CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 11884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocatoMICHELE [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoANGELO GALATI;- controricorrente -Numero registro generale 23476/2021Numero sezionale 2986/2022Numero di raccolta generale 11884/2022Data pubblicazione 12/04/2022avverso la sentenza n. 160/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositatail 10/02/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte,letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] per lacassazione della sentenza n. 160 del 10. 2. 2021 della Corte di appello diPalermo, che aveva rigettato il loro appello avverso la decisione di primo gradoche, accogliendo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiaratolegittimo il suo recesso dal contratto preliminare di compravendita stipulatocon le odierne ricorrenti in data 19. 1. 2009, per avere le promittenti venditricivenduto nel frattempo l’immobile compromesso a terzi, condannandole alpagamento del doppio della caparra ricevuta ed alla restituzione degli accontisuccessivi;letto il controricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA];vista la proposta del relatore;rilevato che la Corte di appello ha motivato tale conclusione rilevando, da unlato, l’inadempimento delle promittenti venditrici, consistito nell’avere vendutol’immobile a terzi, e, dall’altro, che non era stata dalle stesse fornita la provache la mancata conclusione del contratto definitivo era ascrivibile allacontroparte, che, assumevano le appellanti, per le condizioni economiche e disalute, non era stato in grado di reperire la somma dovuta per il saldo delprezzo, escludendo altresì che le parti, per tali ragioni, avessero di fattoconsensualmente risolto il contratto, risoluzione che comunque avrebbe dovutoavvenire per atto scritto, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ.;che, in particolare, con riferimento al rilevato difetto di prova, il giudice disecondo grado ha affermato che la richiesta di prova orale formulatadall’appellante doveva ritenersi rinunciata, in quanto non espressamenterichiamata in sede di precisazione delle conclusioni, essendosi la parte limitataa fare rinvio al proprio atto di appello;Numero registro generale 23476/2021Numero sezionale 2986/2022Numero di raccolta generale 11884/2022Data pubblicazione 12/04/2022rilevato che il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 183, 346, 356 e 359 cod. proc. civ., censurala sentenza impugnata per avere ritenuto che le appellanti, in sede diconclusioni, avessero rinunziato alla richiesta di prova orale, che avevanoreiterato non essendo stata ammessa dal giudice di primo grado, nonostanteche tale richiesta di prova fosse presente nelle conclusioni dell’atto di appello inquella sede richiamate;ritenuto che il motivo appare manifestamente fondato, atteso che dall’esamedegli atti di causa risulta che le istanze di prova per interrogatorio formale eper testi erano state precisate nelle conclusioni dell’atto di appello, sicché ilrichiamo ad esse fatto dalla parte appellante all’udienza doveva essere riferito,in mancanza di rinunzia esplicita, tanto alle conclusioni di merito che a quelleistruttorie;che va ribadito nel caso di specie l’orientamento di questa Corte, secondo cui,affinché una domanda o richiesta avanzata nell’atto introduttivo possa ritenersiabbandonata, è necessario che dalla valutazione complessiva della condottaprocessuale della parte possa desumersi l’inequivoca volontà di rinunciarvi(Cass. n. 14104 del 2008; Cass. n. 17582 del 2017; Cass, n. 31571 del 2019);che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione o falsa applicazionedegli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., va dichiarato assorbito;che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al primo motivo di ricorso,con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione,che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione almotivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del17 marzo 2022.Numero registro generale 23476/2021Numero sezionale 2986/2022Numero di raccolta generale 11884/2022Data pubblicazione 12/04/2022IL PRESIDENTELorenzo Orilia