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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 46202/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Modena condannava per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 perché trasportava illecitamente all'interno della sua vettura sostanza stupefacente di tipo hashisht.

Con l'aggravante di aver trasportato un ingente quantitativo di sostanze ( stupefacenti.

I

2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'indagato che, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], presenta un solo motivo nel quale deduce violazione delle norme processuali con riferimento al calcolo della pena concordata, e rileva quanto segue.

L'imputato era stato condannato, per gli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, con giudizio abbreviato, alla pena di 4 anni di reclusione e 6.000 euro di multa per il reato, senza concessione delle attenuanti generiche.

In sede di appello le parti si erano accordate per la rimodulazione della pena previo riconoscimento delle circostanze . attenuanti generiche ed avevano, dunque, concordato una pena di anni 5 di reclusione ed euro 6.900 di multa, ridotta ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.600 di multa, in considerazione del rito.

Posto che la concessione delle attenuanti generiche ha comportato una riduzione significativa ma comunque inferiore ad un terzo, la riduzione per il rito non sarebbe potuta essere inferiore ad un terzo in quanto il giudizio di primo grado si era celebrato nella forma del rito abbreviato, sicché la pena finale avrebbe dovuto essere di anni 3 e mesi 4 di reclusione.

In altre parole, la pena della reclusione, determinata in virtù delle attenuanti generiche concesse, ovvero 5 anni, doveva essere ridotta di un terzo 4111~.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

4. Il ricorrente presenta altresì una memoria conclusionale in cui replica alle deduzioni svolte dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, ribadendo che, trattandosi di un procedimento camerale, per essere stato celebrato in primo grado nelle forme del rito abbreviato, la riduzione non poteva essere inferiore ad un terzo, anche se frutto di un accordo.

Insiste, quindi, perché il ricorso sia accolto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente deduce che, a seguito di concordato in appello, gli sia stata applicata una pena di due mesi superiore a quella che avrebbe dovuto essere irrogata in ragione del rito con cui è stato celebrato il primo grado di giudizio.

Tuttavia, deve ribadirsi che nel concordato in appello le parti sono libere di determinare l'entità della pena finale, non essendo prevista la misura della riduzione.

Ne consegue che il giudice è tenuto a sindacare la pena concordata esclusivamente con riguardo alla congruità della stessa, dal momento che ciò che importa è la pena finale che le parti sottopongono al giudice affinché ne valuti la congruità, mentre non rileva se nella sua determinazione le stesse siano incorse in errori di calcolo (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284).

Fa eccezione il caso in cui l'errore abbia condotto alla illegalità della sanzione inflitta, come quando la pena irrogata non rientri nei limiti edittali o sia diversa da quella prevista dalla legge (Sez.

U. n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804).

Tale non è, tuttavia, il caso oggetto del presente giudizio, in cui la pena concretamente applicata supera di due mesi quella che avrebbe dovuto essere irrogata in base al rito abbreviato scelto in primo grado, me rientra pur sempre (nella specie legislativa e) nell'editto sanzionatorio (l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 prevede, infatti, la pena da sei a venti anni di reclusione e la multa da 26.000 a 260.000 euro).

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Modena condannava per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 perché trasportava illecitamente all'interno della sua vettura sostanza stupefacente di tipo hashisht. Con l'aggravante di aver trasportato un ingente quantitativo di sostanze ( stupefacenti. I 2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'indagato che, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], presenta un solo motivo nel quale deduce violazione delle norme processuali con riferimento al calcolo della pena concordata, e rileva quanto segue. L'imputato era stato condannato, per gli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, con giudizio abbreviato, alla pena di 4 anni di reclusione e 6.000 euro di multa per il reato, senza concessione delle attenuanti generiche. In sede di appello le parti si erano accordate per la rimodulazione della pena previo riconoscimento delle circostanze . attenuanti generiche ed avevano, dunque, concordato una pena di anni 5 di reclusione ed euro 6.900 di multa, ridotta ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.600 di multa, in considerazione del rito. Posto che la concessione delle attenuanti generiche ha comportato una riduzione significativa ma comunque inferiore ad un terzo, la riduzione per il rito non sarebbe potuta essere inferiore ad un terzo in quanto il giudizio di primo grado si era celebrato nella forma del rito abbreviato, sicché la pena finale avrebbe dovuto essere di anni 3 e mesi 4 di reclusione. In altre parole, la pena della reclusione, determinata in virtù delle attenuanti generiche concesse, ovvero 5 anni, doveva essere ridotta di un terzo 4111~. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. 4. Il ricorrente presenta altresì una memoria conclusionale in cui replica alle deduzioni svolte dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, ribadendo che, trattandosi di un procedimento camerale, per essere stato celebrato in primo grado nelle forme del rito abbreviato, la riduzione non poteva essere inferiore ad un terzo, anche se frutto di un accordo. Insiste, quindi, perché il ricorso sia accolto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente deduce che, a seguito di concordato in appello, gli sia stata applicata una pena di due mesi superiore a quella che avrebbe dovuto essere irrogata in ragione del rito con cui è stato celebrato il primo grado di giudizio. Tuttavia, deve ribadirsi che nel concordato in appello le parti sono libere di determinare l'entità della pena finale, non essendo prevista la misura della riduzione. Ne consegue che il giudice è tenuto a sindacare la pena concordata esclusivamente con riguardo alla congruità della stessa, dal momento che ciò che importa è la pena finale che le parti sottopongono al giudice affinché ne valuti la congruità, mentre non rileva se nella sua determinazione le stesse siano incorse in errori di calcolo (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284). Fa eccezione il caso in cui l'errore abbia condotto alla illegalità della sanzione inflitta, come quando la pena irrogata non rientri nei limiti edittali o sia diversa da quella prevista dalla legge (Sez. U. n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804). Tale non è, tuttavia, il caso oggetto del presente giudizio, in cui la pena concretamente applicata supera di due mesi quella che avrebbe dovuto essere irrogata in base al rito abbreviato scelto in primo grado, me rientra pur sempre (nella specie legislativa e) nell'editto sanzionatorio (l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 prevede, infatti, la pena da sei a venti anni di reclusione e la multa da 26.000 a 260.000 euro). 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
Sentenza Cassazione n. 46202/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris