CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 13568/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE d'APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato ex art. 611 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento della Corte d'appello di Bologna del 14 giugno 2023 ha disposto la trasmissione per competenza a questa Corte, ai sensi dell'articolo 175 comma 4 c.p.p., della richiesta di remissione in termini per ricorrere in cassazione avverso la sentenza della Corte felsinea del 19 gennaio 2022. Tale istanza era stata formulata innanzi alla Corte d'appello di Bologna in via subordinata rispetto alla richiesta di remissione in termine "per poter partecipare al giudizio di secondo grado", richiesta respinta perché fuori termine ed infondata (la contestazione della omessa notifica della citazione introduttiva era smentita dalla avvenuta notifica per l'imputato presso il difensore di fiducia presso il quale l'imputato stesso aveva eletto domicilio nella fase delle indagini). 2. li ricorso va respinto in quanto proposto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 c.p.p.. Non giova che l'istanza introduttiva rechi anche la nomina a difensore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] poiché la professionista risulta non iscritta all'albo degli Avvocati abilitati alla difesa innanzi alle [OSCURATO:PERSONA].3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom , 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere relat re [OSCURATO:PERSONA]