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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 39387/2025

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re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e le memorie sopravvenute del 04/09/2025 e del 15/10/2025; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del reato di estorsione in quello di truffa aggravata, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproduttivo di profili di censura già proposti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, con una motivazione non censurabile per congruenza logica e conformità ai consolidati principi di diritto, ha sottolineato come la condotta dell’imputato non possa essere derubricata nella fattispecie di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2 cod. pen., a fronte dell’effetto coercitivo esercitato sulla volontà della persona offesa dal male minacciato dall’imputato (cfr. Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 – 01; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 – 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena, in particolare per l’omessa applicazione ex officio della diminuente della lieve entità, a seguito dell’intervenuta pronuncia n. 120 del 15 giugno del 2023 della Corte costituzionale, non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, poiché, a fronte della generica censura prospettata con i motivi di appello, la Corte territoriale ha congruamente assolto l’onere argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, sottolineando come la pena irrogata, stabilita nella misura pari al minimo edittale, a seguito di bilanciamento con esito di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, non possa subire ulteriore riduzione, non avendo la difesa addotto alcun elemento concreto a tal fine; osservato che, inoltre deve specificarsi come non sia deducibile dinanzi a questa Corte il mancato riconoscimento ex officio da parte del giudice di appello della circostanza attenuante della lieve entità c.d. costituzionale, qualora la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata); considerato che, più in generale, va ribadito cheil mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 – 01); rilevato altresì che il ricorrente si duole genericamente anche del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (erroneamente indicata sia nell’intitolazione che nel corpo argomentativo come attenuate di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen.), rispetto alla quale occorre osservare che nessuna censura risulta essere stata dedotta con l’atto di appello, visto che nulla a tale proposito viene riportato nella sintesi dei motivi di appello, con la conseguenza che essa non può essere dedotta per la prima volta con ricorso per cassazione; considerato, ancora, che la memoria sopravvenuta il 15/10/2025 è tardiva, in quanto non rispetta il termine fissato dall'art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen. per il deposito di memorie e di motivi nuovi; e che quella del 04/09/2025 èininfluente, atteso che sollecita la rimessione alle sezioni unite di una questione relativa all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. che, per quanto poc’anzi osservato, non rileva ai fini del presente giudizio, visto che è questione non dedotta in appello e inammissibile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, altresì, che va disposto - ai sensi dell’art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e le memorie sopravvenute del 04/09/2025 e del 15/10/2025; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del reato di estorsione in quello di truffa aggravata, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproduttivo di profili di censura già proposti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, con una motivazione non censurabile per congruenza logica e conformità ai consolidati principi di diritto, ha sottolineato come la condotta dell’imputato non possa essere derubricata nella fattispecie di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2 cod. pen., a fronte dell’effetto coercitivo esercitato sulla volontà della persona offesa dal male minacciato dall’imputato (cfr. Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 – 01; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 – 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena, in particolare per l’omessa applicazione ex officio della diminuente della lieve entità, a seguito dell’intervenuta pronuncia n. 120 del 15 giugno del 2023 della Corte costituzionale, non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, poiché, a fronte della generica censura prospettata con i motivi di appello, la Corte territoriale ha congruamente assolto l’onere argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, sottolineando come la pena irrogata, stabilita nella misura pari al minimo edittale, a seguito di bilanciamento con esito di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, non possa subire ulteriore riduzione, non avendo la difesa addotto alcun elemento concreto a tal fine; osservato che, inoltre deve specificarsi come non sia deducibile dinanzi a questa Corte il mancato riconoscimento ex officio da parte del giudice di appello della circostanza attenuante della lieve entità c.d. costituzionale, qualora la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata); considerato che, più in generale, va ribadito cheil mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 – 01); rilevato altresì che il ricorrente si duole genericamente anche del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (erroneamente indicata sia nell’intitolazione che nel corpo argomentativo come attenuate di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen.), rispetto alla quale occorre osservare che nessuna censura risulta essere stata dedotta con l’atto di appello, visto che nulla a tale proposito viene riportato nella sintesi dei motivi di appello, con la conseguenza che essa non può essere dedotta per la prima volta con ricorso per cassazione; considerato, ancora, che la memoria sopravvenuta il 15/10/2025 è tardiva, in quanto non rispetta il termine fissato dall'art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen. per il deposito di memorie e di motivi nuovi; e che quella del 04/09/2025 èininfluente, atteso che sollecita la rimessione alle sezioni unite di una questione relativa all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. che, per quanto poc’anzi osservato, non rileva ai fini del presente giudizio, visto che è questione non dedotta in appello e inammissibile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, altresì, che va disposto - ai sensi dell’art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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