemente dalreddito complessivamente accertato nei confronti della società (in talsenso, Cass. 30/12/2022, n. 38156).3.3 In definitiva, per escludere l’applicabilità della presunzione inesame non risulta sufficiente né la mera deduzione che l’esercizio socialeufficiale si sia concluso con perdite contabili né il definitivo accertamentodi una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi noncontabilizzati, non risultando né accantonati né investiti, siano statidistribuiti ai soci (Cass. n. 5076/2011, cit.).4.

Ai predetti principi i giudici d’appello non si sono attenuti, ragionper cui il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata erinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio e provveda,altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 18334/2024Numero sezionale 3362/2026Numero di raccolta generale 13388/2026Data pubblicazione 09/05/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])– intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana, n. 223/2023, depositata il 14/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Prato, l’avviso di accertamento n. T8T01600430/2017, concui l’Agenzia delle entrate aveva determinato una maggiore imposta atitolo di Irpef, per l’anno 2013, in relazione agli utili occultipresuntivamente distribuiti al contribuente quale socio al 99% circa dellaTosco [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base partecipativa, nelle more fallita,alla quale, con atto impositivo divenuto definitivo per omessaimpugnazione da parte del curatore fallimentare, era stato contestato, perNumero registro generale 18334/2024Numero sezionale 3362/2026Numero di raccolta generale 13388/2026Data pubblicazione 09/05/2026la predetta annualità d’imposta, un maggior ricavo non contabilizzato dieuro 584.153,04 per differenze di magazzino.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva che non avrebberopotuto essere contestati utili a suo carico poiché, nei confronti dellasocietà, non erano stati accertati redditi sottratti all’imposizione, e chel’accertamento riguardava unicamente l’Iva, sicché non poteva operarealcuna presunzione afferente ai contestati utili non contabilizzati. Inoltre,contestava, in relazione all’accertamento nei confronti della società, lacorrettezza delle rilevate differenze di magazzino e la dedottainattendibilità della contabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La CTP accoglieva il ricorso, assumendo che l'Ufficio non avevaaccertato alcun maggior reddito ai fini delle imposte dirette, bensì unmaggior imponibile ai fini Iva, sicché nessun utile extracontabile potevaritenersi accertato nei confronti del socio.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva rigettatodalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (diseguito, CGT-2).3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., per aver la CGT-2 reso una motivazione apparente,caratterizzata da illogicità e contraddittorietà, posto che i giudici d’appellohanno: a) identificato, quale presupposto di operatività della presunzionedi distribuzione ai soci degli utili delle società di capitali a ristretta basepartecipativa, la sussistenza di un maggior reddito di impresa, anziché dimaggiori ricavi societari, escludendo quindi paradossalmente laNumero registro generale 18334/2024Numero sezionale 3362/2026Numero di raccolta generale 13388/2026Data pubblicazione 09/05/2026presunzione medesima per le società in perdita; b) affermato che dallaassenza di redditività della società (determinante prima la messa inliquidazione e poi il fallimento della stessa) si rivelava “coerente” fardiscendere “la mancata distribuzione di qualsivoglia somma ai soci”.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt.2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per aver la CGT-2 sancito l’illegittimità dell’atto impositivo sullabase di due rationes decidendi, entrambe violative delle predettedisposizioni.Invero, i giudici d’appello hanno dapprima sostenuto che l’avviso diaccertamento societario (definitivo) aveva ad oggetto un maggiorimponibile solo ai fini Iva e non anche un maggior reddito ai fini delleimposte dirette, il che è, però, smentito dal contenuto del predetto avviso,che aveva invece accertato maggiori ricavi per euro 584.153,04, noncontabilizzati dalla società.In secondo luogo, la CGT-2 ha sostenuto che la circostanza dellamessa in liquidazione della società giustificava la mancanza di redditività ela dedotta mancata distribuzione di utili ai soci, sebbene, in realtà,trattandosi di utili extracontabili, la mancanza del recupero ai fini delleimposte dirette (dovuto alla pacifica ed incontestata situazione in perditadella società, successivamente fallita) non escludesse la legittimitàdell’imputazione dei maggiori ricavi societari al socio, pro quota, a titolo diutili da partecipazione. Così statuendo è stata, invece, operata una falsaapplicazione del regime di inversione dell’onere probatorio, previsto, incasi come quello di specie, in conseguenza dell’applicazione dellapresunzione legale di distribuzione degli utili ai soci di società di capitali aristretta base.3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamentestante la connessione tra gli stessi, sono fondati.Numero registro generale 18334/2024Numero sezionale 3362/2026Numero di raccolta generale 13388/2026Data pubblicazione 09/05/20263.1 La CGT-2 ha escluso l’operatività della presunzione didistribuzione degli utili extracontabili in favore dei soci di società di capitalia ristretta base partecipativa alla luce, essenzialmente, di due asserzioni,consistenti, la prima, nel ritenere che l’operatività della predettapresunzione presupponesse il previo accertamento di un maggior redditodi impresa, anziché di maggiori ricavi societari, e, la seconda,nell’affermare che dalla assenza di redditività della società (determinanteprima la messa in liquidazione e poi il fallimento della stessa) potevadesumersi coerentemente la mancata distribuzione di qualsivoglia sommaai soci, così finendo, in sostanza, per escludere l’applicabilità dellapredetta presunzione in relazione alle società in perdita.Tali argomentazioni, oltre ad essere di per sé del tutto illogiche - inquanto, nella specie, si verte in materia di utili extracontabili, acquisiti “innero” dalla società e, quindi, non certamente registrati contabilmentecome reddito d’impresa -, si pongono in contrasto con il costanteorientamento di questa Corte secondo cui, nelle società di capitali aristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utiliextracontabili opera – in relazione sia alle maggiori componenti positive direddito accertate, che alle componenti negative disconosciute (Cass.09/06/2025, n. 15274) - in ragione della sola suddetta ristrettezza, fermarestando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante ladimostrazione, tra l’altro, della destinazione non personale degli utili, nonrilevando, invece, a tal fine la circostanza che i corrispondenti accreditinon siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienzacoerente con la loro natura di utili non registrati nella contabilità (Cass.09/09/2025, n. 24907; Cass. 10/10/2024, n. 26473).Si è precisato, altresì, che la prova contraria, a carico del socio, puòconsistere anche nella dimostrazione che i maggiori ricavi non siano statieffettivamente realizzati o distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dallasocietà - non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzioneNumero registro generale 18334/2024Numero sezionale 3362/2026Numero di raccolta generale 13388/2026Data pubblicazione 09/05/2026che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili - oppureche di tali utili si sia appropriato altro soggetto (Cass. 16/04/2025, n.10004; Cass. 28/10/2022, n. 31882; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass.09/07/2018, n. 18042; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 02/03/2011,n. 5076).3.2 Pertanto, considerato che l’avviso di accertamento societario,divenuto definitivo per mancata impugnazione e prodromico rispettoall’avviso di accertamento nei confronti del socio, aveva appurato, come sievince dal suo contenuto riportato nel ricorso per cassazione, maggioriricavi per euro 584.153,04, non contabilizzati dalla società, era del tuttoirrilevante, al fine di escludere l’operatività della presunzione didistribuzione degli utili extracontabili, la circostanza che l’eserciziosocietario accertato si fosse chiuso in perdita per la società, poiché anchein tal caso gli utili extracontabili accertati devono presumersi distribuiti aisoci, e sono imponibili nei loro confronti, e ciò indipendentemente dalreddito complessivamente accertato nei confronti della società (in talsenso, Cass. 30/12/2022, n. 38156).3.3 In definitiva, per escludere l’applicabilità della presunzione inesame non risulta sufficiente né la mera deduzione che l’esercizio socialeufficiale si sia concluso con perdite contabili né il definitivo accertamentodi una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi noncontabilizzati, non risultando né accantonati né investiti, siano statidistribuiti ai soci (Cass. n. 5076/2011, cit.).4. Ai predetti principi i giudici d’appello non si sono attenuti, ragionper cui il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata erinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio e provveda,altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 18334/2024Numero sezionale 3362/2026Numero di raccolta generale 13388/2026Data pubblicazione 09/05/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 13388/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris