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CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 11394/2023

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A sul ricorso iscritto al n.14615/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N . 38, presso il SINADI , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avversoil DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 9454/2017 , depositatoil 19/04/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione ex art. 98 l. fall. che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro il decreto del Giudice delegato al fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione, decreto che non aveva ammesso al passivo il credito dal Mautone vantato, pari ad € 90.925,17.

Tale pretesa, secondo il Tribunale, per l’istante trovava fondamento nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società fallita dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26.3.2009, in relazione al quale il lavoratore chiedeva accertarsi il riconoscimento di mansioni superiori con l’inquadramento nel II livello del CCNL a far data dal 3.12.2005, con conseguente riconoscimento degli importi in dettaglio indicati, pervari titoli e per il totale sopra riportato.

2. Per quanto qui interessa, il Tribunale in sede di opposizione, costituitasi la curatela del fallimento, la quale chiedeva il rigetto della domanda, e dopo aver assunto prova testimoniale, rilevava la mancata produzione del completo CCNL, di cui l’opponente invocava l’applicazione, ritenendo che tale difetto di produzione comportasse il rigetto della domanda (essendo precluso l’esame delle declaratorie della fonte collettiva da considerare ai fini del controllo del dedotto svolgimento di mansioni superiori).

In ogni caso, considerava che, pur volendo trascurare la natura assorbente del suddetto rilievo, il ricorso doveva essere rigettato perché dall’istruttoria testimoniale svolta non appariva compiutamente provato lo svolgimento delle mansioni superiori invocate.

3. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4. L’intimato fallimento è rimasto tale, non essendosi costituito in questa sede di legittimità.

5. Il ricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo e controverso tra le parti in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il Tribunale completamente omesso di motivare sul mancato riconoscimento dei crediti maturati a titolo di trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso”.

2. Con il secondo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2120 del codice civile in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Deduce che il decreto impugnato, nella parte in cui immotivatamente ha rigettato l’ammissione allo stato passivo del fallimento resistente dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all’indennità sostitutiva del preavviso, risulta assunto in violazione delle suddette norme, oltre che affetto da evidente illogicità, perché il rapporto di lavoro del ricorrente con la fallita società era ampiamente documentato.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. Premessa una parte dell’impugnato decreto desunta dalla narrativa contenuta nello stesso provvedimento circa la somma complessivamente richiesta dal Mautone, e gli importi con i relativi titoli che la componevano, il ricorrente assume in sintesi che “non è revocabile in dubbio che soltanto i crediti relativi alle differenze”, per retribuzione, per festività, per ferie, per tredicesima mensilità e per quattordicesima mensilità, “in quanto differenze, erano conseguenti al riconoscimento di mansioni superiori con l’inquadramento nel II livello del CCNL a far data dal 3.12.2005, trattandosi di importi richiesti per differenza su quanto percepito in relazione al livello di inquadramento contrattuale non riconosciuto”; mentre gli ulteriori importi da lui pretesi per il trattamento di fine rapporto, per l’indennità sostitutiva del preavviso, per la riduzione orario e permessi e per rimborso spese, conseguivano autonomamente ed ex legeall’intercorso rapporto di lavoro con la fallita società ed alla sua risoluzione.

3.2. Rileva il Collegio che il Tribunale, oltre che nel passo richiamato dal ricorrente, aveva ribadito il medesimo concetto nella parte motiva in senso stretto del suo provvedimento, ritenendo che: “L’odierno opponente fonda la sua domanda sulla dedotta circostanza per cui, a partire dal 3.12.2005, avrebbe svolto le mansioni di addetto alle vendite di elettrodomestici e prodotti complementari per la cucina commercializzati dalla società resistente (previste nel II livello del CCNL commercio), pur rimanendo inquadrato nel V livello del suddetto contratto collettivo”.

3.3. Non è discutibile, perciò, che il giudice a quo abbia inteso l’intera domanda riproposta dall’istante nella sua opposizione allo stato passivo, in relazione a tutte le varie pretese che la componevano, come fondata sul dedotto svolgimento di mansioni superiori.

3.4. Ebbene, il ricorrente, in alternativa all’omessa motivazione “sul riconoscimento dei crediti maturati a titolo di trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso”, di cui alla rubrica della censura in esame, alla fine dello sviluppo della stessa prospetta anche una completa omessa “pronuncia sulla richiesta di riconoscimento dei crediti relativi” alle medesime due pretese.

3.5. Entrambi tali vizi non sono però riferibili all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., richiamata dal ricorrente, bensì alla diversa ipotesi dell0omessa pronuncia ex art. 360, n. 4 c.p.c.

Va invero ricordato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1, dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (così, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 15.1.2021, n. 624; id., sez. lav., 22.5.2020, n. 9478).

Sennonché, anche intendendo la censura come volta a far valere un’omessa pronuncia (pur non deducendosi la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.), il ricorrente non ha assolutamente sostenuto la nullità del provvedimento impugnato derivante da tale omissione, sicché il motivo nella chiave suddetta resta inammissibile. (Cass.n .29952 del 13/10/2022; 22759 del 27/10/2014 ).

3.6. Risulta pertanto non adeguatamente censurata la statuizione del Tribunale, il quale si è certamente espresso sull’opposizione proposta dal Mautone, anche in relazione ai crediti vantati per T.F.R. ed indennità sostitutiva del preavviso, avendo dato conto peraltro degli importi richiesti anche per tali specifici titoli, come per gli altri fatti valere (cfr. pag. 2 del suo decreto), motivando il rigetto integrale dell’opposizione sempre sulla premessa che tutte le pretese dell’istante trovassero fondamento nel riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle dell’inquadramento rivestito; il che riteneva però non provato.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

4.1. La violazione delle norme di diritto sostanziale, che regolano, rispettivamente, gli istituti dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso e del trattamento di fine rapporto – ossia, la violazione che prospetta il ricorrente in tale motivo – poteva profilarsi soltanto se il Tribunale avesse interpretato la domanda dell’istante nel senso che in ordine alle pretese relative all’indennità sostitutiva del preavviso ed al T.F.R. prescindesse dal dedotto svolgimento di mansioni superiori a quelle corrispondenti al formale inquadramento ricevuto, e nondimeno avesse respinto anche tali pretese.

Il secondo motivo, pertanto, è estraneo alla ratio decidendidel provvedimento impugnato.

5. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, in difetto di costituzione dell’intimato, ma il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n.14615/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N . 38, presso il SINADI , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avversoil DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 9454/2017 , depositatoil 19/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione ex art. 98 l. fall. che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro il decreto del Giudice delegato al fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione, decreto che non aveva ammesso al passivo il credito dal Mautone vantato, pari ad € 90.925,17. Tale pretesa, secondo il Tribunale, per l’istante trovava fondamento nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società fallita dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26.3.2009, in relazione al quale il lavoratore chiedeva accertarsi il riconoscimento di mansioni superiori con l’inquadramento nel II livello del CCNL a far data dal 3.12.2005, con conseguente riconoscimento degli importi in dettaglio indicati, pervari titoli e per il totale sopra riportato. 2. Per quanto qui interessa, il Tribunale in sede di opposizione, costituitasi la curatela del fallimento, la quale chiedeva il rigetto della domanda, e dopo aver assunto prova testimoniale, rilevava la mancata produzione del completo CCNL, di cui l’opponente invocava l’applicazione, ritenendo che tale difetto di produzione comportasse il rigetto della domanda (essendo precluso l’esame delle declaratorie della fonte collettiva da considerare ai fini del controllo del dedotto svolgimento di mansioni superiori). In ogni caso, considerava che, pur volendo trascurare la natura assorbente del suddetto rilievo, il ricorso doveva essere rigettato perché dall’istruttoria testimoniale svolta non appariva compiutamente provato lo svolgimento delle mansioni superiori invocate. 3. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. L’intimato fallimento è rimasto tale, non essendosi costituito in questa sede di legittimità. 5. Il ricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo e controverso tra le parti in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il Tribunale completamente omesso di motivare sul mancato riconoscimento dei crediti maturati a titolo di trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso”. 2. Con il secondo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2120 del codice civile in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Deduce che il decreto impugnato, nella parte in cui immotivatamente ha rigettato l’ammissione allo stato passivo del fallimento resistente dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all’indennità sostitutiva del preavviso, risulta assunto in violazione delle suddette norme, oltre che affetto da evidente illogicità, perché il rapporto di lavoro del ricorrente con la fallita società era ampiamente documentato. 3. Il primo motivo è inammissibile. 3.1. Premessa una parte dell’impugnato decreto desunta dalla narrativa contenuta nello stesso provvedimento circa la somma complessivamente richiesta dal Mautone, e gli importi con i relativi titoli che la componevano, il ricorrente assume in sintesi che “non è revocabile in dubbio che soltanto i crediti relativi alle differenze”, per retribuzione, per festività, per ferie, per tredicesima mensilità e per quattordicesima mensilità, “in quanto differenze, erano conseguenti al riconoscimento di mansioni superiori con l’inquadramento nel II livello del CCNL a far data dal 3.12.2005, trattandosi di importi richiesti per differenza su quanto percepito in relazione al livello di inquadramento contrattuale non riconosciuto”; mentre gli ulteriori importi da lui pretesi per il trattamento di fine rapporto, per l’indennità sostitutiva del preavviso, per la riduzione orario e permessi e per rimborso spese, conseguivano autonomamente ed ex legeall’intercorso rapporto di lavoro con la fallita società ed alla sua risoluzione. 3.2. Rileva il Collegio che il Tribunale, oltre che nel passo richiamato dal ricorrente, aveva ribadito il medesimo concetto nella parte motiva in senso stretto del suo provvedimento, ritenendo che: “L’odierno opponente fonda la sua domanda sulla dedotta circostanza per cui, a partire dal 3.12.2005, avrebbe svolto le mansioni di addetto alle vendite di elettrodomestici e prodotti complementari per la cucina commercializzati dalla società resistente (previste nel II livello del CCNL commercio), pur rimanendo inquadrato nel V livello del suddetto contratto collettivo”. 3.3. Non è discutibile, perciò, che il giudice a quo abbia inteso l’intera domanda riproposta dall’istante nella sua opposizione allo stato passivo, in relazione a tutte le varie pretese che la componevano, come fondata sul dedotto svolgimento di mansioni superiori. 3.4. Ebbene, il ricorrente, in alternativa all’omessa motivazione “sul riconoscimento dei crediti maturati a titolo di trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso”, di cui alla rubrica della censura in esame, alla fine dello sviluppo della stessa prospetta anche una completa omessa “pronuncia sulla richiesta di riconoscimento dei crediti relativi” alle medesime due pretese. 3.5. Entrambi tali vizi non sono però riferibili all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., richiamata dal ricorrente, bensì alla diversa ipotesi dell0omessa pronuncia ex art. 360, n. 4 c.p.c. Va invero ricordato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1, dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (così, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 15.1.2021, n. 624; id., sez. lav., 22.5.2020, n. 9478). Sennonché, anche intendendo la censura come volta a far valere un’omessa pronuncia (pur non deducendosi la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.), il ricorrente non ha assolutamente sostenuto la nullità del provvedimento impugnato derivante da tale omissione, sicché il motivo nella chiave suddetta resta inammissibile. (Cass.n .29952 del 13/10/2022; 22759 del 27/10/2014 ). 3.6. Risulta pertanto non adeguatamente censurata la statuizione del Tribunale, il quale si è certamente espresso sull’opposizione proposta dal Mautone, anche in relazione ai crediti vantati per T.F.R. ed indennità sostitutiva del preavviso, avendo dato conto peraltro degli importi richiesti anche per tali specifici titoli, come per gli altri fatti valere (cfr. pag. 2 del suo decreto), motivando il rigetto integrale dell’opposizione sempre sulla premessa che tutte le pretese dell’istante trovassero fondamento nel riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle dell’inquadramento rivestito; il che riteneva però non provato. 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. 4.1. La violazione delle norme di diritto sostanziale, che regolano, rispettivamente, gli istituti dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso e del trattamento di fine rapporto – ossia, la violazione che prospetta il ricorrente in tale motivo – poteva profilarsi soltanto se il Tribunale avesse interpretato la domanda dell’istante nel senso che in ordine alle pretese relative all’indennità sostitutiva del preavviso ed al T.F.R. prescindesse dal dedotto svolgimento di mansioni superiori a quelle corrispondenti al formale inquadramento ricevuto, e nondimeno avesse respinto anche tali pretese. Il secondo motivo, pertanto, è estraneo alla ratio decidendidel provvedimento impugnato. 5. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, in difetto di costituzione dell’intimato, ma il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
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