CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05606/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 10 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., eccessività della pena e mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, capo e punti della sentenza che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento a specifici elementi (il dato quantitativo e la potenziale diffusività ostativi all'allegato uso personale; i precedenti penali, valsi la ritenuta recidiva e, tutti, complessivamente ostativi a ritenere il fatto di particolare tenuità ) del tutto genericamente contestati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]